index giustizia pagina precedente gestione INAIL dell'infortunio
N.21617/14 R.G.G.I.P.
Tribunale di Brescia GIP dr. Carlo
Bianchetti.
Tribunale di Brescia Procuratore Capo dr. Tommaso Buonanno.
Tribunale di Brescia Procuratore Antimafia dr.Silvio Bonfigli / dr.Pier Luigi
Maria dell’Osso.
MEMORIA UDIENZA CAMERALE
……………….
Alla richiesta di archiviazione rivolta al Gip dr. Carlo Bianchetti, dal Pm dr.
Ambrogio Cassiani,
pervenutaci il giorno 05/02/2016, ci opponiamo con quanto segue:
Il 1/7/2014 presso la Procura
della Repubblica a Bg e poi
trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Brescia in data
21/08/2014, ho convenuto ad Vocatio
in ius prof. Angelo Moretto ed il thema
decidendum, la notizia criminis scelta dal PM, è di
falso in perizia art. 373 codice penale,
reato precedibile d’ufficio. Ho proposto in questa vicenda giurisdizionale la
mia difesa in fatto ed in diritto ed il PM, pur ricercando gli elementi a favore
dell’indagato ( art. 358 c.p.p.) non ne ha portati alcuno.
Il 4 ottobre 2014 il Pm richiedeva una
prima archiviazione motivandola“
che non vi sono elementi
che portino a concludere che il prof. A. Moretto abbia agito in mala fede
esprimendo deliberatamente delle conclusioni fallaci”
cui mi sono opposta per i seguenti motivi:
a- che
all’art.2043 cpc, che dispone sia punito penalmente, il CTU, quando incorra in
colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti in violazione
dell’art.2236 cpc, e per l’art.1176 cpc, comma 2, per colpa lieve, e che in ogni
caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”
b-
che il ctu aveva alterato elementi, quali la prova dei fumi, certificando una
produzione di 11 ppm di CO di fronte a 218.000 ppm; ha certificato che il CO
ambiente non superava i 35 ppm permessi dalla legge senza aver fatto rilevazione
alcuna; che aveva escluso la causa furbescamente senza portare una causa
alternativa univoca e certa della patologia accertata, persistente, ma
inesistente prima dell’infortunio. Ho chiesto il controllo delle indagini e del
procedimento alla Procura Antimafia di Brescia ( Dr Silvio Bonfigli) ed al
procuratore capo di Brescia dr. Tommaso Buonanno.
L’opposizione era accolta dal Gip. Dr. Carlo Bianchetti. In camera di consiglio,
il GIP dr. Carlo Bianchetti chiedeva all’indagato, nella persona del suo
avvocato, se avesse condotto una controperizia. La risposta è stata negativa ed
ha evidenziato che non potevo oppormi, in quanto la parte offesa dal delitto di
falso in perizia ( art.373 cp.) è solo lo Stato. Il gip, avendone rilevato la
necessità, ordinava ulteriori indagini della durata di sei mesi.
Il 2/2/2015, prima dello scadere del termine, il Pm chiedeva di nuovo
l’archiviazione, cui mi opponevo perché le indagini risultavano incomplete. In
camera di consiglio il Gip chiedeva all’avvocato del ctu prof. A. Moretto se
avessero valutato le testimonianze e, rilevato l’incompletezza delle indagini
richieste, ordinava al Pm dr. Ambrogio Cassiani ulteriori indagini da espletare
nel arco di tempo di tre mesi.
