index                                            inail inps                                       come prosegue il procedimento                   SATIRA GIUSTIZIA

Dopo aver perso sia la verginità che la testa, giustizia era scomparsa. Secondo alcuni era diventata una stella del cielo; ma, secondo i più, giustizia non era pudica, non cercava la verità, ma si offriva di nascosto al miglior offerente: era diventata una puttana. Senza offesa per le prostitute.

Partito per ritrovarla, dopo aver dapprima chiesto alla Pm Maria Esposito ed al Dott. Vittorio Masia della Procura di Bergamo e di seguito al tribunale Civile di Bergamo, alla giudice Monica Bertoncini, inutilmente, mi rivolsi ai giudici della corte di appello di Brescia Antonio Matano, Antonella Nuovo. Fu tutto inutile. Decisi allora di ripartire dall'inizio, dal momento in cui era scomparsa, violentata dall'autorità giudiziaria che l'aveva in custodia. Chiesi al Pm Maria Esposito, al gip Giovanni Petillo, sollecitai il procuratore Francesco Dettori, invano. A Bergamo nessuno sapeva e neppure la cercavano. Eppure mi era stato detto che erano stati nominati suoi custodi.

Giunto alla cittadella della giustizia a Brescia, dove credevo Giustizia, fosse di casa, chiesi al Pm Ambrogio Cassiani. Non sapeva nulla. Insistetti,. Mi rispose che aveva altro da fare e non era il caso e chiese l'archiviazione affermando che: " Rilevato che l'indagato, nominato CTU dalla Corte di Appello di Brescia, depositava la sua perizia concludendo che:" un controllo...hanno dimostrato 2-11 ppm di CO nei fumi di combustione in uscita dall'essicatore che presentava il tubo parzialmente sconnesso..." non vi sono elementi che portino a concludere che il prof. A.M. abbia agito in mala fede esprimendo deliberatamente delle conclusioni fallaci." Pur di fronte alla prova dei fume che depone per 218.000 ppm e della testimonianza della Rappresentante Legale che affermava che il tubo era nettamente staccato e non solo parzialmente.

Mi rivolsi allora al procuratore nazionale antimafia Dell'osso, diventato procuratore di Brescia. Gli domandai: lei sa dove sia andata Giustizia?

Mi fece rispondere da Burocrazia: ci vuole tempo. Ora attendo la sua risposta. Vi racconterò. Per il momento credo siano preoccupati dal Deus Renzi che propone di intervenire nel loro mondo.

n. avocazione 1850/2014 affidato al sostituto procuratore Silvio Bonfigli

n. procedimento penale 23300\2014 RGNR\MOD 21 affidato al GIP Dott. Carlo Amedeo Bianchetti

 PRIMA UDIENZA CAMERALE

Oggi 16/02/2014 ho saputo che l'udienza camerale sarà il 14 maggio 2015.

Nell'occasione il GUP deciderà, dopo aver "ascoltato" le parti, se esiste la condizione per l'art.425 cp di non luogo a procedere, nonostante tutte le prove di colpevolezza agli atti, o se le integrerà  per l'art. 421 bis ordinando al PM ulteriori indagini, PM che dovrebbe essere stato escluso dal procedimento, causa la domanda di avocazione, e quindi sostituito dal Procuratore Silvio Bonfigli, o se disporre le ulteriori indagini d'ufficio per l'ex art. 422 c.c.p.

Mi presenterò senza avvocato mentre la controparte ha sostituito il difensore d'ufficio nominando un illustre penalista di Milano: Guido Carlo Alleva, che ha difeso banchieri ed industriali. Prevarrà la verità o il potere?

Il problema non è la mancanza di prove, ma la volontà, da parte dei giudici, di proseguire ignorando le personalità che hanno di fronte da portare in giudizio.

E' evidente, che come affermava il GIP Giovanni Petillo che è compito dell'Autorità Giudiziaria la ricerca della Verità. Ma quando l'autorità giudiziaria non compie il suo lavoro tutto diventa una catena che trascina nell'abisso la Verità.

Non so se potrò scrivere che la procura di Brescia ha risolto un caso di malagiustizia o se dovrò continuare la guerra accusando i giudici oggi 25\02\2015 che il parlamento ha votato la legge sulla responsabilità dei giudici.

La strada per la giustizia qual'è?

Non so quale potere occulto agirà, visto la limpidezza di quanto agli atti. E non sarà soltanto una mera questione di cavilli logici o legali: la verità è certa.

Ora, mi dicono persone che hanno lavorato nell’ambiente giudiziario,  l’obiettivo sarà quello di perdere tempo, di lasciar passare gli anni, stancare, sfiduciare chi ha avuto il coraggio di intraprendere la via giudiziaria per far valere i diritti garantiti dalla costituzione. Magari spingerlo al suicidio.

Anche Sansone è morto.

E Sisifo spinge ancora la sua pietra su per il monte pur sapendo che dovrà ripartire dall’inizio.

Non mi arrenderò,  andrò sino alla fine della strada che porta al massacro ed alla crocifissione. Ho ancora molti anni di vita davanti e tante strade da percorrere. Magari un giorno troverò non la giustizia, ma una giustizia.

Se questo è quel che vogliono camminerò per quella strada.

Udienza camerale del 14\05\2015

Il GIP\GUP Dott. Carlo Amedeo Bianchetti si è dimostrato preparato e per nulla indisponente. Secondo la mia interpretazione ha fatto poche domande, ma mirate:

per quanto riguarda l'obiezione dell'avvocato di parte che il cittadino non può denunciare il CTU, perché la parte offesa è lo stato, ha risposto che è lui che decide. In effetti potrebbe subentrare e proseguire l'accusa del cittadino.

Ha chiesto la prova di innocenza. L'avvocato non ne ha portate.

Ha chiesto chi ha eseguito la prova dei fumi. Questa domanda serve in realtà per differenziare il tipo di reato.

Ha chiesto di inviare la documentazione del ricorso in cassazione al procuratore capo. Ed in realtà il controllo dell'operato del CTU compete al procuratore capo.

Si è riservato 15 giorni per decidere.

E sembrerebbe buona cosa, ma... Tommaso Buonanno, procuratore capo della repubblica di Brescia risiede a Bergamo, ha lavorato negli uffici di Piazza Dante per venti anni. Prima come sostituto procuratore dal 1984 al 1996. Poi, dopo un periodo di quattro anni trascorsi a Brescia come sostituto procuratore generale, dal 2000 al 2008 è tornato a Bergamo come procuratore aggiunto. Cinque anni prima era stato nominato procuratore capo a Lecco. Oggi guida il Palazzo di Giustizia di Brescia.

Da ricordare che giustizia è scomparsa da Bergamo nel 2007.

Oggi 4\06\2015 l'ordinanza del gip che recepisce quanto affermato dall'avvocato Guido Carlo Alleva del foro di Milano, con studio in via Vincenzo Monti, 6, che il privato cittadino non può opporsi alla richiesta di archiviazione per il reato previsto dal codice penale a carico del CTU di cui all'art.373 cp falso in perizia citando una sentenza di cassazione. pen. Ma altra sentenza prevede che sia lo stato sia la persona offesa possono opporsi all'archiviazione per il reato di cui falso in perizia.

