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Dove stanno i politici mentre i giudici ( censura),  e dove stanno i sindacati che tanto si vantano di proteggere i lavoratori mentre il popolo muore e per mancanza di lavoro e per infortunio?

Questo caso insegna molto. Una causa di riposo rispecchia il potere: ci sono le ASL, i sindaci, i sindacati. Ognuno con un proprio rappresentante. Ci sono i finanziatori. E di fronte alle loro responsabilità che fanno?

Non fanno altro che accordarsi. Do ut des. Che muoia il piccolo innocente.

A leggere le s.i.t dei vari gradi del procedimento penale e civile è limpido: è stato tutto deciso a tavolino e man mano vengono alla luce nuove verità, le testimonianze si adattano  e dove non si riesce si nega, si confonde, si impedisce l'acquisizione della prova.

Ed i sindacati? Non hanno fatto assolutamente nulla, ed assolutamente nulla neanche di fronte al licenziamento. Volatilizzati. Impegnati a scaldare le sedie o le poltrone.

 

Di seguito, tratto dal sito della Casa di Riposo che fa pubblicità ai propri servizi, ma in seguito dirò anche di quale Casa di Riposo si tratta,   C S ~ L  Bg Onlus CARTA DEI SERVIZI Doc.10881-4.2-01 Rev. 11 del 12/12/12

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Sistema di Gestione della Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Registrazione No.: 0312523 ______________________________________________________________________________________________

La CS - L è una Fondazione di diritto privato Onlus (senza scopo di lucro) ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e riconosciuta con D.G.R. n. VII/16274 del 06.2.2004.

Fino al 28.02.2004, questa RSA era una I.P.A.B. (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) regolamentata dalla Legge 30.08.1962 n. 753 relativa al riordino delle Opere Pie e dalla Legge 17.07.1890 n. 6972, detta Legge Crispi, relativa all’istituzione delle I.P.A.B. e successive integrazioni, modificazioni e regolamenti. 

Un traguardo importante è stata l’apertura di questa nuova sede avvenuta il 05 Agosto 2001. I lavori iniziati nell’anno 1994 avrebbero dovuto terminare secondo le previsioni nell’anno 1997 ma a seguito di traversie delle imprese appaltatrici e modifiche dei progetti, necessari per l’adeguamento alle leggi di sicurezza, la conclusione dei lavori è stata resa possibile solo nel mese di luglio 2001.

La nuova sede è stata progettata tenendo conto delle vigenti normative in materia di sicurezza, di residenze collettive e soprattutto assistenza socio-sanitaria ed è quindi in possesso degli standard strutturali necessari all’autorizzazione al funzionamento.

A conferma dell’attenta gestione qualitativa del servizio rivolto ai nostri Ospiti, questa RSA è in possesso di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in base alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 con applicazione della normativa UNI 10881.

La nuova sede, sita nel centro del Comune di L (Bg) ed aperta nel 2001, è stata progettata tenendo conto delle vigenti normative in materia di sicurezza, di residenze collettive e soprattutto assistenza socio-sanitaria ed è quindi in possesso degli standard strutturali necessari all’autorizzazione al funzionamento.

La gestione e organizzazione è affidata in base allo statuto ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui n. 3 nominati dal Comune di L (designati dal Sindaco e di cui due su indicazione della maggioranza e uno indicato dalle minoranze) e n. 2 nominati dai fondatori privati e/o pubblici. Gli stessi, che svolgono la loro missione quali volontari ed in modo totalmente gratuito, eleggono al loro interno il Presidente.

 Inoltre si provvede alla tutela della salute del personale sanitario e assistenziale mediante periodici prelievi ematici ed esami urine, oltre che alla visita annuale del medico del lavoro.

 Giornata dell' Ospite:

· dalle ore 6.00 alle ore 8.00 gli ospiti vengono aiutati ad alzarsi, nell’igiene personale e nella vestizione;

· successivamente viene distribuita la colazione;

· dalle ore 9.00 sino all’ora del pranzo possono svolgere attività di animazione e riabilitazione;

  Fondazione C S ~ L  Onlus CODICE ETICO  Doc.10881-4.2-05 Rev. 01 del 12/12/12

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3) Onestà e correttezza

Al fine di generare e mantenere un clima di fiducia e rispetto reciproci, tutti i soggetti che operano per conto della Fondazione, nell’esercizio della propria attività, sono tenuti a promuovere, attuare e ricercare lealtà, onestà e giustizia, senza porre alcun atto che possa essere in contrasto con i principi del Codice.  

3.6 Tutela della privacy

La Fondazione si impegna nell’acquisizione, trattamento ed archiviazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione ai dati sensibili, a garantire la riservatezza delle stesse nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche

 

Sistema di Gestione della Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Registrazione No.: 0312523

 

5.1 Tutela dignità del lavoratore

La Fondazione riconosce la centralità delle risorse e l’importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sul rispetto e la fiducia reciproca, offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e capacità individuali, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, credo politico o sindacale.

La Fondazione rispetta la dignità e l’integrità morale di ogni dipendente o collaboratore; non tollera richieste o minacce atte ad indurre le persone ad agire contro la legge e in violazione del Codice, né atti di violenza psicologica e/o comportamenti discriminatori o lesivi.

5.2 Ambiente di lavoro

La Fondazione garantisce ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e favorisce una cultura di sicurezza.

 Ed abbiamo visto come tratta una dipendente che vi ha lavorato 30 anni e che ha subito un infortunio si intossicazione da monossido sul lavoro per carenza di mqanutenzione.

Di seguito la denuncia che presto sarà inoltrata.

 

Alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Bergamo

Sezione Polizia Giudiziaria Polizia di Stato

Piazza Dante n. 2 Bergamo

 

Oggetto: Denuncia querela per falsa  e reiterata falsa testimonianza nei confronti di

1-

2-

3-

Premesso che nel anno  2001, all'apertura della Casa di Riposo subii un analogo infortunio e che non denunciai e che ora la mia collega di lavoro ricorda e che dr. Schiattareggia tramuta in episodio isterico, ma che l'ex sindaco di L. Pezzoli Giovanni ed una collega, ora in pension, A.M. Bergametti possono testimoniare...