Il 3/2/2016, al termine delle nuove indagini richieste, il Pm dr. Ambrogio
Cassiani, richiede di nuovo l’archiviazione, sostenendo:
“ritenuto che
la nuova
integrazione di indagine non sia in grado di mutare il giudizio di non idoneità
della evidenza disponibile a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti
dell’indagato.” terminate le indagini suppletive
di non avere raggiunto prove sufficienti per sostenere l’accusa in
giudizio nei confronti dell’indagato;
Rilevato che
LANa visto
riconosciute le proprie ragioni né dal giudice di prima istanza, né da quello di
Appello;
Rilevato che
LANa dopo il
riconoscimento da parte dell’I.N.A.I.L. dei primi 80 giorni di inabilità, ha
sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte,
evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente di lavoro:
ritenuto che
la suddetta valutazione
del Pubblico Ministero è confortata dalle dichiarazioni rese da Rota Omar, in
servizio presso la A.S.L. di Bergamo, e da Servalli Andrea, altro dipendente
della C S L ONLUS. Il primo non riteneva di elevare all’ente qualsivoglia
sanzione amministrativa, il secondo confermava trattarsi di una modesta fuga di
gas, tanto che Lana si presentava vigile e cosciente e non richiedeva
l’intervento medico.
ritenuto che
l’esercizio dell’azione
penale, in siffatte condizioni, sarebbe destinato a naufragare nel vaglio
dibattimentale
chiede
che il giudice per
le indagini preliminari in sede voglia disporre dell’archiviazione del
procedimento perché il fatto non sussiste…”
VALUTAZIONE RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM DR. AMBROGIO CASSIANI.
Il pm dichiarando “che
la nuova
integrazione di indagine non sia in grado di mutare il giudizio di non idoneità
della evidenza disponibile a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti
dell’indagato.” terminate le indagini suppletive
di non avere raggiunto prove sufficienti per sostenere l’accusa in
giudizio nei confronti dell’indagato;
dimostra di non conoscere quanto agli atti.
Rilevato che
LANa visto
riconosciute le proprie ragioni né dal giudice di prima istanza, né da quello di
Appello;
Rilevato che
LANa dopo il
riconoscimento da parte dell’I.N.A.I.L. dei primi 80 giorni di inabilità, ha
sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte,
evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente di lavoro:
La motivazione adottata dal Pm, è il motivo stesso per il quale abbiamo avviato
questo procedimento: è imputabile al CTU, prof Angelo Moretto, cui il giudice di
Appello aveva affidato la valutazione della causa, l'errore cui è incorsa la
Giustizia, nella figura del giudice di Appello, il quale non ha riconosciuto le
ragioni. Se avesse letto le motivazioni della sentenza di primo grado,
saprebbe che si è conclusa motivando l’assenza di infortunio perché nessun
testimone aveva avuto sentore di gas metano, notoriamente odorizzato. La nuova
testimonianza di S A, pur a distanza di anni, conferma la presenza di gas
metano. E che dire dell'Appello? Che sono rimasta intossicata dall'ultima
sigaretta fumata certificata dal ctu prof. Angelo Moretto? No comment!
3- RILEVATO
che Lana dopo il riconoscimento da parte dell'INAIL. dei primi 80 giorni di
inabilità, ha sempre ottenuto il rigetto delle numerose ulteriori istanze volte,
evidentemente, ad ingigantire gli esiti di un modesto incidente sul lavoro;
Non crediamo in modo assoluto, che 10 giorni di ospedale 80 giorni di inabilità
assoluta certificati INAIL ed ulteriori altri 180 giorni non riconosciuti
dall’INAIL e l’invalidità conseguente certificata
INPS, ( allegato n.1) possano
essere frutto di fantasia e causate da “ un modesto incidente sul lavoro,”
dovuto ad una modesta fuga di gas. Il pm ignora da quando la modesta fuga
di gas,(quale gas? Il monossido che è gas inodore o il metano che è gas
odorizzato) era in atto e quanto ne è fuoriuscito e chi possa
averne respirato e in che quantità e per quanto tempo. Il tentativo di
minimizzare l'infortunio definendolo “modesto incidente di lavoro” non
regge di fronte alla prova dei fumi, alla mancanza dei libretti di manutenzione,
alla falsità delle testimonianze, al depistaggio da parte della ASL; non regge
dal punto di vista tecnico scientifico: che un tubo sia staccato di poco o di
tanto non cambia nulla; mentre è rilevante l'associazione di gas metano e
monossido; non regge dal punto di vista medico legale, non avendo il CTU portato
una causa alternativa univoca e certa per le lesioni documentate quali la gliosi
ed una patologia assimilabile alla sindrome post intervallare.