Tribunale di Brescia ufficio GIP dr. Carlo Bianchetti

 1- Letta l’ordinanza comunicataci il 27\05\2015:

“ atteso che l’opposizione proposta dai sig.ri L M e Si A è inammissibile ( …) dal momento che l’unico bene giuridico protetto dalla norma ex art. 373 c.p. è l’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. ( …)”

 rileviamo che la Cass. Pen. Sez. VI 21 aprile 1999 n. 1096 Pres. Pisanti, est Di Noto, concludeva:

“ nei delitti contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa dal reato sia lo Stato (…) sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod.pen. nel quale la persona offesa non è sempre lo stato.”

 Tale contrasto giurisprudenziale, che si era sviluppato a proposito di tali reati, è stato composto da Cass., Sez. un., 25 ottobre 2007, Pasquini, in Cass. pen., 2008, 1283, secondo cui, poiché i delitti contro la fede pubblica tutelano, oltre all’interesse della collettività, anche l’interesse del singolo sulla cui posizione giuridica incide direttamente la condotta antigiuridica in questione, il titolare dell’interesse individuale è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione. Sulla tematica v. TRIGGIANI, Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla legittimazione a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione e a proporre opposizione, in Cass. pen., 2004, 2029.

Sia la dottrina che la giurisprudenza sono d’accordo sul fatto che si tratta di un reato di evento esteriore, con risultato cioè separabile dall’azione cui tuttavia è legato da un nesso di causalità; la persona offesa è lo Stato, cui può aggiungersi un’altra vittima (qualora vi sia un’aggressione alla sfera giuridica di questa), la cui posizione si viene a differenziare da quella di qualsiasi altro danneggiato.

 Ha comunque richiesto sei mesi di tempo per acquisire documentazione ISPEL, INAIL, ASL e ricorso in cassazione.

2- Prendiamo atto che il procedimento penale, nonostante la premessa, non sia già stato archiviato.

Infatti è già agli atti quanto necessario per procedere all'imputazione, a meno che non si voglia accertare il non funzionamento di tutta l’amministrazione pubblica.

 Nella denuncia da noi fatta, erano rilevabili altri reati d’ufficio, che ci avrebbero comunque permesso di opporci alla archiviazione.  E sarebbero necessarie non più risposte evasive e generiche, ma dettagliate, esaustive e conclusive. Non sappiamo dove lei voglia arrivare, se archiviare, salvare Moretto o scoperchiare l’inefficienza colposa dell’amministrazione pubblica e della procura di bg.

N.23300/14 R.G.N.R. - N.21617/14 R.G.G.I.P.

Tribunale di Brescia ufficio GIP dr. Carlo Bianchetti.

Tribunale di Brescia ufficio Procuratore Capo.

Tribunale di Brescia ufficio Procuratore Antimafia.

Al Presidente dell’Associazione Professionale dei CTU.

All'avvocatura generale dello stato di Brescia

11\07\2015 EVOLUZIONE DELLA DENUNCIA PER FALSO IN PERIZIA CONTRO PROF. ANGELO MORETTO

OPPOSIZIONE ALLA SECONDA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL PM AMBROGIO CASSIANI

 Tribunale di Brescia ufficio GIP dr. Carlo Bianchetti.

Tribunale di Brescia ufficio Procuratore Capo.

Tribunale di Brescia ufficio Procuratore Antimafia.

Al Presidente dell’Associazione Professionale dei CTU.

 Riceviamo oggi, 07-07- 2015, la richiesta di archiviazione rivolta al Dott. Carlo Bianchetti da parte del PM Dott. Ambrogio Cassiani dal seguente tenore:

 rilevato che il giudizio di legittimità non si è ancora celebrato;

 ritenuto che l’ulteriore acquisizione documentale non consenta di ipotizzare qualsivoglia responsabilità penale in capo all’indagato;

 ritenuto di doversi richiamare alle considerazioni già espresse con la richiesta di archiviazione del 04-10-2014,

chiede

 che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento perché il fatto non sussiste e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio. “

 1- Il PM Ambrogio Cassiani, rilevato che il giudizio di legittimità non è stato celebrato, afferma che le ulteriori indagini richieste, siano state inutili. Siamo d’accordo con lui.

La sua indagine è, infatti, degna di Toto o di Goldoni. Se voleva i documenti acquisiti bastava leggesse le carte da noi presentate che erano già a sua disposizione.

E con stupore notiamo che non si è neppure accorto della falsa trascrizione dell’ausiliario di Polizia Pesenti riguardo le trascrizioni del file fonico, reso intellegibile, presente nel cd-rom agli atti della Procura di Bg e della farsa dell’indagine eseguita dalla asl di Albino in conflitto di interesse.

Allo stesso tempo non ha neppure notato che manca tutta la documentazione ASL- C S riguardo l’agibilità e l’apertura di CS, manca del tutto l’indagine ISPEL richiesta  e manca tutta la documentazione INAIL comprensiva della sentenza giudice Monica Bertoncini che condannava l’INAIL a riconfermare l’infortunio.

 Afferma la giurisprudenza: “E' evidente che, compiute ulteriori indagini, il P.M. è ripristinato nella facoltà di richiedere l'archiviazione, dandone avviso alla persona offesa, che ha conservato il diritto di esserne informata a sensi dell'art. 408. “(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 27 maggio - 22 giugno 2010, n. 23909).

 In questo caso il PM non ha eseguito le ulteriori indagini richieste, accontentandosi di acquisire quanto era già agli atti, recuperandoli dalla Procura di BG, e non è quindi “ripristinato” nella facoltà di richiedere l’archiviazione.

E non può neppure pensare di essere stato avallato dal silenzio immotivato del Procuratore Capo cui era stata richiesta l’avocazione.

 2- Il rifiuto di compiere le ulteriori indagini, quello è quello che risulta, richieste con ordinanza, dal GIP  Dott. Carlo Bianchetti a seguito dell’Udienza Camerale, oltre a dimostrare l’inerzia e l’incompetenza del PM dott. Ambrogio Cassiani, priva il GIP degli ulteriori elementi ritenuti necessari ai fini del decidere. Il GIP non può infatti ritenere effettuate le ulteriori indagini richieste.

Ed essendo tali elementi, richiesti in camera di consiglio, dopo una prima opposizione alla archiviazione, finalizzati ad una corretta decisione, è forzatamente logico che il GIP non possa archiviare senza cadere in contraddizione.

 3- La Cassazione evidenzia che  l'avocazione e' un meccanismo di controllo che  si  articola,  da  un lato,  nell'obbligo  del g.i.p. di comunicare la data di fissazione  dell'udienza  al  Procuratore  Generale,  il  quale  potrà  disporre  l'avocazione a norma dell'art. 412 secondo comma c.p.p. e compiere le  indagini  indicate  e  dall'altro  attribuisce allo stesso g.i.p., in caso di inerzia del Procuratore  Generale  e  di  reiterazione  della  richiesta di archiviazione, il potere di imporre al p.m. l'obbligo di  formulare  l'imputazione, dando impulso ex ufficio alla procedura che condurrà alla fissazione dell'udienza  preliminare.  (Sez.  I,  sent.  4525  del  5  marzo  1991).