A seguito della mia denuncia querela del 7 gennaio 2009, dinanzi all’Ufficiale di P.G. Ispettore Capo della Polizia di Stato Valter Ognissanti  per un infortunio sul lavoro di intossicazione di monossido e perdita di gas metano che non era stato avviata d’ufficio sia per le sostanze implicate sia per la durata della inabilita totale di oltre 80 giorni. 

E’ stato dato, in seguito a delega della dottoressa Maria Esposito numero 370\2009 RG Not. Reato, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro della ASL provincia di Bergamo, Rota Omar di compiere accertamenti.

Che è collega del UPG dr. Arrigoni che pur allertato dal Ps dell’Ospedale S. Bi Cl non si reca sul luogo dell’infortunio il giorno stesso, ma il giorno successivo non segnalando neppure la sua uscita e non redigendo rapporto alcuno.

Rota Omar interroga le suddette una prima  volta e redige un ridicolo resoconto di quanto accaduto.

Mi oppongo all’archiviazione grazie alla registrazione di un colloquio con le colleghe che l’ausiliario di Polizia distorce completamente ed alla testimonianza di S. Il GIP Cons. dott. Vittorio Masia  respinge l’archiviazione. La dottoressa Maria Esposito da incarico di ripetere i verbali di testimonianza al Luogotenente Lavoro Pier Francesco sezione di Polizia Giudiziaria di BG. Che prosegue sulla falsariga del precedente. L’unico fatto nuovo è la somministrazione di ossigeno, prima nascosto e negato, ma sminuito e la certificazione che non esiste il libretto di manutenzione ne sono stati richiesti agibilità permessi o altro .

Motivo per il quale la dottoressa Maria Esposito richiede una nuova archiviazione che viene accettata.

“ I nuovi accertamenti esperiti, in particolare l’assunzione a s.i.t di (…) B e Pe, nonché la trascrizione del CD-ROM prodotto dalla p.o. non risultano idonei a mutare il convincimento dello scrivente in ordine all’insufficenza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio.

In particolare risulta confermato ed assolutamente pacifico che le persone presenti al momento del fatto avessero rilevato un tubo di scarico leggermente spostato rispetto alla sede normale, ma tutte escludevano che lo stesso fosse staccato come affermato dalla LAN e di avere avvertito odore di gas.

Risulta pure confermato come nessun altro dei presenti, colleghe ovvero soccorritori, avesse avvertito alcun sintomo o malessere.

(…) Pacifico risulta pure come alla p.o. fosse stato somministrato ossigeno, non potendosi tuttavia escludere, come affermato dal dr. Schiattareggia, che tale somministrazione fosse stata disposta soltanto a scopo precauzionale (…) Si richiama pertanto in toto la richiesta di archiviazione del 05\06\2009.

Nel frattempo si concludeva  la pratica INAIL che per esiti di intossicazione da CO quantificava il danno al 004%. Ma grazie a tale pratica ho acquisito la documentazione seguente:

“In riferimento alla Vostra richiesta del 05\03\2007 e di pari oggetto della presente si comunica quanto segue:

un anello del tubo collettore che conduce i gas di scarico dell’essicatoio della lavanderia all’esterno della struttura è stato trovato, subito dopo l’avvenuta segnalazione dell’infortunio, staccato dalla sua sede e quindi l’essicatoio che poco prima era in funzione ha sicuramente riversato una quantità non precisata di fumi di scarico nell’ambiente circostante.

 Successivamente a tale avvenimento, oltre al ripristino immediato della sicurezza del tubo collettore (…) la società che si  occupa della manutenzione caldaie Ma-Be Snc ha effettuato l’analisi dei fumi di scarico (…) si allega documentazione. 

Eventuale testimone era citata la sola B.

Il giudizio di primo grado del Tribunale di Bergamo con sentenza n. 983\11 rigettava il ricorso della sottoscritta  e dovetti promuovere una causa avverso tale sentenza  presso Corte Appello Brescia sezione Lavoro n.72\12 R.G. che a sua volta ha respinto la mia domanda basandosi sul fatto che nessuno eccetto me aveva sentito odore di metano, che nessuno era stato male oltre me, che l’ambiente era in regola perché il CTU Moretto Angelo ignora o è incapace di leggere la prova dei fumi affermando che produceva 11 ppm di monossido invece che 318.000 accertati.

Nel frattempo che si redigeva la domanda di appello, e vi è stata aggiunta, sono riuscita a reperire l’unico testimone mai interrogato, perché non lavora più presso la Casa di Riposo, che conferma in testimonianza scritta ed anche in registrazione vocale che si sentiva un forte odore di metano che l’aria era irrespirabile e che il tubo era staccato. 

 Anche la legale Rappresentante di C S ONLUS L M Lia G, dinanzi alla dottoressa giudice Monica Bertoncini ha ammesso che il tubo era scollegato.

A sua volta Anche l’UPG ha dichiarato che non vi era fascetta alcuna precisando l’assurdità che dal tubo di scarico non esce metano. Mentre il cuoco Z afferma di aver aperto e chiuso la fascetta per sistemare il tubo e che il tubo non era sconnesso, ma parzialmente sconnesso come affermano tutti gli altri eccetto la P. Alla quale fanno dire altre cose che si dimostreranno comunque false.

 L’odore di metano è ora dichiarato dall’aiuto cuoco, mai interrogato prima, A S  oltre che nelle registrazioni che allego di B e Pi.

 Sempre nelle registrazioni viene confermata l’ora del mio abbandono del posto di lavoro dopo le ore 13,30 per andare in ospedale. Contrariamente a quanto afferma Schiattareggia e preso per oro colato dal prof Angelo Moretto.

Nelle sit viene fatto detto che ero io a non voler andare al pronto soccorso. Nelle registrazioni oltre che la descrizione del mio stato di coscienza alterato viene detto altro, che non volevo andare a casa e di chiamare il mio compagno. Il sig Si A fa altra testimonianza a conferma di quanto.

La confusione tra le testimonianze sembra fatta ad arte per confondere. In realtà la sola presente al mio malore è la signora P che ammette nella testimonianza di essersi sentita balorda.

La B come dice, era sempre fuori per i reparti ed afferma di essere arrivata insieme a P. B e dr. Schiattareggia quando tutto era già stato sistemato.