Comunque il Pm si contraddice, ammettendo un modesto incidente di lavoro.
“Ritenuto che
la suddetta valutazione del Pubblico Ministero è confortata dalle dichiarazioni
rese da Rota Omar, in servizio presso la A.S.L. Di Bergamo, e da S A, altro
dipendente della C S L ONLUS. Il primo non riteneva di elevare all'ente
qualsivoglia sanzione amministrativa, il secondo confermava trattarsi di una
modesta fuga di gas tanto che Lana si presentava vigile e cosciente e non
richiedeva l'intervento medico;”
Il pm ha avuto un colpo di genio, una illuminazione ed è calunnioso. Eppure la
verità legale, fattuale e scientifica è evidente per qualsiasi persona che
legge. Il Pm non nota che l’UPG Rota Omar esegue la sua indagine, due anni
dopo l’infortunio, su delega del Pm Maria Esposito della Procura di Bergamo, e
non poteva certo elevare sanzioni amministrative. Ed è imputabile all’UPG
Omar Rota, che ne era a conoscenza, il non aver interrogato S A, non aver
chiesto al medico competente le necessarie informazioni sul mio stato di salute,
invece che chiederlo alle colleghe. E’ imputabile all’UPG il non aver chiesto
informazioni sull’ossigenoterapia cui sono stata sottoposta, segnalata in
denuncia ( allegato n.2), e
testimoniata anche da Spi presente sul luogo dell'infortunio, il 7/2/2007 giorno
dell’infortunio, quando la sottoscritta, sig. Lana., fu sottoposta ad
ossigenoterapia e che in seguito, visto la cefalea e l'incapacità di deambulare,
mi accompagnò al PS S. B di C per le cure del caso.
L’Upg Rota Omar, copre il collega dr. Arrigoni, che allertato dal Pronto
soccorso per infortunio di intossicazione da gas metano e monossido, si è recato
sul luogo dell’infortunio, il giorno successivo senza aver notificato alla ASL,
la sua uscita, e senza aver redatto un rapporto, nonostante la mancanza di
libretto di manutenzione e la mancanza di fascetta da lui stesso certificato in
testimonianza alla dr.ssa Monica Bertoncini in primo grado.
( allegato n.3)
Violando l'art. n.55 e n.65 della legge n.1124.
Continua il GIP:
(… il secondo ) S A confermava trattarsi di una modesta fuga di gas tanto che
Lana si presentava vigile e cosciente e non richiedeva l'intervento medico;
Nonostante siano trascorsi sette anni dall’accaduto, il sig. S A si ricorda
dell’odore di metano, negato da tutti gli altri. Il che dimostra che non si
trattava poi di una cosi modesta fuga di gas metano…
Nella denuncia querela presentata il 7/1/2009 (
vedi allegato n.3 composto da n.2 pagine) ricevuta dal ispettore Capo
di Polizia di Stato Valter Ognissanti,
avevo segnalato: “ ...il sig. Z A, addetto alla cucina,
accompagnato da un suo collega di cui non so il nome, venivano per
cercare di riparare i danni funzionali rilevati. Dopo pochi minuti io mi sentivo
male, e quello che mi ricordo, dopo essermi parzialmente ripresa, è che mi
trovavo sul tavolo della lavanderia stesa, con la maschera di ossigeno...”
E per quanto riguarda la richiesta di intervento medico, risulta agli atti,
che non ero in grado di poter decidere.
La domanda posta al sig. S A nella sit, cui è stato sottoposto, se il tubo
staccato fosse stato manomesso, ed in caso di risposta positiva imputarmi di
aver costruito il caso, di essermi volontariamente intossicata, d'aver fatto 10
giorni di ospedale, di essermi resa invalida per coprire una mia precedente
lesione psichica o chissà che altro, non merita risposta.