 Chiediamo, di conseguenza, al GIP di imporre al PM o al procuratore Capo l’obbligo di formulare l’imputazione e di ordinare l’acquisizione delle sommarie informazioni di Si A, unico testimone importante mai sentito, a completezza delle indagini. La presenza di gas metano è infatti uno degli elementi fondamentali e mancanti del falso in perizia del CTU.  

4- Concordiamo con il GIP che l’errore del CTU, prof. Angelo Moretto, possa avere avuto anche altre cause, quali: l’inefficienza della Pubblica Amministrazione o il tentativo di insabbiamento da parte della ASL e della Procura di BG. Il quanto, tuttavia, non rimuove la responsabilità di falso in perizia a carico del CTU, che ha volutamente ignorato quanto era agli atti, forse traviato da segnali emergenti nei vari giudizi, miranti a spingere il risultato verso una predeterminata direzione.

5- Scrive il GIP:“ atteso che l’opposizione proposta dai sig.ri L M e S A è inammissibile ( …) dal momento che l’unico bene giuridico protetto dalla norma ex art. 373 c.p. è l’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. ( …)”

A tal proposito rileviamo che la relazione del CTU è considerata, in giurisprudenza, una testimonianza che fa fede sino a denuncia di querela di falso.

Essendo la relazione del CTU un atto pubblico (ex art. 2700 c.c.), per ottenerne l’annullamento, è necessario formulare il procedimento di querela di falso innanzi al giudice competente (ex art. 221 c.p.c.).  (Cassazione (sentenza 8713/11). Ed è quello che abbiamo fatto.

 A nostro avviso è incostituzionale l’articolo di legge e la conseguente giurisprudenza che crea un cortocircuito del procedimento, impedendo alla parte offesa ritenuta soltanto danneggiata di opporsi all’archiviazione, visto che la “testimonianza del CTU” fa fede fino a querela di falso, obbligando sia la persona offesa che la persona danneggiata al procedimento civile che è diverso dal procedimento penale.

 Rileviamo che la Cass. Pen. Sez. VI 21 aprile 1999 n. 1096 Pres. Pisanti, est Di Noto, concludeva:

“ nei delitti contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa dal reato sia lo Stato (…) sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta.

Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod.pen. nel quale la persona offesa non è sempre lo stato.”

 Potevamo comunque opporci all’archiviazione, se non solo per l’art. 373 cp, per gli altri articoli di denuncia da noi presentati e rilevabili d’ufficio: quali l’art.274 ( frode processuale) per modificazione documenti e testimonianze agli atti; violazione dell’ex art. 549 co e 368 cp 2cp per diffamazione e calunnia, se solo il PM o il GIP li avesse rilevati o li rilevassero. E per i quali non ci è stata data nessuna motivazione.

 6- E visto l'effettivo diniego al proseguimento delle indagini preliminari da parte del PM, per l’art.392 cpp, richiediamo incidente probatorio per assunzione anticipata di mezzi di prova finalizzata all’acquisizione delle sommarie informazioni del sig. S A, unico testimone presente sul luogo dell’infortunio mai interrogato, richiedendo formalmente la motivazione in caso di rifiuto.

 7- Si richiede al Presidente dell’Associazione Professionale dei CTU di presentarsi come parte lesa e di promuovere un procedimento disciplinare contro il CTU.

 8- Non ci sembra il caso di ricorrere all’art. 2 legge 117 del 1998 e l. n. 18 del 27 febbraio 2015 in vigore dal 19 marzo 2015. facendo ricadere sui giudici la responsabilità del CTU.

 9- Presentiamo comunque, per questi motivi, opposizione alla illegale richiesta di archiviazione   chiedendo formalmente  una  perizia  con  incidente probatorio ex art. 551, terzo comma, c.p.p. riguardo la prova dei fumi, la valutazione delle testimonianze, l’acquisizione delle sommarie informazione di S A ed una controperizia da affidare ad un esperto di camera  iperbarica e di stechiometria.

13\07\2015 


SECONDA UDIENZA CAMERALE

memoria integrativa per l’udienza camerale del 19\11\ 2015  N.23300/14.R.G.N.R.           N.21617/R.G.G.P.   

 - Procuratore Antimafia dr. Silvio Bonfigli\ Pier Luigi Maria Dell'Osso

- GIP dr. Carlo Bianchetti

- Procuratore Capo Dr. Tommaso Buonanno

Scrive prof. Angelo Moretto:

  “In data 22 Novembre 2012, lo scrivente veniva incaricato dall’Ill.mo Giudice dott.ssa Antonella Nuovo di eseguire consulenza tecnica medico-legale sugli atti relativi alla patologia di cui è affetta la sig.ra , ponendo il seguente quesito:

“Letti gli atti, visitata la lavoratrice, compiuto ogni accertamento, anche strumentale, indichi il C.T.U., considerato un valore di 3,7 COHb dopo 2 ore circa di ossigeno terapia normobarica, quale sia stato il probabile valore COHb prima della suddetta terapia; dica se i postumi lamentati dalla lavoratrice successivamente all’evento, siano stati causati dal valore di COHb così determinato; in caso di risposta positiva a detto quesito, descriva i postumi permanenti derivati alla lavoratrice dall’evento di cui è causa, riferendo ogni elemento utile a specificare le conseguenze dannose in concreto verificatesi, anche in ordine alla vita di relazione e alle abitudini di vita; determini i periodi di inabilità temporanea derivanti dall’infortunio;accerti, determinandone il grado percentuale, il danno alla salute derivato alla lavoratrice in conseguenza dei postumi di carattere permanente;accerti in quale misura i postumi derivati abbiano inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e se, ed in quale misura, persista o residui in capo alla ricorrente la capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali e ambientali.”.

il CTU prof. Angelo Moretto depositava, il 9 luglio 2013, il suo elaborato peritale.

Ed il solo accertamento da lui richiesto, in nove mesi circa, è stato la valutazione del danno delegata ai suoi ausiliari che hanno concluso affermando:

“(…) Detto dei disturbi della periziata, il quadro clinico in esame può essere compatibile con l’ipotesi eziologica di un’intossicazione da monossido di carbonio, la cui conferma tuttavia necessita di riscontri obiettivi di pertinenza medico legale.

La dinamica degli eventi mostra infatti l’esistenza di un legame temporale (criterio cronologico) tra il supposto evento lesivo e lo sviluppo dei sintomi, le alterazioni cognitive e del timismo (d...a; Weaver, 2009) secondarie all’avvelenamento da detta sostanza potendo insorgere anche a distanza di 8 mesi dall’evento, a configurare la cosiddetta sindrome neurologica ritardata o sindrome post-intervallare (Vezzani, 2007; Min, 1986; Choi, 1984).