I suddetti testimoniano  che il tubo era maldestramente riparato e di non aver sentito odore alcuno, ma in realtà sono usati per affermare che era tutto in ordine come afferma la dottoressa M. Esposito “Risulta pure confermato come nessun altro dei presenti, colleghe ovvero soccorritori, avesse avvertito alcun sintomo o malessere.”  

E tutto per le reticenze e le false testimonianze forse pilotate da Schiattareggia o Asl.

Le cause confondenti: in questo caso, non sono collegate allo stato di salute, precedenti l´infortunio, della ricorrente, (come afferma invece Dr. Schiattareggia che l’avvocato di parte spaccia per medico curante e non lo è) ma dalla volontà di nascondere l´accaduto.

Infatti:

- non è stata attivata la procedura di pronto soccorso aziendale.

·         non è stato attivato il 118 ed il 113, impedendo la rilevazione ambientale di CO (˃ di35ppm)da parte dei vigili del fuoco o del 118.

·         non è stato richiesto il consenso informato al trattamento di ossigenoterapia, ne è stato stilato il referto da parte del medico Primo Soccorritore Dr. Schiattareggia in conflitto di interessi, impedendo di rilevare la gravità dell’intossicazione, ritardando e confondendo volutamente (sia per effetto del tempo trascorso tra il termine dell’esposizione e l’esecuzione del prelievo, sia per effetto dell’ossigenoterapia) l’interpretazione di gravità del dato analitico d’esposizione al monossido, ricavato dal prelievo ematico. (Perizia dr. Pani)

·         E’ stata violata la normative circolare n.34\2000 Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Milano da parte del Dr. Arrigoni che non segnala la fuga di gas ( non risultano agli atti della ASL di Albino ne l’uscita, ne il verbale, ne la segnalazione) e si sostituisce al Pretore, impedendogli di attuare quelle procedure d’ufficio per l’inchiesta che il pretore doveva compiere (Art. 56 ed art.65 della legge n.1124) , sia per la fuga di gas metano e monossido sia per l’inabilità assoluta superiore ai 30 giorni conseguita, e che avrebbe consentito di fotografare la situazione nell’immediatezza dell’infortunio prima che le prove potessero essere inquinate.

A dimostrazione di quanto sopra, C S risponde all’INAIL, un mese dopo, e dopo aver sistemato e fatto i controlli che oltretutto dimostrano, vedi prova fumi, sostituzione guarnizione, che nulla era in regola.

- Dr. Arrigoni non si presenta neppure sul luogo dove è accaduto l’infortunio il giorno stesso dell’infortunio 07\02\2007, ma il giorno dopo 08\02\2007 chiedendo o concordando informazioni a Dr. S. Schiattareggia direttore sanitario di C S, a P. B RSPP, a B M. collega di lavoro della Lanfranchi. presentata come unica testimone e non lo era (vedi documentazione INAIL) dell’infortunio e a dr. Gatti medico competente di C S.


- L'indagine ASL che ha portato alla archiviazione del procedimento penale, è viziata da conflitto di interessi ed incompleta:

- non è stato richiesto documento alcuno riguardo l’agibilità, la conformità…

- manca il verbale di rapporto del dr. Arrigoni ( ASL).

- La ricostruzione dei fatti, nella successione degli eventi, è falsificata, ed è molto grave, ed è mirata a dimostrare che, i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’infortunio ed ivi sono rimasti sino a quando la sig. Lan è stata spostata in altro locale.

 Solo allora i cuochi avrebbero sistemato i tubi , motivo per cui:

- avrebbero valore le testimonianze di chi non potrebbe testimoniare l'avvenuto distacco del tubo o la presenza di odore di metano, ma certificare soltanto la maldestra riparazione, tanto è vero che erano ancora di sbieco, mantenendo le inesistenti fascette.

- Avrebbero valore le testimonianze di chi avendo soggiornato nello stesso locale, inquinato dai gas, a lungo per prestare soccorso alla Lan, non sarebbe stato male .

- Assurda e da incompetenti la trascrizione delle registrazioni tra la Lan e le colleghe fatta dal consulente tecnico nel penale.

- Ed assurdo, inoltre, dare valore alle testimonianze sullo stato di salute dell’infortunata, del cuoco e colleghi.

Verbale di pronto soccorso: "Riferito dispersione di metano alle 9 stamane con perdita di coscienza, vomito già effettuato O2 prima dell'accesso in PS per circa 3 ore. "

Dal verbale totale di pronto soccorso: "Si contatta la dottoressa Faraoni tossicologia di BG : gas metano unicamente asfissiante... "

Segnalazione di intossicazione da monossido: " permangono segni di intossicazione da monossido dopo 3,30 ore di O2. "
 

Pur non avendo avuta la conferma tecnica, da parte della ASL nella persona del dr. Arrigoni che ha violato tutte le normative ed i protocolli di indagine, e nonostante il verbale di Pronto soccorso parli di riferita dispersione di metano, viene formulata la diagnosi di intossicazione da CO dal Pronto Soccorso dell'Ospedale S. B Bg, procedendo alla segnalazione INAIL, ASL, COMUNE DI …. ed attivando il tecnico ASL di guardia attiva Dr. Arrigoni che non si reca immediatamente sul luogo dell'infortunio, ma il giorno dopo 08\02\2007, chiedendo informazioni a Dr. Schiattareggia, P. B, B ed al medico competente dr. Gatti che attesterà, scrivendo sul libretto sanitario della Lan, " l'avvenuto infortunio e la conseguente sindrome post intervallare " lavanderia; intossicazione da CO per difetto scarico essiccatoio e caldaia con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche.“ "

e l'inidoneità alle mansioni conseguente, che la porterà ad un licenziamento in tronco, certificando solo verbalmente che "tutto è a posto."

Dr Arrigoni é a sua volta interpellato il giorno 07\02\2007 dalla dottoressa Faraoni della tossicologia dell'Ospedale Maggiore di BG cui si era rivolto l'Ospedale s. B di ….per eventuali suggerimenti di terapia e di causa.

La dott.ssa Faraoni, conclude, secondo la testimonianza del dr. Arrigoni davanti alla giudice Bertoncini, di non vedere altra ipotesi che una dispersione di gas.

Il non aver compilato il verbale di rapporto e le parole riportate dalla parte in causa "verbalmente tutto a posto" pur non avendo controllato l'ambiente di lavoro, i libretti di manutenzione, la mancanza di fascetta stringi tubo, le testimonianze e concordando con dr. Schiattareggia e colleghe il da dirsi, ha comportato errori di valutazioni tecniche, diagnostiche e legali.

