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        N.21617/14 R.G.G.I.P.

Tribunale di Brescia  GIP dr. Carlo Bianchetti.

Tribunale di Brescia Procuratore Capo dr. Tommaso Buonanno.

Tribunale di Brescia Procuratore Antimafia dr.Silvio Bonfigli / dr.Pier Luigi Maria dell’Osso.

MEMORIA UDIENZA CAMERALE ……………….

Alla richiesta di archiviazione rivolta al Gip dr. Carlo Bianchetti, dal Pm dr. Ambrogio Cassiani,   pervenutaci il giorno 05/02/2016, ci opponiamo con quanto segue:

Il 1/7/2014   presso la Procura della Repubblica a Bg  e poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Brescia in data 21/08/2014, ho convenuto  ad Vocatio in ius  prof. Angelo Moretto ed il thema decidendum, la notizia criminis scelta dal PM, è di  falso in perizia art. 373 codice penale, reato precedibile d’ufficio. Ho proposto in questa vicenda giurisdizionale la mia difesa in fatto ed in diritto ed il PM, pur ricercando gli elementi a favore dell’indagato ( art. 358 c.p.p.) non ne ha portati alcuno. 

Il 4 ottobre 2014  il Pm richiedeva una prima archiviazione motivandola“ che non vi sono elementi che portino a concludere che il prof. A. Moretto abbia agito in mala fede esprimendo deliberatamente delle conclusioni fallaci

cui mi sono opposta per i seguenti motivi:

a- che all’art.2043 cpc, che dispone sia punito penalmente, il CTU, quando incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti in violazione dell’art.2236 cpc, e per l’art.1176 cpc, comma 2, per colpa lieve, e che in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”

b- che il ctu aveva alterato elementi, quali la prova dei fumi, certificando una produzione di 11 ppm di CO di fronte a 218.000 ppm; ha certificato che il CO ambiente non superava i 35 ppm permessi dalla legge senza aver fatto rilevazione alcuna; che aveva escluso la causa furbescamente senza portare una causa alternativa univoca e certa della patologia accertata, persistente, ma inesistente prima dell’infortunio. Ho chiesto il controllo delle indagini e del procedimento alla Procura Antimafia di Brescia ( Dr Silvio Bonfigli) ed al procuratore capo di Brescia dr. Tommaso Buonanno.

L’opposizione era accolta dal Gip. Dr. Carlo Bianchetti. In camera di consiglio, il GIP dr. Carlo Bianchetti chiedeva all’indagato, nella persona del suo avvocato, se avesse condotto una controperizia. La risposta è stata negativa ed ha evidenziato che non potevo oppormi, in quanto la parte offesa dal delitto di falso in perizia ( art.373 cp.) è solo lo Stato. Il gip, avendone rilevato la necessità, ordinava ulteriori indagini della durata di sei mesi.

Il 2/2/2015, prima dello scadere del termine, il Pm chiedeva di nuovo l’archiviazione, cui mi opponevo perché le indagini risultavano incomplete. In camera di consiglio il Gip chiedeva all’avvocato del ctu prof. A. Moretto se avessero valutato le testimonianze e, rilevato l’incompletezza delle indagini richieste, ordinava al Pm dr. Ambrogio Cassiani ulteriori indagini da espletare nel arco di tempo di tre mesi.

Il 3/2/2016, al termine delle nuove indagini richieste, il Pm dr. Ambrogio Cassiani, richiede di nuovo l’archiviazione, sostenendo:

“ritenuto che la nuova integrazione di indagine non sia in grado di mutare il giudizio di non idoneità della evidenza disponibile a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.” terminate le indagini suppletive  di non avere raggiunto prove sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato;

Rilevato che LANa visto riconosciute le proprie ragioni né dal giudice di prima istanza, né da quello di Appello;

Rilevato che LANa dopo il riconoscimento da parte dell’I.N.A.I.L. dei primi 80 giorni di inabilità, ha sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte, evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente di lavoro:

ritenuto che la suddetta valutazione del Pubblico Ministero è confortata dalle dichiarazioni rese da Rota Omar, in servizio presso la A.S.L. di Bergamo, e da Servalli Andrea, altro dipendente della C S L ONLUS. Il primo non riteneva di elevare all’ente qualsivoglia sanzione amministrativa, il secondo confermava trattarsi di una modesta fuga di gas, tanto che Lana si presentava vigile e cosciente e non richiedeva l’intervento medico.

ritenuto che l’esercizio dell’azione penale, in siffatte condizioni, sarebbe destinato a naufragare nel vaglio dibattimentale

chiede

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre dell’archiviazione del procedimento perché il fatto non sussiste…”

VALUTAZIONE RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM DR. AMBROGIO CASSIANI.