La sig. L.. inoltre non è un soggetto con una storia personale o familiare positiva per la presenza di disturbi ..., circostanza che rende scarsamente probabile l’esistenza in lei di una vulnerabilità costituzionale allo sviluppo di tali patologie avvalorando l’ipotesi di un possibile fattore causale di tipo ambientale, né esistono obiettiva bili testimonianze  premorbose della preesistenza di un disturbo d......

Le alterazioni cognitive osservate, infine, appaiono di maggiore entità rispetto a quelle solitamente presenti nei quadri di ... e sono accumunabili a quelle più frequentemente riscontrate nei quadri di intossicazione da monossido, riguardanti la memoria (soprattutto episodica), l’attenzione, la concentrazione, le funzioni esecutive, le abilità visuo-spaziali, le abilità psicomotorie e la velocità nell’elaborazione delle informazioni (Hopkins & Woon, 2006; Hopkins et al., 2005).

(…) Qualora venisse confermata in sede medico-legale la natura esogena (da intossicazione) delle condizioni della periziata, queste configurerebbero un danno biologico di natura ... permanente valutabile nell’ordine del 16-18% (sedici-diciotto percento), punteggio ricavabile utilizzando. Milano, 19 giugno 2013Dott. Marco Garbarini Dott.ssa Elisa Zugno ”.

Il CTU Prof. Angelo Moretto, invece, oltre che disattendere la consulenza dei suoi ausiliari, la documentazione della Medicina del Lavoro, il libretto sanitario tenuto dal medico competente ed altre certificazioni, ha gravemente ignorato che l’infortunio era stato riconosciuto dall’INAIL, unico ente con competenza specifica nell’accertamento del cosiddetto “ nesso di casualità” dell’occasione di lavoro e della causa violenta, cioè dell’esistenza di un fattore che operando dall’esterno con azione intensa e concentrata nel tempo e di ogni altro elemento che potrebbe essere idoneo a valutare l’evento come evento di infortunio.

 L' artt.53 e segg.,D.P.R. n.1124\1965 e s.m.i. affida in esclusiva all’INAIL, quale diritto-dovere istituzionale, il compito di valutare le modalità, vale a dire le cause e le circostanze con le quali l’infortunio si è verificato.

E l’INAIL, dopo istruttoria, ha riconosciuto l’infortunio. Riconfermato in procedimento giudiziario INAS contro INAIL dalla giudice dr.ssa Monica Bertoncini.

 Mentre è di competenza INPS la corretta valutazione di uno stato di malattia, l’integrazione della documentazione e la valutazione delle motivazioni di fatto e di diritto in caso di reiezione INAIL.  (Circolare INAIL 10\07\2009, n.38 e circolare INPS 10\07\2009, n. 38.)

La stessa INPS, cui ci siamo rivolti, ( in questi giorni, dopo tanti anni di inutili ricorsi), per il riconoscimento della disabilità e invalidità, consigliati dal medico curante,..., dalla medicina del lavoro e dalla stessa ASL, ci ha risposto che non è di sua competenza, in quanto la patologia lamentata è “esito di un infortunio sul lavoro da intossicazione da monossido.” ( vedi allegato 1 di questa memoria).

 Si ritiene utile evidenziare che, sempre nel caso di infortuni gravi o mortali, la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) dovrebbe svolgere una propria istruttoria circa il caso d’infortunio, l’«Inchiesta amministrativa d’ufficio» (D.P.R. n. 1124/1965 artt. 56 e segg.), che è parallela a quella svolta dall’Inail, ma ha il solo scopo di accertare, mediante la convocazione delle parti (datore di lavoro, lavoratore e Inail), l’escussione di eventuali testimoni, e l’esame delle modalità con cui si è verificato l’infortunio, l’esistenza di responsabilità del datore di lavoro o di terzi nell’accadimento dell’evento, da segnalare, se del caso, all’Autorità Giudiziaria per il seguito penale di competenza.  

 Non siamo in possesso di tale documentazione, non conoscendo il numero di pratica, ma sappiamo che non è stato segnalato il caso dall’autorità Giudiziaria da nessuno degli Enti deputati, ASL, INAIL, Dtl., nonostante i 10 giorni di ospedale e 180 giorni di inabilità assoluta al lavoro certificati INAIL. (Forse per non aver considerato che la sindrome post intervallare da intossicazione da monossido poteva insorgere anche mesi dopo, o forse per le false testimonianze, o per altro.) Violando la normativa, circolare n.34\2000 Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Milano (Art. 56 ed art.65 della legge n.1124) , sia per la fuga di gas metano e monossido sia per l’inabilità assoluta superiore ai 30 giorni conseguita, e che avrebbe consentito di fotografare la situazione nell’immediatezza dell’infortunio prima che le prove potessero essere inquinate.

 Il procedimento penale è stato da noi attivato il giorno stesso che siamo venuti a conoscenza che nulla era stato fatto. ( Si noti che i documenti inviati da Ca S all’INAIL, su richiesta dello stesso INAIL, cosi come la documentazione della Direzione territoriale del lavoro, non sono agli atti del procedimento Penale sia precedente che attuale, anche a prova dell’incompletezza delle indagini.) I testimoni, ignari di quanto certificato da CaS all’INAI hanno testimoniato il falso.

E’ noto il principio secondo cui la CTU, nelle cc.dd., scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche ( cd. C.t.u. percipiente) e non già di fatti già acclarati ( cd. C.t.u. deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero mezzo di valutazione e comporta a capo del CTU l’onere della prova. ( giur. costante  vedi Cass. 26 aprile- 22 giugno 2005 n. 13401.

Ma, come dimostrato nella precedente memoria e rilevato dal GIP in camera di consiglio, nessuna prova è stata portata dal Ctu prof. Angelo Moretto a sostegno della sua tesi.

La querela di falso è, quindi, necessaria per togliere a tale documento l’idoneità a far fede e servire quale prova, e soprattutto perché, come rilevato dal Pm dr. Ambrogio Cassiani, non è stato ancora celebrato il giudizio di Cassazione, e quindi la CTU come prova o come testimonianza non è ancora decaduta a mero parere: motivo per il quale possiamo opporre opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM e richiederne l’annullamento.

D’altro canto, se anche fosse decaduto a mero parere, il CTU, prof. Angelo Moretto, è comunque colpevole di falso in perizia ( art. 373 c.p.) e non solo per non essersi attivato nelle indagini necessarie, di cui sopra, ma soprattutto per non aver fornito, anzi per aver nascosto subdolamente, importanti elementi di valutazione ai giudici, come dimostrato nella denuncia e nelle memorie della prima camera di consiglio. ( Ctu deducente).