 

L’OSSIGENOTERAPIA
 

Hanno sempre cercato di negarla. Vedi memoria difensiva di C S nel penale e memoria difensiva nel civile (pag.18: “Infine, si rileva che l’effettuazione di ossigenoterapia normobarica per diverse ore prima del ricovero della Lan( tutto da dimostrare) che comporterebbe una COHB pari a 30)." Lo stesso nella memoria difensiva del procedimento Penale. Per dimostrarlo si è dovuto opporsi ad una prima archiviazione del penale usando delle registrazioni trascritte volutamente in maniera incomprensibile dall'ausiliario di polizia Pesenti tanto da portare all'archiviazione. Ed i giudici ignorano. Ed il prof Moretto ignora.

INVECE:

Pag 221 deposizione P: ”In seguito, all’arrivo dr. Schiattareggia, la Lan (…) gli è stato fatto inalare ossigeno”.

Pag. 208 deposizione B " (…) di li a poco dr. Schiattareggia chiamò l’OSS L L, facendogli portare una bombola di ossigeno.”

Innanzitutto Dr. Schiattareggia avrebbe dovuto ottenere il consenso informato al trattamento visto che afferma che era cosciente. ( In penale ha anche affermato che era” in preda ad intensi conati di vomito e un semi-deliquio (allegato 15 sommarie informazioni), poi dopo aver attivato la procedura aziendale di pronto soccorso, sempre se esiste, avrebbe dovuto stilare il referto ed attivare sia il 113 sia il 118.

Dr. Schiattareggia afferma (agli atti del procedimento penale) di non avere detto a Lanfranchi Luigi di aumentare il flusso di ossigeno erogato perchél’aumento dell’erogazione di O2 per volume minuto avrebbe voluto significare il riscontro di ipossia, il che non è mai avvenuto”.

Comunque posiziona il saturimetro e prosegue con ossigenoterapia per 3,30 ore, non permettendole di andare a casa e facendo testimoniare che era lei che non voleva recarsi al pronto soccorso.

Afferma che i dati del saturimetro erano nella norma.

Da tener presente che i margini di errore del saturimetro sono del 1-2% ed in presenza di bassi valori va richiesto il controllo presso un pronto soccorso.

In ipossia la Lan lo era, come dimostreranno i dati clinici del ricovero.

Risulta agli atti che le è stato posizionato una cannula nasale.

La cannula nasale eroga ossigeno puro a basso flusso che si miscela con l'aria inspirata e per ogni litro minuto di O2 aggiunge il 3-4% alla concentrazione frazionale di O2(FiO2) che nell'aria ambiente è circa 20%. Quindi un flusso di 1litro minuto garantisce una FiO2 al 24%, 2 litri 28% e cosi via.

Successivamente le e stato posizionata una maschera facciale. La maschera facciale garantisce una FiO2 del 35% a 6 litri di erogazione O2.

Un organismo sano che respiri aria ambiente, cioè con FiO2 al 21% la saturazione di ossigeno , o SpO2 va dal 95% al 99%. Valori anche di poco inferiori al 95% indicano ipossia che necessita di ossigenoterapia.

Dr Schiattareggia le posiziona l'ossimetro o saturimetro. Questo è un dispositivo diagnostico che rileva la saturazione dell'HB nel sangue periferico (SpO2 ).

La saturazione di O2 (O2HB ) è indice della disponibilità di O2 a livello tissutale che è un utilissimo parametro per dedurre se una persona è ossigenata al suo meglio che va dal 94% al 100% respirando aria ambiente e che sale oltre il 99% se in ossigenoterapia. Ma che non differenzia l'HB dalla COHB.

Quindi le fa somministrare ossigeno, senza consenso informato, e la lascia andar via, senza stilare il referto, verso le ore 12,30 del giorno 07\02\2007.

 

RICOVERO IN OSPEDALE. CARTELLA CLINICA

 

Quando giunge in ospedale S. B, alle ore 13,00 del giorno 07\02\2007, dopo 3,30 ore di O2 terapia e 30 minuti di aria ambiente le viene fatta l’emo-gasanalisi arteriosa che rivela che la emoglobina ossigenata era 93,5 ( valori normali 95-99%) era quindi ancora in ipossia tissutale dopo oltre tre ore di ossigeno e un 3,7 di carbossiemoglobina. ( Pag.29 cartella clinica)

Lo stesso esame eseguito il giorno dopo, in continuazione di erogazione di ossigeno terapia, da emoglobina ossigenata del 97,8% ed una carbossiemoglobina del 1,7. (pag. 28 cartella clinica)

In base ai parametri di riferimento siamo in presenza di intossicazione da monossido di carbonio ed ipossia da metano ed altri gas.

Infatti il medico del pronto soccorso, dopo aver consultato la camera iperbarica di Zingonia e la tossicologia dell'Ospedale Maggiore di Bg, segnala l’intossicazione da monossido agli organi competenti e decide sia di continuare la somministrazione di O2, sia di praticarle fluido terapia.

L'ossigenoterapia è la terapia sia dell'intossicazione da monossido, sia per l'ipossia derivata dall'aver respirato metano.

La fluido terapia è invece trattamento specifico per l'intossicazione da metano.

Siamo di fronte ad una ipossia da metano e o altri gas in presenza della quale anche una piccola % di monossido ha causato una ipossia istotossica specie in una persona con problemi cardiaci.

(3,7 è considerato un valore relativamente basso, ma considerato il tempo trascorso e l’ossigenoterapia, considerando l’ipossia, (a pag 5. RAPPORTIISTISAN 04\23: “ …in condizioni di ipossia il CO (monossido di carbonio) si sposta prevalentemente nel compartimento extravascolare con formazione di carbossimioglobina (ipossia cellulare)”) si è instaurato quel meccanismo caratterizzato dal rilevamento di COhb non molto elevata, ma con un maggior rischio di sequele a lungo termine.)

Inoltre, nella pubblicazione del luglio 1995 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al punto 8.1.7.2

si legge come: “tali effetti sono stati dimostrati essere sinergici, per cui esposizioni simultanee a concentrazioni non letali di CO2 (1,7 a 17,3%) e a subletali di CO (2500 a 4000 ppm) causano la morte della cavia in pochi minuti. Infatti il tasso di formazione di COHb era 1,5 volte maggiore in un’esposizione a CO e CO2 rispetto all’esposizione al solo CO” [Environmental Health Criteria for Carbon Monoxide, World Health Organization, Geneva, Svizzera luglio 1995].

