INPS INAIL

INDEX                                                                               DIRITTI INFRANTI E GIUSTIZIA                                                       GIUSTIZIA

La gestione degli infortuni

 

Sembra ci sia un tacito accordo, almeno nella provincia di BG, tra INAIL ed INPS nella gestione degli infortuni sul lavoro.  Al termine dei  90 giorni di inabilità assoluta causa infortunio, l’INAIL chiude la pratica ed invia all’INPS l’eventuale proseguimento della malattia. Se l’infortunato non reagisce, l’INAIL non risponderà delle successive conseguenze. L’INPS intanto, da parte sua, tenterà il colpo gobbo, di affermare che le giornate di malattia sono andate prescritte.

Il diplomatico gioco al pin pong tra istituzioni ( INAIL, INPS, SINDACATI, GIUSTIZIA... impone al cittadino l'uso dell'arma del terrore. Non basta più il ricorrere ai tribunali amministrativi, alle commissioni, ai sindacati, ai giudici: è TUTTO UNA PRESA PER I FONDELLI, PER IL CULO, DIREBBE QUALCUNO. Oggi serve l'arma del terrore. E' necessario attivare la guerra asimmetrica e colpire un qualsiasi cittadino, che si ritiene innocente, ed innocente non è. Ed in una società tecnologicamente avanzata e, quindi, molto fragile,  eludere i controlli, la polizia, l'esercito, i droni, le telecamere e colpire.

Una società civile che non ammette la giustizia è una società che deve morire.

 Dopo la presunta guarigione clinica, l’Inail accerta e quantifica il danno permanente causato dall’infortunio, sottoponendo l'infortunato a visita medico-legale per accertare il danno permanente.  Per eventi lesivi avvenuti a decorrere dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) accertata al lavoratore è di grado:

Quindi è preferibile scaricare all'INPS l'infortunio.

Nel caso in questione, il direttore della sezione INPS di competenza, ha accettato il caso senza effettuare nessuna visita, nessun riscontro, scaricando l'INAIL della responsabilità del caso.

E’ necessario aprire gli occhi.  Il quanto appena affermato lo posso dimostrare.

Spett. Dr... medico legale INAIL

Dopo il colloquio del 24\02\2016, come da accordi, le recapito la documentazione richiesta accompagnandola da questo breve scritto:

Il motivo per il quale l’INAS le ha comunicato il ricorso per il riconoscimento della sindrome post intervallare da infortunio sul lavoro da intossicazione da monossido di carbonio è:

la sig. ra Lana, ha inoltrato, domanda di aggravamento all’INAIL, tramite l’INCA.

La risposta INAIL è stata negativa. Quindi, tramite INAS, si è rivolta all’INPS per il riconoscimento di inabilità, invalidità.

L’INPS ha chiuso la causa certificando la diagnosi e dichiarandola di competenza INAIL. 

Le allego la seguente documentazione richiesta:

1- consulenza tecnica.......................... del 19 giugno 2013 (  Dott. Mario Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno)

2- RMN encefalo, del 27\04\2010, certificante la presenza di gliosi in corrispondenza della corona radiata destra, inesistente prima dell’infortunio, come dimostrano RMN precedenti.

3- Relazione Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità 15\06\2015 con la diagnosi: “ disturbo ....e disturbo della ....in esiti di infortunio lavorativo da intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata destra ( non di competenza)

4- Relazione commissione medica per l’accertamento dell’Handicap.

5-  Relazione sanitaria U.S.C. Medicina Lavoro  del 1 agosto 2008.

6- Libretto sanitario sig.ra Lana, tenuto dal medico competente, che certifica sia l’infortunio che l’inizio della sindrome post intervallare. (Legge 626 del 1994 e successive).

Riguardo la richiesta di certificazione di “ sindrome post intervallare” le segnalo che è stata certificata da tutti i medici specialisti che l’hanno visitata, in quanto la sindrome post intervallare o sindrome neurologica tardiva, che è la principale conseguenza dell’intossicazione da monossido, non è una definizione che riguarda un singolo sintomo, ma un insieme di sintomi.

,,,,,,, del 19 giugno 2013 (  Dott. Mario Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno) .

Dovrebbe essere il medico legale a collegare tale sintomatologia ad una intossicazione da monossido o cercare altre cause per escluderla. Nel caso de quo, tale certificazione è stata data dallo stesso INAIL, riconoscendo l’avvenuto infortunio di intossicazione da monossido, mentre la commissione ASL a dato la certificazione medico legale della patologia, come esito di infortunio da intossicazione..