 Il fatto è che, una volta accertato la presenza della sintomatologia assimilabile alla sindrome post intervallare, il distacco del tubo emissione fumi, le irregolarità dell’impianto funzionante a gas metano e la loro astratta rilevanza causale nella produzione dell’ossido di carbonio ed altri gas in grado di causare sia la gliosi che la sindrome post intervallare, ( principio di casualità efficiente, Cass. 10 ottobre 2008, n.25028) e poiché è vero che esso impianto era in contrasto con le norme di cui al DM 7 giugno 1973 (approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6 dicembre 1971 n. 1083) per la sicurezza degli impianti a gas di petrolio liquido per uso domestico, il giudice del merito avrebbe dovuto casualmente ricondurvi il sinistro per presunzione iuris (cass. 9 gennaio 1968 n. 40).

 Non si può, infatti, inventare una nuova categoria di prova liberatoria nella responsabilità contrattuale, che finirebbe per escludere la prova della responsabilità ogni qualvolta non venga attivata una corretta procedura di intervento in caso di infortunio sul lavoro, motivo per il quale, la prova non possa essere data.

 Alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., abbiamo proposto opposizione ed il G.I.P., cui ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., poteva provvedere, esclusivamente se ricorrevano due condizioni:

a) inammissibilità dell’opposizione;

b) infondatezza della notizia di reato,

e di entrambe dovrebbe dare atto in motivazione” (in termini, “ex plurimis”, cfr. Sez. V, N. 6792/99, cc. 14/12/1998, imp. Massone, RV.212434).

 Il GIP, giustamente, avendo rilevato la fondatezza della notizia di reato, ha rigettato con ordinanza la prima richiesta del PM, richiedendo indagini suppletive, ma precisando:

  “ Atteso che la opposizione proposta dai sig.ri L M e Sp A è inammissibile, non essendo gli stessi a cio legittimati, dal momento che l’unico bene giuridico protetto dalla norma ex art. 373 c.p. è l’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria ( cfr. Cass. Pen., Sez VI, nn.13065 del 20 marzo 2013- dep.21 marzo m2013)…”

E, dopo tante negazioni ed ingiustizie immotivate, anche da parte dei giudici, ci appare lecito dubitare e pensare che anche questa posizione del GIP,  possa essere una manovra per archiviare de plano, visto l’inammissibilità, discutibile, dell’opposizione.

 Infatti, oltre che per “la CTU come prova o come testimonianza non ancora decaduta a mero parere: motivo per il quale possiamo opporre opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM e richiederne l’annullamento.”

Anche in giurisprudenza vedi sentenza N. 46982 UD. 25/10/2007 :

“Le Sezioni unite, sulla premessa che ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre che il requisito dell’offesa alla fiducia collettiva in determinati atti, anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva in riguardo alla concreta incidenza nella sfera giuridica di un soggetto, hanno statuito il principio secondo cui il soggetto sulla cui posizione giuridica l’atto incide direttamente è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione. Infatti “limitare l’individuazione del bene giuridico protetto alla sola fede pubblica non sembra sufficiente a determinare il disvalore del falso; infatti è la connessione della fede pubblica all’interesse pregiudicato di volta in volta dall’utilizzo dello specifico documento, che può rendere concreto e aderente alla singola vicenda il valore, indubbiamente astratto e di portata generale, quale è appunto quello della fede pubblica”.

 Sentenza n. 46982 del 25 ottobre 2007 - depositata il 18 dicembre 2007 (Sezioni Unite Penali. Presidente M. Battisti, Relatore V. Romis) punto 6.3

Conclusivamente, deve, dunque, affermarsi, il seguente principio di diritto: “i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione”.

 Alle medesime conclusioni perviene la sentenza Consolo (Sez. V, 15 gennaio 2004, dep. il 23 febbraio 2004, rv. 227939), la quale afferma che "il falso in atto pubblico, a seconda del suo tenore, può ledere la certezza di diritti soggettivi, oltre che l'interesse pubblico". Ne consegue che "se l'attestazione contraria al vero concerne un fatto che si connette direttamente ad un diritto soggettivo o al suo esercizio, il titolare del diritto è persona direttamente offesa dal reato cui spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale a fronte della richiesta di archiviazione del P.M."

 Anche la sentenza Di Guglielmo (Sez. V, 23 maggio 2006, p.o. in proc. Di Guglielmo, dep. il 24 luglio 2006, n. 25617, rv. 234522), non solo costituisce specificazione e applicazione di questi princìpi ma anche ulteriore rafforzamento, affermando che “nei delitti contro la fede pubblica, ed in particolare in quelli a querela della persona offesa, il reato di falso, oltre l'interesse pubblico, lede anche i diritti della parte lesa, cui di conseguenza spettano le facoltà riconosciute in tema di archiviazione del procedimento alla persona offesa".

 A sostegno di questa conclusione la sentenza Di Guglielmo afferma che "dopo la introduzione dell'art. 493 bis cod. pen. (casi di perseguibilità a querela) per effetto della legge n. 689 del 1981, ….il pregiudizio nei delitti di falso documentale non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all'alterazione della verità e, quindi, alla stessa condotta di falso, ma comprende anche l'offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato.

 Nella fattispecie in esame non può assolutamente dubitarsi della lesione concreta, derivata alla sfera giuridica della signora L M dal reato di falso, relativamente al falso in perizia del prof. Angelo Moretto, così come prospettato nella denuncia:

ne deriva che, in applicazione del principio quale sopra enunciato, deve certamente riconoscersi al denunciante la veste di parte offesa, con conseguente suo diritto a proporre opposizione, e con obbligo, per il G.I.P., di valutare l’opposizione stessa e provvedere motivatamente al riguardo.

 Continua il GIP nella sua ordinanza:

“ considerato che appare necessario, al fine di acquisire elementi utili all’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa ipotizzata, lo svolgimento di ulteriori indagini, dirette in particolare ad accertare l’esito del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia conclusiva della fase nella quale la perizia del prof. Moretto è stata disposta

( previa acquisizione di tale ricorso) nonché dell’esito dei procedimenti amministrativi originati dalle denunzie del sinistro ad INAIL, ISPEL e ASL);…”

 Per quanto si può rilevare dagli atti, quali denuncianti (avendo ricevuto avviso della nuova richiesta di archiviazione del P.M.) causa l’incompletezza delle stesse mancando la documentazione INAIL, ISPEL, ASL. , ripresentiamo formale atto di opposizione, con argomentate richieste di ulteriori indagini, specificamente indicate, in relazione al reato ipotizzato e con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. Zi A e sig.ra P MT alla Polizia Giudiziaria e della testimonianza del GUP dr. Arrigoni e della sig.ra P M Ted alla acquisizione delle sommarie informazioni del sig. S A unico testimone mai interrogato.

 12\08\2015

21\12\2015

Ordinanza Gip Ambrogio Cassiani

Sulla richiesta 15 luglio 2015 del Pubblico Ministero di archiviazione in ordine ad ipotesi di nreato di cui all'art.373 c.p.; considerato che riorre l'ipotesi prevista dall'art.409, comma secondo, c.p.p., dal momento che è stata proposta opposizione non inammissibile da parte della persons offesa; visto l'art. 127 c.p.p. fissa il giorno 19\novembre 2015, presso il Tribunale di BRESCIA, AULA  G.I.P. per deliberare in camera di consiglio in ordine alla richiesta del P.M., ed ordina che ne sia dato avviso:

al Pubblico Ministero dott. Ambrogio Cassiani;

all'indagato Moretto Angelo;

all'avvocato Guido Carlo Alleva;

agli opponenti...;

al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia.