Valutazione delle nuove indagini
Le nuove indagini:
1-
Verbale Rota Omar UPG della ASL collega UPG dr Arrigoni
2-
Verbale Romanelli Angelo dirigente ISPEL
3- Verbale S A
4-
Lettera INAIL
1-
A commento del verbale di Rota Omar, oltre a quanto scritto poco sopra, non si
può non notare quanto sia di parte il suo “intervento”, pur eseguito a distanza
di due anni dall’infortunio. Il tutto è alquanto scorretto, ridicolo e
sospetto, volto volutamente a
minimizzare quanto accaduto. Specie alla luce di quanto
comunicato e documentato da C S all'INAIL,
( allegati n. 5
composto da n.6 fogli) che
contraddice nettamente la ricostruzione dell'infortunio effettuata dall' UPG
Rota Omar. E si noti la mancanza di un qualsiasi controllo tecnico da parte
degli UPG, pur di fronte alla segnalazione di infortunio per intossicazione di
CO e gas metano da parte del pronto soccorso,
( allegato n.6 composto da n.1 fogli)
e nonostante la mia segnalazione che i tubi di scarico fumi non erano
inseriti nella sede prevista dal progetto di costruzione della lavanderia non è
stato eseguito alcun controllo. Addirittura la stessa rappresentante legale
smentisce con la documentazione inviata all'INAIL quanto ricostruito dalla ASL.
2- A commento della SIT di Romanelli Angelo, dirigente ISPEL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL. Mentre l'infortunio è datato 7 febbraio 2007 e quindi ancora di competenza. Noi sappiamo con certezza che per C S si sono presentati dr. Schiattareggia Sebastiano e RSPP Pa B e la sottoscritta Lana tre mesi dopo l’infortunio convocati in Via Paglia Giorgio E Guido 40 - 24122 Bergamo (BG). Ma purtroppo non siamo in grado di poterlo dimostrare non essendo in possesso della lettera di convocazione, ma solo della busta che la conteneva. ( allegato n. 7 composto da n.1 fogli). Il sig. Romanelli ha certamente qualcosa da nascondere. Conferma la potrebbe fornire l'RSPP P B
3- A commento testimonianza SA, comprensibile, a sette anni dall'accaduto, la
difficoltà di ricordare esattamente. Ciononostante S A testimonia,
contrariamente al collega Z A ed altri testimoni, la presenza di gas
metano. Testimonia che il malore è insorto dopo che i tubi erano stati
sistemati, come sempre sostenuto dalla sottoscritta sig.ra Lana, ma negata dalla
controparte e dalla ricostruzione dell'infortunio da parte della Asl per poter
affermare che non vi era stata perdita di gas metano.
4- INAIL: l’INAIL non aggiunge nulla, salvo confermare l’infortunio e non
accettarne, ovviamente, visto che non può rivalersi sul datore di lavoro, le sue
conseguenze.
IN CONCLUSIONE:
E’ evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che la denuncia di infortunio all’INAIL è stata inoltrata dal PS dell’O S. B di C, dove sono stata ricoverata. Il Ps ha anche allertato l’UPG della ASL dr. Arrigoni.
C S per evitare controlli ASL, ISPEL e l’indagine obbligatoria da parte della
Procura, coinvolge l’UPG. L’INAIL chiede informazioni a C S
( allegato n.4) e riconosce
l’infortunio. Non viene inoltrata alcuna denuncia alla Procura, e il tutto
sarebbe caduto nel nulla se non fosse insorta la sindrome post intervallare, che
l’INAIL non ha voluto riconoscere per ovvi motivi. La mancanza di tale
accoglimento mi ha fatto capire che l’indagine obbligatoria, per intossicazione
da monossido e perdita di gas metano, non era stata fatta. Motivo per il quale
ho sposto la denuncia querela. L’indagine successiva, di cui sopra, delegata
alla stessa ASL, ignara di quanto era già stato certificato all’INAIL, persegue
la stessa strada di occultamento.