La presenza di una gliosi cerebrale alla RMN un anno dopo l'infortunio e'significativa di un insulto ipossiemico avvenuto, visto che la ANGIO-RMN, le TAC, le RMN precedenti l'infortunio sono negative per patologie congenite, primitive ed altro, in atto.

 

SITUAZIONE AMBIENTALE

Comunicazione C S INAIL: “un anello del tubo collettore che conduce i gas di scarico dell'essiccatoio della lavanderia è stato trovato, subito dopo l'avvenuta segnalazione dell'infortunio, staccato dalla sua sede e quindi l'essiccatoio che poco prima era in funzione ha sicuramente riversato una quantità imprecisata di fumi di scarico nell'ambiente.”

Non si comprende il perché la giudice M. Bertoncini abbia negato una CTU ambientale, come non si comprende perché neppure dr.Antonio Matano della corte di appello di Brescia non lo abbia deciso, non voluta per ovvie ragioni da C S, e che avrebbe sicuramente fatto cambiare la decisione ai giudici.

Addirittura la CTU dottoressa Ostir in primo grado ne lamenta la carenza affermando:

Risulta effettivamente documentata un sconnessione del tubo collettore che conduceva i gas di scarico dall’essicatoio della lavanderia all’esterno della struttura, ma non si è in grado di comprendere da quanto ed in che quantità i fumi di scarico possano essersi riversati nell’ambiente circostante (prima dello spegnimento dell’apparecchio) e l’effettivo grado di areazione dell’ambiente stesso al momento di verificazione del “guasto”, e quando effettivamente questo guasto si sia verificato.

Non cosi per il CTU prof Moretto che di fronte ad una prova dei fumi che conferma che il macchinario funziona al 50% e produce 218.000 ppm di monossido di carbonio afferma che ne produce 11.ppm.


Una CTU ambientale avrebbe dovuto accertare le cause dell'infortunio rispondendo ai seguenti quesiti:

1. Se gli impianti hanno determinato gli eventi;

2. Se gli impianti erano costruiti secondo le norme di sicurezza;

3. Se vi è stato malfunzionamento della caldaia;

4-Se l’impianto termico presente sul luogo del fatto fosse o meno realizzato secondo le norme di sicurezza vigenti.

 Visto che l’impianto (ed in particolare la combustione ed il sistema di scarico dei fumi) non è conforme alle norme UNI-CIG, la dottoressa M. Bertoncini e soprattutto Antonella Nuovo e Antonio Matano della corte di appello, avrebbero dovuto ricondurre (per presunzione iuris) a tale causa l’infortunio, salvo provare il contrario (ad es. mediante una specifica perizia).

Non grava sulla Lan infatti l’onere della prova, giacché l’installazione d’un impianto di riscaldamento è da considerare attività pericolosa.

Il fatto è che, una volta accertate le irregolarità dell’impianto di riscaldamento e la loro astratta rilevanza causale nella produzione dell’ossido di carbonio, se è vero che esso impianto era in contrasto con le norme di cui al DM 7 giugno 1973 (approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6 dicembre 1971 n. 1083) per la sicurezza degli impianti a gas di petrolio liquido per uso domestico, il giudice del merito avrebbe dovuto causalmente ricondurvi il sinistro per presunzione iuris (cass. 9 gennaio 1968 n. 40).

INFATTI

Dagli atti è testimoniato l'irregolarità' dell'ambiente lavoro e la mancanza di sicurezza e di manutenzione:

- non esistono libretti di manutenzione

- La prova dei fumi allegata rivela che il macchinario non è conforme

- Non vi è cappa di aspirazione , vedi testimonianza UPG Arrigoni in primo grado, che smentisce la falsa affermazione della sig. B davanti alla Bertoncini.

- Non vi era la fascetta stringi-tubo da tutti testimoniata per dire che il tubo non era staccato, ma parzialmente sconnesso ( Testimonianza Dr. Arrigoni della ASL Albino davanti alla giudice M. Bertoncini)

- è stata cambiata una guarnizione rame Ø ½. ( allegato 13 procedimento penale)

-un essiccatoio perdeva metano, l'altro aveva il tubo di scarico sconnesso.

- non e' entrato in funzione nessun allarme.

Il tutto conferma che si lavorava in un ambiente malsano e privo di manutenzione che ha avuto come conseguenza l’infortunio.

Testimoniato sul libretto sanitario dal medico competente Dr. Gatti responsabile secondo la legge 626 dell’ambiente di lavoro e della salute del lavoratore.

Scrive il 15 maggio 2007 sul libretto sanitario della Lan “lavanderia; intossicazione da CO per difetto scarico essiccatoio e caldaia con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche.“

IL TUBO DEL GAS METANO


Afferma la P:

Il blu usciva un po’ di metano”. Ed il bianco aveva staccato il tubo.

Gli essiccatoi sono due: da uno, il blu, usciva un po' di metano; l'altro, il bianco, aveva un anello del tubo che porta i fumi all'esterno, staccato riversando i fumi nell'ambiente lavorativo.

Verbale di pronto soccorso: Riferito dispersione di metano alle 9 stamane con perdita di coscienza, vomito già effettuato O2 prima dell'accesso in PS per circa 3 ore.

Dal verbale totale di pronto soccorso: " Si contatta la dottoressa Faraoni tossicologia di BG : gas metano unicamente asfissiante... "

- La Lani ha affermato infatti, che è stato l’odore del gas a portarle a controllare l’impianto.

Oltre che per lo svitamento del tubo adduzione metano la fuoriuscita dello stesso è da imputare anche alla caldaia dell’essiccatoio funzionante, secondo la prova dei fumi allegata, al 50,2%. e che quindi non brucia tutto il combustibile e quello non bruciato fuoriesce con i fumi provocando una miscela micidiale di monossido e metano non piu odorizzato oltre che altri gas. ( vedi prova dei fumi e perizia ambientale di parte)

- S., nella nuova testimonianza, afferma che si sentiva un forte odore di metano e che il tubo era nettamente staccato.