21\10\2015

A seguito di questa ordinanza abbiamo presrntato:  N.23300/14.R.G.N.R.      N.21617/R.G.G.P.   

- Procuratore Antimafia dr. Silvio Bonfigli\ Pier Luigi Maria Dell'Osso

- GIP dr. Carlo Bianchetti

- Procuratore Capo Dr. Tommaso Buonanno


Memoria aggiuntiva per l’udienza camerale del 19\11\2015: la questione del gas metano.

 Nelle memorie precedenti, a dimostrazione del falso in perizia del CTU, abbiamo sviluppato “

“ l’elemento di prova” monossido di carbonio, dimostrandone la non sostenibilità scientifica e giuridica, abbiamo anche evidenziato l’inefficienza degli enti pubblici e del Pm.

Con questa ultima memoria dimostriamo, invece, l’incompletezza delle indagini che evidenziano  elementi soggettivi ed oggettivi di colpa del ctu prof. AngeloMoretto, che riguarda un altro importantissimo e fondamentale elemento di prova: la perdita di gas metano.

 “Dal verbale di pronto soccorso: "Riferito dispersione di metano alle 9 stamane con perdita di coscienza, vomito, già effettuato O2 prima dell'accesso in PS per circa 3 ore. Si contatta la dottoressa Faraoni tossicologia di BG : gas metano unicamente asfissiante... "

 Dal punto di vista legale, tale elemento, comporta un’analisi riguardo la completezza delle indagini, la valutazione delle SIT e delle testimonianze, nonché del comportamento del CTU.

Infatti, tra gli esami che il c.t.u. non può assolutamente omettere rientra l’esame dei luoghi o delle persone (Cass.,sez. lav., 28 luglio 1994, n. 7036).

Ed il CTU prof a. Moretto, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., ha assunto informazioni, ma senza aver stabilito quale fosse il valore di tali dichiarazioni, fondando le proprie conclusioni unicamente su quanto dichiarato dalla parte, senza vagliare la loro attendibilità in base ad elementi esterni e obiettivi di riscontro (Trib. Bologna 18 marzo 2002, in Assicurazioni 2003, II. 2. 208; Trib. Roma 5 marzo 1996, in Resp. civ. prev. 1998, 155; trib. Roma 24 gennaio 1995, in Assicurazioni 1995, II, 2, 156).

Da punto di vista medico scientifico, per il caso in questione, l’elemento metano comporta, invece, una duplice analisi:

-         l’intossicazione (da gas metano) sic e simpliciter, provoca sintomi di asfissia.(si veda l’allegato n.1 di questa memoria).

-         l’intossicazione da gas metano associata ad intossicazione da monossido di carbonio.

Riguardo questo ultimo punto, è noto, alla scienza medica, che gli effetti della contemporanea intossicazione di gas asfissiante e monossido di carbonio sono sinergici, e, che il dato rilevato di 3,7 di COHb, in paziente normo ossigenato, ha una rilevanza diversa, rispetto al 3,7 di COHb, di un paziente ipo-ossigenato, pur dopo tre ore e mezzo di ossigenoterapia, come già evidenziato nelle precedenti memorie. 

 Nella pubblicazione del luglio 1995 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al punto 8.1.7.2 si legge come:tali effetti sono stati dimostrati essere sinergici, per cui esposizioni simultanee a concentrazioni non letali di CO2 (1,7 a 17,3%) e a subletali di CO (2500 a 4000 ppm) causano la morte della cavia in pochi minuti. Infatti il tasso di formazione di COHb era 1,5 volte maggiore in un’esposizione a CO e CO2 rispetto all’esposizione al solo CO” [Environmental Health Criteria for Carbon Monoxide, World Health Organization, Geneva, Svizzera luglio 1995.

E a pag 5. RAPPORTI ISTISAN 04\23: “ …in condizioni di ipossia il CO (monossido di carbonio) si sposta prevalentemente nel compartimento extravascolare con formazione di carbossimioglobina (ipossia cellulare). 

La fuoriuscita di gas metano, oltre che per lo svitamento del tubo adduzione metano, testimoniato dalla legale rappresentante di C Se, e all’usura della guarnizione di rame, sostituita da ditta esterna (allegato 13 della denuncia,) è da imputare anche alla caldaia dell’essiccatoio funzionante, secondo la prova dei fumi allegata, al 50,2%. e che quindi non bruciava tutto il combustibile, e quello non bruciato fuoriusciva con i fumi, provocando una miscela micidiale di monossido

( vedi allegato 2 di questa memoria e perizia CENED allegata alla denuncia) e metano non più odorizzato oltre che altri gas

 Il gas metano è odorizzato con TBM o THT, per renderlo immediatamente riconoscibile all'olfatto, a loro volta asfissianti, la cui temperatura di decomposizione varia da 425 gradi celsius a 640 gradi celsius ( mentre la temperatura raggiunta dalla combustione del metano è di 2050 gradi celsius, motivo per il quale il gas metano che fuoriusciva dal tubo di scarico scollegato era inodore.)

con formazione di idrogeno solforato, ossidi di zolfo, ossidi di carbonio. Mentre odorizzato restava il metano che fuoriusciva dall'altro essiccatoio e che ha portato a controllare i macchinari.

 Ma sembra che, stranamente, nessuno ne abbia sentito l’odore, e neppure altri tipi di odore tipico di ogni combustibile bruciato, e non è umanamente possibile. 

A dimostrazione, pag. 27 della denuncia:  Il sig.  Zilioli Arturo, testimone importante, ha infatti testimoniato quanto segue:  ( allegato 5 della denuncia )

Domanda dell’UPG Rota Omar (ASL Bg): Chi le ha detto che nei locali degli essicatoi c’era un lavoro da fare?

Risposta: “ M B e L mi hanno detto di venire in lavanderia a vedere il tubo di scarico. Il tubo non si era staccato, ma si era spostato dalla sua sede per via delle vibrazioni. Ho aperto la fascetta, l’ho rimesso nella sua sede, e ho chiuso la fascetta.” ( si ricordi che è testimoniato dall’UPG dr. ARRIGONI che non esistevano fascette stringi tubo)

Domanda: Con chi ci è andato?

Risposta: con un ragazzo che adesso non lavora più qui; si chiamava S An.

Ed alla domanda:  “ha sentito odori?”

Risponde:” No, non ho sentito odore particolari.”