Il pm dichiarando “che la nuova integrazione di indagine non sia in grado di mutare il giudizio di non idoneità della evidenza disponibile a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.” terminate le indagini suppletive  di non avere raggiunto prove sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato; dimostra di non conoscere quanto agli atti.

Rilevato che LANa visto riconosciute le proprie ragioni né dal giudice di prima istanza, né da quello di Appello;

Rilevato che LANa dopo il riconoscimento da parte dell’I.N.A.I.L. dei primi 80 giorni di inabilità, ha sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte, evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente di lavoro:

La motivazione adottata dal Pm, è il motivo stesso per il quale abbiamo avviato questo procedimento: è imputabile al CTU, prof Angelo Moretto, cui il giudice di Appello aveva affidato la valutazione della causa, l'errore cui è incorsa la Giustizia, nella figura del giudice di Appello, il quale non ha riconosciuto le ragioni. Se avesse letto le motivazioni della sentenza di primo grado, saprebbe che si è conclusa motivando l’assenza di infortunio perché nessun testimone aveva avuto sentore di gas metano, notoriamente odorizzato. La nuova testimonianza di S A, pur a distanza di anni, conferma la presenza di gas metano. E che dire dell'Appello? Che sono rimasta intossicata dall'ultima sigaretta fumata certificata dal ctu prof. Angelo Moretto? No comment!

3- RILEVATO che Lana dopo il riconoscimento da parte dell'INAIL. dei primi 80 giorni di inabilità, ha sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte, evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente sul lavoro;

Non crediamo in modo assoluto, che 10 giorni di ospedale 80 giorni di inabilità assoluta certificati INAIL ed ulteriori altri 180 giorni non riconosciuti dall’INAIL e l’invalidità conseguente  certificata INPS, ( allegato n.1) possano essere frutto di fantasia e causate da “ un modesto incidente sul lavoro,” dovuto ad una modesta fuga di gas. Il pm ignora da quando la modesta fuga di gas,(quale gas? Il monossido che è gas inodore o il metano che è gas odorizzato) era in atto e quanto ne è fuoriuscito e chi possa averne respirato e in che quantità e per quanto tempo. Il tentativo di minimizzare l'infortunio definendolo “modesto incidente di lavoro” non regge di fronte alla prova dei fumi, alla mancanza dei libretti di manutenzione, alla falsità delle testimonianze, al depistaggio da parte della ASL; non regge dal punto di vista tecnico scientifico: che un tubo sia staccato di poco o di tanto non cambia nulla; mentre è rilevante l'associazione di gas metano e monossido; non regge dal punto di vista medico legale, non avendo il CTU portato una causa alternativa univoca e certa per le lesioni documentate quali la gliosi ed una patologia assimilabile alla sindrome post intervallare. 

Comunque il Pm si contraddice, ammettendo un modesto incidente di lavoro.

“Ritenuto che la suddetta valutazione del Pubblico Ministero è confortata dalle dichiarazioni rese da Rota Omar, in servizio presso la A.S.L. Di Bergamo, e da S A, altro dipendente della C S L ONLUS. Il primo non riteneva di elevare all'ente qualsivoglia sanzione amministrativa, il secondo confermava trattarsi di una modesta fuga di gas tanto che Lana si presentava vigile e cosciente e non richiedeva l'intervento medico;”

Il pm ha avuto un colpo di genio, una illuminazione ed è calunnioso. Eppure la verità legale, fattuale e scientifica è evidente per qualsiasi persona che legge. Il Pm non nota che l’UPG Rota Omar esegue la sua indagine, due anni dopo l’infortunio, su delega del Pm Maria Esposito della Procura di Bergamo, e non poteva certo elevare sanzioni amministrative. Ed è imputabile all’UPG Omar Rota, che ne era a conoscenza, il non aver interrogato S A, non aver chiesto al medico competente le necessarie informazioni sul mio stato di salute, invece che chiederlo alle colleghe. E’ imputabile all’UPG il non aver chiesto informazioni sull’ossigenoterapia cui sono stata sottoposta, segnalata in denuncia ( allegato n.2), e testimoniata anche da Spi presente sul luogo dell'infortunio, il 7/2/2007 giorno dell’infortunio, quando la sottoscritta, sig. Lana., fu sottoposta ad ossigenoterapia e che in seguito, visto la cefalea e l'incapacità di deambulare, mi accompagnò al PS S. B di C per le cure del caso.

L’Upg Rota Omar, copre il collega dr. Arrigoni, che allertato dal Pronto soccorso per infortunio di intossicazione da gas metano e monossido, si è recato sul luogo dell’infortunio, il giorno successivo senza aver notificato alla ASL, la sua uscita, e senza aver redatto un rapporto, nonostante la mancanza di libretto di manutenzione e la mancanza di fascetta da lui stesso certificato in testimonianza alla dr.ssa Monica Bertoncini in primo grado. ( allegato n.3) Violando l'art. n.55 e n.65 della legge n.1124.