La patogenesi della sindrome neurologica tardiva è sconosciuta, anche se i meccanismi ipotizzati più accreditati sono a) l’insulto ipossico/ischemico conseguente all’alterato trasporto di ossigeno e alle modificazioni della funzione cardiocircolatoria, b) il legame del CO con la catena mitocondriale e il conseguente blocco della catena respiratoria, c) la perossidazione dei lipidi cerebrali, d) un’eccessiva stimolazione degli aminoacidi eccitatori.

Premettendo che il valore di COHb ha solo un valore di indicazione ad esposizione al monossido e non è indice di gravità, pur non esistendo indici di predittività circa lo sviluppo dela sindrome post intervallare, sono stati identificati alcuni fattori favorenti quali l’età oltre i 40 anni, la preesistenza di affezioni cardiovascolari, l’acidosi metabolica, una contemporanea intossicazione da monossido in situazione di ipossia. Vedi letteratura scientifica medica).

E la sig.ra Lana è affetta da prolasso della mitrale con tachi-aritmie in trattamento con beta-bloccante, supera i 40 anni  e dagli esami eseguiti dal PS S. B di C Bg e risulta che fosse in acidosi (-3,7), in ipossiemia 93,5 di sat.O2 e con 88 di PAO2.

Le segnalo che manca una qualsiasi altra causa univoca e certa in grado di causare tale sintomatologia, inesistente prima dell’infortunio da intossicazione da CO e diagnosticata alla sig.ra Lana.

Per denunciare penalmente se l’INPS\ASL o l’INAIL, nella persona responsabile del procedimento,  per omissione di atti d’ufficio nei confronti di persona ....., aspetto la vostra decisione e motivazione, senza dimenticare che, in base all’ accordo INAIL\INPS dovreste essere voi a risolvere la causa e dare alla persona richiedente una risposta definitiva. Vedi Circolare INAIL 10\07\2009 n.38 e circolare INPS 10\07\2009 n.38 ; vedi  Circolari n. 69/2014 dell’Inps e n. 47/2015 dell’Inail. Evidenziando che le due circolari delimitano l’ambito di intervento di Inail e Inps, specificando che al primo compete «l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

mentre al secondo, nell’ambito della rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché il giudizio circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi sempre da parte dell’Inail».

Bg. 25\02\2016

adriano53s@hotmail.com

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO            N.3029\17 R.G.N.R. mod.45

 

Alla D.ssa Maria Cristina Rota  F.F. piano 2 stanza n.10

Al Procuratore Generale di Bg Dott. Walter Mapelli

Al GIP…………………………………………..

 

Opposizione alla richiesta di archiviazione.

 

Pervenutaci la richiesta di archiviazione il 22\06\2018 con la motivazione “i fatti esposti non costituiscono notizia di reato”  e visionato il fascicolo il 25\06\2018, i sottoscritti denuncianti\querelanti                               fanno ferma opposizione a tale richiesta  per i seguenti motivi:

 

1-    Non si ritiene che il non rispetto di una sentenza civile passata in giudicato non sia un reato.

2-    Non si ritiene che non sia una truffa ai danni dell’INPS imputare a tale ente l’invalidità conseguente un infortunio di intossicazione da monossido di carbonio sul lavoro di competenza INAIL, rimuovendo la % di danno certificata da sentenza passata in giudicato.

3-    Che non ci sia abuso di falso, abuso d’ufficio e di potere o di posizione dominante con violazione art.3 e art.38 costituzione italiana. ( N. 93 SENTENZA 24 MAGGIO 1977 Deposito in cancelleria: 30 maggio 1977. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 dell'8 giugno 1977. Pres. ROSSI - Rel. AMADEI )

4-    Per aver violato l’art. 361 codice penale per non aver segnalato all’autorità giudiziaria la notizia criminis dell’avvenuto infortunio di intossicazione da monossido di carbonio, nonostante 10 giorni di ospedale ed ulteriori 70 giorni di inabilità assoluta.

5-    Che non vi sia violazione del D.P.R. n.1124 del 1965,a rt.83 comma 8 e D.Lgs n.38 del 2000 art.13 commi 4 e 7 in relazione all’art.38 Cost, comma 2. (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 17.1.2018 n. 1048)

6-    Dalla visione del fascicolo non risulta effettuata alcuna delle indagini richieste. Motivo per il quale si chiede al Procuratore Generale di sostituirsi al PM.

 

Si richiede al GIP di ordinare al Pubblico Ministero” di formulare l’imputazione qualora ritenga esaustive le prove già presentate e fissare l’udienza camerale o, in caso negativo, di ordinare le indagini richieste e non eseguite.

 

Bg 27\07\2018