Oggi, gli elementi esterni, raccolti con le indagini, suppletive
non fanno altro che confermare, una manipolazione
della realtà da parte della ASL; il coinvolgimento della Procura di BG, la falsa
testimonianza delle colleghe e la
conferma del grave errore del CTU che ha, a sua volta, piegato elementi
di prova, a sostegno della sua tesi, per escludere un infortunio certificato
INAIL e prescritto, accertato dallo stesso PM (...un modesto incidente
sul lavoro...), incorrendo in falso in perizia.
La discrasia rilevata dal GIP dr.Carlo Bianchetti è ancor più evidenziata dalle
nuove indagini raccolte. Facciamo rilevare che l’INAIL ha dovuto riconoscere
l’infortunio perché C S ha ammesso l’infortunio segnalando, vedi allegati INAIL,
il distacco del tubo, la modalità dell’infortunio, il fatto che l’infortunata
raccontava la verità. Mentre l'indagine ASL nega sia l'infortunio, sia la
presenza di gas metano, sia l’ossigenoterapia, nonostante gli accertamenti di
cui sopra fossero già stati eseguiti e comunicati all’INAIL.
Ulteriore e grave è la discrasia evidenziata dal fatto che l'INAIL non riconosce
le conseguenze dell'infortunio, causa l'indagine ASL di cui sopra, la quale, a
sua volta, non riconosce l'invalidità civile certificando l'invalidità
conseguenza dell'infortunio sul lavoro certificato INAIL e quindi
di competenza. ( vedi allegato
n.1)
Sono a conoscenza della difficoltà della dimostrazione della volontà di dolo (
art. 373 cp) da parte del CTU prof. A. Moretto, nonostante la sua presunta
professionalità dimostri il contrario, ma sono certa, ed è evidente dalla
lettura della perizia, che ha indotto, i giudici di Appello, in errore,
nascondendo loro verità scientifiche e certificando subdolamente dati non veri,
nascondendo la sua incapacità nella valutazione della prova dei fumi e di altri
elementi di prova, non valutando testimonianze e realtà, eliminando cause e
non portando alternative univoche e certe, incorrendo perlomeno in errore grave
sancito dal art.64 codice procedura civile.
Nonostante la convinzione che il reato di cui all'art.373 sia nella stessa
perizia tecnica del CTU, a dimostrazione della responsabilità degli
UPG della ASL, delle false testimonianze e quindi di elemento esterno di
conferma del reato, e a completamento dell’indagine l’acquisizione
dell’agibilità della lavanderia di C S, l’acquisizione agli atti del libretto
sanitario tenuto dal medico competente di C S e del registro degli infortuni
dell’anno 2007, obbligatorio e vidimato ASL, tenuto da
C S; la chiamata a SIT del
medico competente dr. G G e la convocazione a nuove SIT
delle colleghe/i B Maria, Pi Maria Teresa, Z Arturo, P. B e l’UPG dr
Arrigoni, alla luce delle nuove indagini.
Rilevando che la responsabilità del consulente è disciplinata nell'ambito civile
dall'art.64 c.p.c. ( si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
codice penale relative ai periti ( 314 ss,366 ss, 373 ss cp.); gli opponenti
insistono affinché il GIP dr. Carlo Bianchetti voglia respingere la richiesta di
archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero
ed imporre l’imputazione.
Si rinnova formalmente la richiesta di avocazione al procuratore capo dr.
Tommaso Buonanno. E, visto l'incompetenza del Pm dr. Ambrogio Cassiani, ed il
referenziale timore di imputare il ctu prof. Angelo Moretto; si richiede alla
Procura antimafia nella persona del dr. Silvio Bonfigli di associarsi al
procuratore dr. Tommaso Buonanno, a nome dello Stato Italiano, a sostenere
l'accusa in difesa dello Stato, considerato parte offesa.
adriano53s@hotmail.com
08/02/20016
allegati:
n.1,
Certificazione commissione ASL invalidità. Composto da n.1 foglio.
n.2,
Denuncia querela 7/1/2009. Composta da n.2 fogli.
n.3,
Segnalazione intossicazione da monossido da parte del Ps C all'Upg dr. Arrigoni
e sua testimonianza dinanzi la giudice dr.ssa Monica Bertoncini in primo grado.
Composta da n.6 fogli.