Il gas metano è odorizzato con TBM o THT, per renderlo immediatamente riconoscibile all'olfatto, a loro volta asfissianti, la cui temperatura di decomposizione varia da 425 gradi celsius a 640 gradi celsius ( mentre la temperatura raggiunta dalla combustione del metano è di 2050 gradi celsius, motivo per il quale il gas metano che fuoriusciva dal tubo di scarico scollegato era inodore.) con formazione di idrogeno solforato, ossidi di zolfo, ossidi di carbonio. ( Vedi scheda prodotto.) Mentre odorizzato restava il metano che fuoriusciva dall'altro essiccatoio e che ha portato a controllare i macchinari e che è stato subito chiuso e che dovrebbero averlo sentito tutti, ma non certamente Schiattareggia, B Li Luigi e forse B perché arrivati a macchine spente e metano chiuso e locale areato.

I suddetti sono stati usati per affermare che non vi era alcun odore di metano quando non lo potevano testimoniare.

Una più attenta disamina delle testimonianze porta, infatti, ad escludere in maniera certa che i suddetti possano essere testimoni del “sentore di odore di gas” con la quale la dottoressa Monica Bertoncini ed in seguito Antonella Nuovo  motiva la sentenza di qui di seguito riportata: “Tra l'altro, nessuna delle altre operatrici, nonostante la richiesta di aiuto della Lan ed il fatto che costei sostenesse di aver respirato metano, ha avuto il “sentore di odore di gas” ( v. dep.P B e Schiattareggia)

Allegato n.4 verbale sommarie informazioni B: Quando sono tornata nella lavanderia la P mi ha detto che la Lani stava male perché' aveva respirato del metano. Sono salita a chiamare l'RSPP Paolo Bosio; insieme siamo scesi in lavanderia con il dottor Schiattareggia. Ho visto che Zilioli, il cuoco, ha poi aggiunto una specie di fascetta al tubo di scarico dell'essiccatoio numero due.  ) che UPG Arrigoni affermerà non vi erano.

Allegato n. 5 sommarie informazioni Pezzoli:

-“… mi sono subito diretta nel vicino locale cucina ove ho trovato il cuoco signor Zilioli ed un altro ragazzo di cui non ricordo il nome a cui dissi quello che era successo e chiesi loro se venivano a rimettere il tubo che si era staccato ed era uscito dalla sede. Loro sono venuti subito ed hanno sistemato il tubo in pochissimo tempo... la Bergamini andava via ed io sono rimasta vicina alla Lan per circa 5 minuti sino a quando sono arrivati la B accompagnata dal Dr. Schiattareggia, la suora superiora ed il responsabile Paolo Bosio.”

Giustamente Bergamini e Schiattareggia affermano di non aver sentito odore di metano, perché arrivati dopo che tutto era stato sistemato dai cuochi.

I soli testimoni che hanno avuto “il sentore del gas metano” possono essere soltanto Zilioli, Servalli, Pezzoli e la stessa Lan, e non Bergamini e non Schiattareggia e P.Bosio.

Il fatto che Schiattareggia, Bosio non l'abbiano sentito non è altro che la dimostrazione che non avrebbero potuto sentirsi male, perché non nella situazione di respirare il monossido associato al metano. Mentre la Bergamini mente.

E per fortuna l'ambiente è grande ed areato, e per fortuna, causa l'odore del gas, si sono controllati i macchinari, perché' quando la % del gas metano si trova entro il 4% si ha solo asfissia, ma quando si la % si trova tra il 4 ed il 16%. si aggiunge il rischio di esplosione.

Inoltre in scarsità di O2 la reazione chimica che avviene è CH4 (metano) +3°O2 (ossigeno)= CO (ossido di carbonio) +2H2O (acqua). Con produzione di monossido di carbonio.

Inoltre, il distacco del tubo di scarico ha comportato un circolo vizioso con una esponenziale diminuzione di O2 nell’aria e aumento di monossido di carbonio, idrogeno solforato, ossidi di zolfo, ossidi di carbonio.

E non ha valore la certificazione dell’Ing. Castelli che tutto sia a norma in quanto è stato alterato la dinamica della ventilazione avendo occupato i tubi di scarico i tubi predisposti per la cappa di aspirazione.

- Aver respirato metano odorizzato è il motivo per cui l'avvocato Franchina scrive a pag. 18 della loro memoria difensiva, sminuendo la portata della segnalazione “secondo lo S il medico del Pronto soccorso dell'ospedale di C avrebbe fatto riferimento ad un sangue maleodorante... "

 

IL TUBO SCARICO FUMI SCONNESSO

 

Riguardo la sconnessione del tubo dovuto alle vibrazioni dell’essiccatoio stesso e che poteva essere fissato a pavimento come si ricava dal libretto dell’IMESA, e non lo era; favorito anche dalla mancanza di fascetta stringi-tubo:

A pag. 6 della trascrizione Pezzoli, minuto registrazione vocale: 11:46

Il blu usciva un po’ di metano”.    Ed il bianco aveva staccato il tubo.”

Allegato 3 Verbale di sommarie informazioni di B P""il numero due era staccato"

Comunicazione CS all' INAIL: “un anello del tubo collettore che conduce i gas di scarico dell'essiccatoio della lavanderia è stato trovato, subito dopo l'avvenuta segnalazione dell'infortunio, staccato dalla sua sede e quindi l'essiccatoio che poco prima era in funzione ha sicuramente riversato una quantità imprecisata di fumi di scarico nell'ambiente.”

Oltre al fatto che è del tutto ininfluente, come qualsiasi persona comune sa, che sia staccato di poco o di tanto:

- la Pezzoli” io mi avvicinavo a vedere ed effettivamente un tubo, non del gas metano, ma quello che porta fuori i fumi di scarico era staccato completamente per circa 7-8 cm. "(allegato n.5 sommarie informazioni P)

- Lan di 20-30cm

- Gli altri, (Bosio, Schiattareggia, Bergamini, L luigi) arrivati dopo che i cuochi l’avevano sistemato, rilevano che era ancora leggermente inclinato mantenendo le fascette che secondo testimonianza dell’ufficiale ASL Arrigoni, davanti alla Bertoncini, non esistevano.

Non potevano quindi testimoniare il distacco del tubo di scarico, ma soltanto la maldestra riparazione.

- S testimonia che era chiaramente staccato.