Continua il GIP: (… il secondo ) S A confermava trattarsi di una modesta fuga di gas tanto che Lana si presentava vigile e cosciente e non richiedeva l'intervento medico;

Nonostante siano trascorsi sette anni dall’accaduto, il sig. S A si ricorda dell’odore di metano, negato da tutti gli altri. Il che dimostra che non si trattava poi di una cosi modesta fuga di gas metano…

Nella denuncia querela presentata il 7/1/2009 ( vedi allegato n.3 composto da n.2 pagine) ricevuta dal ispettore Capo di Polizia di Stato Valter Ognissanti,  avevo segnalato: “ ...il sig. Z A, addetto alla cucina,  accompagnato da un suo collega di cui non so il nome, venivano per cercare di riparare i danni funzionali rilevati. Dopo pochi minuti io mi sentivo male, e quello che mi ricordo, dopo essermi parzialmente ripresa, è che mi trovavo sul tavolo della lavanderia stesa, con la maschera di ossigeno...” E per quanto riguarda la richiesta di intervento medico, risulta agli atti, che non ero in grado di poter decidere.

La domanda posta al sig. S A nella sit, cui è stato sottoposto, se il tubo staccato fosse stato manomesso, ed in caso di risposta positiva imputarmi di aver costruito il caso, di essermi volontariamente intossicata, d'aver fatto 10 giorni di ospedale, di essermi resa invalida per coprire una mia precedente lesione psichica o chissà che altro, non merita risposta.

Valutazione delle nuove indagini

Le nuove indagini:

1-                Verbale Rota Omar UPG della ASL collega UPG dr Arrigoni

2-                Verbale Romanelli Angelo dirigente ISPEL

3-                Verbale S A

4-                Lettera INAIL

1-       A commento del verbale di Rota Omar, oltre a quanto scritto poco sopra, non si può non notare quanto sia di parte il suo “intervento”, pur eseguito a distanza di due anni dall’infortunio. Il tutto è alquanto scorretto, ridicolo e sospetto, volto  volutamente a minimizzare quanto accaduto. Specie alla luce di quanto comunicato e documentato da C S all'INAIL, ( allegati n. 5  composto da n.6 fogli) che contraddice nettamente la ricostruzione dell'infortunio effettuata dall' UPG Rota Omar. E si noti la mancanza di un qualsiasi controllo tecnico da parte degli UPG, pur di fronte alla segnalazione di infortunio per intossicazione di CO e gas metano da parte del pronto soccorso, ( allegato n.6 composto da n.1 fogli)  e nonostante la mia segnalazione che i tubi di scarico fumi non erano inseriti nella sede prevista dal progetto di costruzione della lavanderia non è stato eseguito alcun controllo. Addirittura la stessa rappresentante legale smentisce con la documentazione inviata all'INAIL quanto ricostruito dalla ASL.

2- A commento della SIT di Romanelli Angelo, dirigente ISPEL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.  Mentre l'infortunio è datato 7 febbraio 2007 e quindi ancora di competenza. Noi sappiamo con certezza che per C S si sono presentati dr. Schiattareggia Sebastiano e RSPP Pa B e la sottoscritta Lana tre mesi dopo l’infortunio convocati in Via Paglia Giorgio E Guido 40 - 24122 Bergamo (BG). Ma purtroppo non siamo in grado di poterlo dimostrare non essendo in possesso della lettera di convocazione, ma solo della busta che la conteneva. ( allegato n. 7 composto da n.1 fogli). Il sig. Romanelli ha certamente qualcosa da nascondere. Conferma la potrebbe fornire l'RSPP P B

3- A commento testimonianza SA, comprensibile, a sette anni dall'accaduto, la difficoltà di ricordare esattamente. Ciononostante S A testimonia, contrariamente al collega Z A ed altri testimoni, la presenza di gas metano. Testimonia che il malore è insorto dopo che i tubi erano stati sistemati, come sempre sostenuto dalla sottoscritta sig.ra Lana, ma negata dalla controparte e dalla ricostruzione dell'infortunio da parte della Asl per poter affermare che non vi era stata perdita di gas metano.

4- INAIL: l’INAIL non aggiunge nulla, salvo confermare l’infortunio e non accettarne, ovviamente, visto che non può rivalersi sul datore di lavoro, le sue conseguenze.

IN CONCLUSIONE:

E’ evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che la denuncia di infortunio all’INAIL è stata inoltrata dal PS dell’O S. B di C, dove sono stata ricoverata. Il Ps ha anche allertato l’UPG della ASL dr. Arrigoni.