 

Dalla sentenza di Appello:

(…) l’essiccatoio è alimentato a gas metano (…) Prima di procedere oltre, è necessario sgombrare il campo da ogni questione circa possibili fughe di gas metano, ipotesi che l’appellante ha pure sostenuto nel corso del giudizio di primo grado, accanto a quella dell’intossicazione da CO. Sebbene risulti che la lavoratrice, poco prima di sentirsi male, riferisse di sentire odore di gas, tuttavia l’istruttoria ha escluso qualsiasi fuga di gas. Infatti, come dichiarato da tutti i testimoni, il tubo giallo di adduzione del gas era perfettamente inserito e nessuno dei numerosi presenti, accorsi al momento del malore, ha avvertito alcun odore di gas (si ricordi che il gas metano è, per ragioni di sicurezza, fortemente odorizzato) (…) Sulla base di tali considerazioni il consulente d'ufficio ha affermato: «non si ritiene che quanto lamentato dalla paziente possa essere riferibile ad intossicazione da CO (…)

 Scrive prof Angelo Moretto nelle  “ Risposte alle controdeduzioni del dr. Pani, CT di parte ricorrente. 

Preliminarmente si vogliono ribadire alcuni concetti:

Nota: per facilitare la lettura, il testo integrale delle controdeduzioni del CT dr. Pani è riportato in corsivo, e le risposte o commenti del CTU in carattere piano e grassetto, immediatamente di seguito ai passaggi cui si riferiscono.

 1) sarebbe opportuno abbandonare/distogliere la attenzione dalla concomitante intossicazione da metano, perché fuorviante. E’ documentata la deconnessione del TUBO di scarico di un essiccatoio ed essa ha certamente determinato l’inquinamento ambientale del locale chiuso con il CO.

 L’argomento è stato rapidamente trattato nella CTU, perché il problema dell’odore di gas è stato sollevato sia dalla sig.ra L e dal sig. S ma negato dagli altri intervenuti. Da notare che il sig. S riferisce anche che il medico del pronto soccorso dell’ospedale di Cl dove ha accompagnato la sig.ra L  avrebbe affermato che il sangue della sig.ra L  emetteva odore.

Si noti che, il ctp, parla di “concomitante intossicazione da metano”, ma non la esclude affatto, in quanto, la sindrome post intervallare, è conseguenza dell’intossicazione da monossido e non da intossicazione di gas metano, reputando, da clinico, che era legalmente dimostrato l’infortunio daintossicazione da monossido e la conseguente sindrome post intervallare.  

Il CTU, prof. Angelo Moretto, invece, se ne approfitta, si dimostra furbo e di parte. Motiva, acriticamente, l’esclusione di intossicazione da gas metano a pag 11 della perizia:

Da notare che, verosimilmente, il dr. Sca ha utilizzato un saturimetro (ossimetro o polsiossimetro) che non è in grado di differenziare l’ossiemoglobina dalla COHb, e quindi il dato di normalità riportato dal dr. Sca, mentre ha correttamente portato alla esclusione di intossicazione da gas metano, nulla ci dice sulla presenza di CO e COHb. “ 

E se invece avesse usato un co-ossimetro? E dov’è lo stampato dei dati? Dov’è il referto?  

Il CTU prof. Angelo Moretto esclude volutamente, perché sapeva benissimo quello che stava certificando: stava negando l’evidente e contemporanea intossicazione da gas metano, ignorando che il “dato di normalità” riportato da dr. Sca, e ritenuto valido dal CTU per escludere l’ipossia causata dal metano, non era e non è sostenibile,  avendo, dr. Sca, proseguito la somministrazione di ossigeno, dopo aver omesso di dichiararlo nella prima SIT cui fu sottoposto,  per 3,30 ore, pur affermando di averlo fatto a scopo precauzionale.

I ripetuti controlli eseguiti con l’ossimetro, da parte dello stesso, annullano tale affermazione, come un qualsiasi medico sa.

E, come già scritto nella prima memoria di opposizione, del 10\10\2014,  il ctp dr. Ugo Pani aveva già evidenziato che:

“(…) Fu proprio la condotta del primo medico intervenuto dr. Sca a complicare grandemente la possibilità di fare a posteriori diagnosi certa di quanto capitò presso i locali della lavanderia.”  

In ipossia la sottoscritta, L M, lo era, come dimostrano i dati clinici del ricovero.  

1- Quando giungo al Pronto Soccorso Ospedale S. B di C Bg, alle ore 13,00 del giorno 07\02\2007, dopo 3,30 ore di O2 terapia e 30 minuti di aria ambiente vengo sottoposta al prelievo di emo-gasanalisi arteriosa, rilevando che la emoglobina ossigenata ( la stessa rilevata da dr. Sca con l’ossimetro) era 93,5 ( valori normali 95-99%, ed il valore di 93,5 avrebbe richiesto un accertamento urgente… );  ero quindi ancora in ipossia tissutale dopo oltre tre ore di ossigeno, e soprattutto con bassa pressione parziale di O2 pari a soli 88mmHg. ( Pag.29 cartella clinica).

Da rilevare, che essendo stata sottoposta ad ossigenoterapia, tale valore sarebbe dovuto essere oltre il 98%.

2- Prof Angelo Moretto, pur di escludere la contemporanea intossicazione da metano, ha alterato, nella sua perizia, anche l’affermazione della dott.ssa Faraoni ( centro antiveleni dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bg.) riportata in cartella clinica del ricovero che riportiamo:

Segnalazione di intossicazione da monossido:

 " permangono segni di intossicazione da monossido dopo 3,30 ore di O2. "

Si contatta la dottoressa Faraoni tossicologia di BG : gas metano unicamente asfissiante, non dosabile, rapidamente eliminato dal pz…”

 Afferma infatti il CTU prof. Angelo Moretto:

Il medico del P.S. contatta la dr.ssa Faraoni della tossicologia di Bergamo che esclude intossicazione da gas metano e ritiene i livelli di carbossiHB (COHb) misurati alle 13.08 sostanzialmente nella norma trattandosi di paziente fumatrice; suggerisce comunque O2 terapia a 6-8 lt/min per 3 ore, e quindi dimissione.” ( allegato n.18 della denuncia)

 Come è evidente, dr.ssa Faraoni, non esclude l’intossicazione da metano, ma afferma che il gas metano è unicamente asfissiante, non è dosabile, ed è rapidamente eliminato dal pz.

L’avermi sottoposta ad ossigenoterapia è servito ad abbassare il livello di COHB ematica, ma non quella della CO tissutale, impedendo di rilevare l’avvenuta intossicazione da monossido e la possibilità di certificare mediante tale esame il nesso di causa effetto tra l’intossicazione da vari gas e l’insorgere della sindrome post intervallare. Ed è servita ad impedire la rilevazione di valori importanti di ipossiemia.  

E’ anche testimoniato dall’UPG dr. Arrigoni alla giudice dr.ssa Monica Betoncini:

ero stato contattato anche da una dottoressa del centro antiveleni, anch’essa contattata dal P.S. , la quale però non aveva sufficienti elementi a disposizione per fare una ipotesi e non riusciva a trovare altre spiegazioni, se non quella della fuga di gas a seguito del parziale distacco del tubo.”( allegato n.15 della denuncia).