Ovviamente soccorritori ed altre persone non possono essere state male: non soffrivano di patologie cardiache, ed inoltre siamo in presenza di una concentrazione di monossido e di metano che solo associati avrebbero potuto causare il danno.

La sola Lan è rimasta in quella situazione. La P ha iniziato alle ore 8. La B andava e veniva ed afferma di non avere sentito odore di metano.

Gli altri sono arrivati ad impianto fermo ed ambiente areato o sono rimasti sul luogo, i due cuochi, per qualche minuto.

Ciò nonostante la Pezzoli afferma a pag. 9 trascrizione, minuto 19,06 della registrazione:

No, lei è andata su, noi siamo usciti a fumare una sigaretta, siamo rientrati e tu sei andata a stirare, capito…io ero li a piegare, no ero li ad andare a prendere gli stracci e tu mi hai detto: “ madonna come sono balorda Terry, ed io ti ho detto “anche a me sembra di essere balorda.

E la Bergamini sentendo odore di metano, (registrazione Be pag. 8 17:34  “ ti avrò detto spegni, ma è la solita vampata di metano, ma non c’era odore di metano, io non lo sentivo, non posso dire.) "

 

RIENTRO AL LAVORO DOPO L’INFORTUNIO

 

Dr. S. Schiattareggia ha inoltre aperto la documentazione sanitaria inviata dalla medicina del lavoro al medico competente dr. G. Gatti che aveva richiesto la visita dopo l'infortunio di intossicazione da monossido (facendola protocollare al n. protocollo di CS n.704 del 09\08\2007 )e facendola iniziare a lavorare nello stesso posto senza la preventiva visita da parte del medico competente. Aggravando il suo stato di salute.

L’esperienza clinica insegna che il deterioramento delle funzioni cerebrali concomita spesso con l’aumento dell’attività fisica del soggetto e la stimolazione mentale durante la fase post acuta di recupero. Per tale motivo il paziente con esposizione al CO (per lo meno quelli sintomatici) dovrebbero osservare un adeguato periodo di riposo fisico ed evitare attività mentali stressanti. (medicina Subacquea ed iperbarica n.2 giugno 2009 pag.23)

 

DANNI

 

Oltre il danno da sindrome post intervallare da intossicazione, ( La presenza di una gliosi cerebrale alla RMN un anno dopo l'infortunio e' certamente significativa di un insulto ipossiemico avvenuto, visto che la ANGIO-RMN, le TAC, le RMN precedenti l'infortunio sono negative per patologie congenite, primitive ed altro, in atto.) il danno morale ed economico del mancato riconoscimento INAIL, dovuto alla omissione dolosa, ed alla falsa testimonianza, all'allungamento dei tempi della giustizia, ulteriore danno è il conseguente licenziamento, la mancata pensione di privilegio e l’equo indennizzo.

Alla Lan, di stato giuridico INPDAP, ( e mantiene lo stato giuridico di pubblico dipendente, come si può ricavare dalla sentenza della giudice del lavoro di Bg. A.Troisi) viene applicato il CCNL enti locali.

Causa l’inidoneità lavorativa conseguente l’infortunio non le trovano una mansione adatta e viene licenziata in tronco.

Lei rifiuta l’indennità sostitutiva perché durante il preavviso avrebbe potuto inoltrare la domanda di inabilità alla mansione.

Tale domanda la poteva fare anche l'amministrazione che invece ha fatto di tutto per impedirla, (vedi lettera INPDAP e Lettera di sollecito sindacale) costringendola all’indebitamento sia per curarsi, sia per vivere visto anche che come dipendente pubblico non ha neppure potuto usufruire dell'indennità di disoccupazione.

La Giudice M. Bertoncini cosi come Matano non ha accolto la domanda di risarcimento, erroneamente decidendo, non avendo neppure accertato lo stato giuridico della Lan, non tenendo quindi conto della legislazione da applicare nel giudizio. Aggrappandosi a cavilli giuridici.

( IL GIUDIZIO ALLA MANSIONE)

Non esiste documento alcuno di C S attestante l’inabilità della Lan al lavoro. E la stessa dichiarazione o relazione di inidoneità alla mansione è stata fatta senza una preventiva visita, neppure le è stata comunicata per scritto, come prevede la legge per darle la possibilità di ricorrere allo SPISAL.

Il licenziamento, inoltre, le è stato intimato mentre ancora era in fase di accertamento INAS INAIL per l’aggravamento, ed in privato tramite il servizio sanitario pubblico per le conseguenze.

LA NORMATIVA:

“ se il lavoratore non è più idoneo ad esporsi ai rischi lavorativi il medico competente (Gatti) è tenuto ad informare per iscritto sia il datore di lavoro ed il lavoratore (D.Lgs. 626\94, art.17, COMMA 3) e avverso tale giudizio è ammesso il ricorso allo SPISAL.

L'accertamento dell'idoneità e di altre forme di inabilità, non dipendenti da cause di servizio, ai fini del cambio mansioni...” è effettuata (art.1 D.Lgs 165\2001) dalle commissioni Mediche di Verifica (DPR 461\2001)

I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in quanto esposti a rischi lavorativi, con insorgenza di patologia invalidante che non li rende più in grado di svolgere le mansioni lavorative assegnate la visita ed il giudizio di idoneità non sono attribuzioni del medico competente e va eseguita la procedura prevista dal D. Lgs 165\2001 e DPR 461\2001. "

Nei casi in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro a seguito dell’espletamento delle procedure dirette ad accettarne le condizioni di salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile procedere alla risoluzione del rapporto in corso, essendo l’idoneità psico-fisica del soggetto presupposto e requisito essenziale all'instaurazione e alla conservazione del rapporto di impiego pubblico.
Per il personale titolare del trattamento pensionistico INPDAP, l’avviamento delle procedure dirette all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente compete al CNR su domanda dell’interessato. Il principio generale, proprio del ordinamento del pubblico impiego, “in forza del quale il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nel assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica; solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta del interessato, ne è disposto il collocamento a riposo”. dispensa dal servizio per assoluta inidoneità fisica (art.129 del T.U. n.3/1957; art.2, comma 12° della L. 8.8.1995, n.335

Legge 8.8.1985, n.335 nel Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art.2, comma 12° della legge 8 agosto 1995, n.335 concernenti l'attribuzione della pensione di invalidità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forma di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (D.M. 8.5.1997, n. 187).
Dispone l'art.7 del citato regolamento che:
L'Amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta.