C S per evitare controlli ASL, ISPEL e l’indagine obbligatoria da parte della Procura, coinvolge l’UPG. L’INAIL chiede informazioni a C S ( allegato n.4) e riconosce l’infortunio. Non viene inoltrata alcuna denuncia alla Procura, e il tutto sarebbe caduto nel nulla se non fosse insorta la sindrome post intervallare, che l’INAIL non ha voluto riconoscere per ovvi motivi. La mancanza di tale accoglimento mi ha fatto capire che l’indagine obbligatoria, per intossicazione da monossido e perdita di gas metano, non era stata fatta. Motivo per il quale ho sposto la denuncia querela. L’indagine successiva, di cui sopra, delegata alla stessa ASL, ignara di quanto era già stato certificato all’INAIL, persegue la stessa strada di occultamento.

Oggi, gli elementi esterni, raccolti con le indagini, suppletive  non fanno altro che confermare, una manipolazione della realtà da parte della ASL; il coinvolgimento della Procura di BG, la falsa testimonianza delle colleghe e la conferma del grave errore del CTU che ha, a sua volta, piegato elementi di prova, a sostegno della sua tesi, per escludere un infortunio certificato INAIL e prescritto, accertato dallo stesso PM (...un modesto incidente sul lavoro...), incorrendo in falso in perizia.

La discrasia rilevata dal GIP dr.Carlo Bianchetti è ancor più evidenziata dalle nuove indagini raccolte. Facciamo rilevare che l’INAIL ha dovuto riconoscere l’infortunio perché C S ha ammesso l’infortunio segnalando, vedi allegati INAIL, il distacco del tubo, la modalità dell’infortunio, il fatto che l’infortunata raccontava la verità. Mentre l'indagine ASL nega sia l'infortunio, sia la presenza di gas metano, sia l’ossigenoterapia, nonostante gli accertamenti di cui sopra fossero già stati eseguiti e comunicati all’INAIL.

Ulteriore e grave è la discrasia evidenziata dal fatto che l'INAIL non riconosce le conseguenze dell'infortunio, causa l'indagine ASL di cui sopra, la quale, a sua volta, non riconosce l'invalidità civile certificando l'invalidità conseguenza dell'infortunio sul lavoro certificato INAIL e quindi  di competenza. ( vedi allegato n.1)

Sono a conoscenza della difficoltà della dimostrazione della volontà di dolo ( art. 373 cp) da parte del CTU prof. A. Moretto, nonostante la sua presunta professionalità dimostri il contrario, ma sono certa, ed è evidente dalla lettura della perizia, che ha indotto, i giudici di Appello, in errore, nascondendo loro verità scientifiche e certificando subdolamente dati non veri, nascondendo la sua incapacità nella valutazione della prova dei fumi e di altri elementi di prova, non valutando testimonianze e realtà, eliminando cause e non portando alternative univoche e certe, incorrendo perlomeno in errore grave sancito dal art.64 codice procedura civile.

Nonostante la convinzione che il reato di cui all'art.373 sia nella stessa perizia tecnica del CTU, a dimostrazione della responsabilità degli  UPG della ASL, delle false testimonianze e quindi di elemento esterno di conferma del reato, e a completamento dell’indagine l’acquisizione dell’agibilità della lavanderia di C S, l’acquisizione agli atti del libretto sanitario tenuto dal medico competente di C S e del registro degli infortuni  dell’anno 2007, obbligatorio e vidimato ASL, tenuto da  C S; la chiamata a  SIT del medico competente dr. G G e la convocazione a nuove SIT  delle colleghe/i B Maria, Pi Maria Teresa, Z Arturo, P. B e l’UPG dr Arrigoni, alla luce delle nuove indagini.

Rilevando che la responsabilità del consulente è disciplinata nell'ambito civile dall'art.64 c.p.c. ( si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti ( 314 ss,366 ss, 373 ss cp.); gli opponenti insistono affinché il GIP dr. Carlo Bianchetti voglia respingere la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero ed imporre l’imputazione.

Si rinnova formalmente la richiesta di avocazione al procuratore capo dr. Tommaso Buonanno. E, visto l'incompetenza del Pm dr. Ambrogio Cassiani, ed il referenziale timore di imputare il ctu prof. Angelo Moretto; si richiede alla Procura antimafia nella persona del dr. Silvio Bonfigli di associarsi al procuratore dr. Tommaso Buonanno, a nome dello Stato Italiano, a sostenere l'accusa in difesa dello Stato, considerato parte offesa.

adriano53s@hotmail.com 08/02/20016

 

allegati:

n.1, Certificazione commissione ASL invalidità. Composto da n.1 foglio.

n.2, Denuncia querela 7/1/2009. Composta da n.2 fogli.

n.3, Segnalazione intossicazione da monossido da parte del Ps C all'Upg dr. Arrigoni e sua testimonianza dinanzi la giudice dr.ssa Monica Bertoncini in primo grado.  Composta da n.6 fogli.

n.4, comunicazione CS all'INAIL, composta da n. 7 fogli