 3- Il CTU ha inoltre, ignorato che al ricorso in appello era stata allegata la seguente testimonianza: 

Io sottoscritto S.A. carta identità n.......... "certifico di avere sentito un forte odore di metano e che il tubo di scarico era sconnesso." 

4- Se il CTU, prof. Angelo Moretto, avesse valutato con attenzione, le indagini e le testimonianze, avrebbe rilevato che, testimoni dell’odore gas metano e del tubo di scarico scollegato, potevano essere unicamente:

 a- Zilioli Arturo che mente clamorosamente, affermando di aver aperto e chiuso le fascette per sistemare il tubo, fascette che non esistevano,( vedi testimonianza UPG dr. Arrigoni alla giudice Monica Bertoncini) e di non aver percepito alcun odore. 

b- S A, non è mai stato interrogato. Probabilmente perché non più in servizio presso la casa di riposo e non ricattabile.

 c- Pezzoli Maria Teresa che afferma  in testimonianza alla giudice dr.ssa Monica Bertoncini che il tubo di scarico fumi era staccato di 7 cm circa, ma nega di aver sentito odore di metano.

Mentre, nel file fonico reso intellegibile dall’ausiliario di polizia, afferma: ( pag 6 della trascrizione Pezzoli, minuto registrazione vocale 11:46) : Il blu usciva un po’ di metano”. Ed il bianco aveva staccato il tubo.”

 d- L. M. che testimonia sia il distacco del tubo emissioni fumi, sia l’odore di gas metano.

 Mentre avrebbe dovuto escludere: Bergamini Maria, Sebastiano Schiattareggia, Paolo Bosio, Lanfranchi Luigi citati come testimoni, per escludere la presenza di gas metano, essendo giunti sul luogo dell’infortunio, solo dopo che il tubo era già stato sistemato alla bene meglio, dai cuochi Zilioli Arturo e S A.   

5- Lo stesso giorno,che il sig. S A ha rilasciato la testimonianza scritta ed autografa di cui sopra, abbiamo eseguito la seguente registrazione, ( intercorsa tra L M e S A ), che alleghiamo su scheda SD per il GIP e di cui facciamo la trascrizione:

S A: “Io mi ricordo che era successo un giorno che avevo sentito anch’io che ero andato a sistemare qualcosa e c’era questo odore di metano che si faceva fatica a respirare, però non è che posso dirti che era fuori tanto, poco…sicuramente se siamo andati a sistemarlo, una cosa da poco penso che l’avreste potuta sistemare anche voi donne tranquillamente.” 

L M:Ma guarda che è pesante è una macchina… 

S A:“Va bene, ma se era di cinque cm, non c’era bisogno di darvi una mano io e Arturo. Vuol dire che era una cosa importante.” 

Comunque S A non è stato mai chiamato a testimoniare, ne è stata acquisita la sua testimonianza, nonostante fosse conosciuta.  A questo proposito si rileva che i giudici d’Appello sono stati indotti a violare l’art. 437 comma  2, dal CTU prof. A. Moretto: avendo, la sottoscritta, in appello formulato istanza ex art.437 comma 2 cpc affinché venisse escussa la testimonianza di S A. ( Sentenza delle sezioni unite 20 aprile 2005 n.8202 riguardo l’ammissione della prova, ispirato alla ricerca della “ verità materiale” cui è doverosamente finalizzato il rito del lavoro.) E, se pur non si trattasse di nuova prova ai sensi dell’art. 437 cod. proc. Civile, vi è comunque la  violazione art.360 cod. proc. Civile comma n.4 per mancata annessione di mezzo di prova, e n. 5 per vizio di motivazione e n.3 per conseguente violazione di legge.  

E la richiesta di escutere il teste A S, anche se formulata tardivamente, ha dei motivi assoluti:

a- era compito della ASL, delegata dal PM Maria Esposito ad indagare in penale, l’identificarlo ed acquisirne le sommarie informazioni. Cosi come è compito del PM dr. Ambrogio Cassiani in questo procedimento penale.

b- Non potevo chiedere, per ovvi motivi a CS, l’indirizzo, visto il comportamento della stessa.

c- Non ero in grado di reperirlo, sia perché non lo conoscevo, sia per la mia condizione psichica, sia perché quando sono rientrata al lavoro, il suddetto non era più in servizio.

d- Sarebbe stata la sua, una testimonianza fondamentale per la ricerca della verità materiale. Cosi come lo è, ora, a dimostrazione del falso in perizia oggetto di questo procedimento.

 6- Risulta, inoltre, dagli atti, che l’UPG dr. Arrigoni non si sia recato sul luogo dell’infortunio il

giorno stesso dell’infortunio il 07- 02-2007, allertato dal pronto soccorso, ma il 08-2-2007, e non ha segnalato la sua uscita, ne ha redatto un rapporto, nonostante la mancanza di libretto di centrale, la mancanza di fascetta stringitubo e la segnalazione di perdita gas metano e monossido.

Quel giorno, 08-02-2007, il giorno dopo l’infortunio, si sono riuniti nei locali di lavanderia, e, probabilmente, hanno deciso la strategia da adottare, diretti dal dr. Schiattareggia, purtroppo deceduto.

 a-  L’UPG dr. Arrigoni, ASL di A , Bg. 

b - Dr. Sebastiano Schiattareggia, medico primo soccorritore che non ha repertato, nonostante l’ossigenoterapia durata più ore, senza aver ottenuto il consenso informato e senza aver chiamato il 118, il suo intervento medico d’urgenza.  

c- RSPP Paolo Bosio responsabile della sicurezza.

 d- Dr. Giorgio Gatti tel. Abitazione medico competente, che ha certificato sul libretto di lavoro:  “lavanderia; intossicazione da CO per difetto scarico essiccatoio e caldaia con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. e l’inizio della sindrome post intervallare: “ Netta alterazione delle prove neurologiche. " .

 e- Bergamini Maria nata residente S.A. Via M. 

f- Zilioli Arturo nato il 22\12\1961(Bg.)v 

Mentre hanno escluso:

a1- la sig.ra P M T nata 27\03\1952 a Residente

 b2 – il sig. A S, via  BG. 

Ma non è questo l’oggetto dell’attuale accusa, ma il falso in perizia del ctu prof. Angelo Moretto.  

7- Richiediamo quindi, a completezza delle indagini, l’acquisizione sommarie informazione di S A, e, o l’acquisizione della testimonianza del sig. Si A. via BG.  

20\11\2015

Il gip Carlo Bianchetti si è riservato di decidere di fronte al nulla dell'avvocato di controparte che insiste nell'affermazione che non possiamo opporci alla richiesta di archiviazione perché parte offesa è solo lo stato e afferma che essendo il precedente penale archiviato significa che non ci sono elementi atti a dimostrare la falsa testimonianza.

LA DECISIONE:

Il GIP ho ordinato al PM dr. Ambrogio Cassiani di interrogare SA, di recuperare la documentazione INAIL e la documentazione ISPEL. Dandogli tempo tre mesi.

Pubblicherò presto sia l'ordinanza, sia il risultato. 

11\08\2016

proseguimento della causa

 

credere nella giustizia?