Le è stato impedito di richiedere di essere sottoposta a visita collegiale per l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art.2 comma 12° della L. 8.8.1995, n.335.
Ed hanno trovato il modo di poterla licenziare abolendo la mansione di stiratrice a rullo cui era stata adibita pochi mesi prima del licenziamento, sapendo già che sarebbe stata abolita, visto che erano già stati fatti accordi per l’esternalizzazione della lavanderia, non avendo mai rispettato prima le prescrizioni del medico competente che le ha comportato una epicondilite riconosciuta INAIL.

Nel caso di esternalizzazione di un servizio:

l'articolo 33 del CCNL del 1 settembre 1995 prevede accordi di mobilità tra aziende ed enti pubblici; l'articolo 19 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 disciplina la mobilità tra aziende ed enti del suddetto comparto con altre amministrazioni o comparti diversi;

l'articolo 21 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 consente il passaggio del personale in eccedenza ad altre amministrazioni.

IL PERSONALE IN ESUBERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUO ESSERE MESSO IN MOBILITA' PER DUE ANNI AL TERMINE DEI QUALI E' AUTOMATICAMENTE LICENZIATO SENZA LETTERA DI LICENZIAMENTO.

Nel caso di necessità del licenziamento di un dipendente, per ragioni economiche, la scelta deve essere fatta nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede – Nell’accertare se il recesso sia legittimo il giudice deve tener conto di eventuali manifestazioni di ostilità verso il lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 11124 dell’11 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo

 Verbale di sommarie informazioni (procedimento penale nr.370/2009 pag. 209

Domanda: Nel locale lavanderia, in precedenza al fatto oggetto di indagine si sono eventualmente verificati fatti analoghi di persone che hanno accusato malori?

Risposta: “Ricordo che circa 8 anni fa, verso la fine di agosto, sempre la . M. che lavorava nel locale lavanderia aveva accusato malori dovuti all’inalazione di gas metano (…) io e la collega chiamammo le suore.

L’episodio ricordato si riferisce all’apertura di C S, quando i tubi di scarico erano stati fatti scorrere sul pavimento perché non si innestavano nei fori predisposti, e non venne denunciato.

In seguito all’infortunio vennero convogliati nei fori predisposti per la cappa d’aspirazione, dove si trovano tuttora.

La cappa d’aspirazione non è mai stata installata. Mentre invece la testimonia Bergamini in primo grado ed è smentita dal UPG Arrigoni.

2° infortunio intossicazione monossido il 07\02\2007 sig. ..

Scrive dr. G. Gatti medico competente di C. S. (legge 626) sul libretto sanitario della Lan.

Il 5 maggio 2007 lavanderia: intossicazione da CO per difetto scarico essiccatoio e caldaia con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche (…)

L’avv. Franchina a pag 4, punto 13 della memoria difensiva scrive:

Nel frattempo, in data 08\02\2007, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL della Provincia di Bergamo- Settore di Albino aveva eseguito un sopralluogo nei locali della lavanderia e sui macchinari ivi presenti, comunicando verbalmente alla convenuta che non era stato rilevato alcunché di anomalo rispetto alle norme di prevenzione

Verbalmente?! Tutto in ordine?!

Verbale di sequestro eseguito nei confronti di Gallizioli Maria Lucia a pag. 196

Alla stessa veniva quindi chiesto di consegnare “gli originali dei libretti semestrali di manutenzione…”

La stessa dichiarava

Non sono in possesso di libretti di manutenzione dell’essicatoio oggetto di indagine.

All.14 Misurazione del rendimento di combustione (Riello) Certifica:

Calcolo del CO riferito a fumi secchi e senza aria % 218,3 (la legge permette un valore del 0,1%)

Rendimento di combustione a Potenza nominale % 50,2 ( Per la legge deve essere superiore al 80%)

Il tecnico non barra né la casella di conformità, né vi applica il bollino regionale.

I suddetti valori andavano inoltre riportati sul libretto di centrale visto che come certifica l’ingegner Castelli il locale di lavanderia in questione ha una potenzialità termica di progetto: 99.000kCal/h.

All. 13. Idrotermica Leffese.

Controllo CO con strumento in lavanderia, controllo perdite gas, controllo sensore lavanderia e sostituzione guarnizione forno.”

A questo proposito mancano tutti gli stampati del controllo eseguito.

Come a fatto l’Ufficiale Sanitario Dr. Arrigoni, che si è mobilitato su segnalazione del giorno 07\02\2007 dal Pronto soccorso dell’Oe di Ce, a certificare verbalmente che tutto era a norma, e non per scritto?

Non aveva visto la mancanza di libretto di centrale e il nome del terzo responsabile previsti obbligatoriamente dalla legge? Non ha visto il controllo dei fumi? Come ha fatto a controllare la manutenzione?

I controlli per la sicurezza e la funzionalità e i controlli per l’efficienza energetica sono documentati attraverso la compilazione di una specifica modulistica di intervento (allegato G) e la compilazione delle parti del Libretto di Impianto introdotto con il D.M. 17/03/2003.

Il responsabile dell’impianto, ha l’obbligo di conservare la documentazione (Allegato G e Libretto di Impianto) e di renderla disponibile per le richieste degli organi di controllo.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ATTESTA LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ATTESTA CHE IN SEGUITO A VERIFICHE SI E’ ACCERTATA LA RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA SUA REALIZZAZIONE

L’ALLEGATO F E IL LIBRETTO DI IMPIANTO COMPILATO ATTESTANO CHE E’ STATA ESEGUITO IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL’IMPIANTO

Il giorno 07\02\2007 nel reparto di lavanderia una perdita di metano che porta a controllare i tubi ed evita che l’infortunio da monossido provochi qualcosa di molto più grave che le lesioni gravissime subite dalla Lanfranchi

La ventilazione è comunque irregolare visto che i tubi di scarico non sono posizionati nella canna fumaria originale, ma in uqella prevista per la cappa di aspirazionee manca la regolare cappa di aspirazione.

E dove sono le dichiarazioni di conformità depositate in comune? E il certificato di agibilità? Il libretto di manutenzione?

Il progetto e l’installazione? (legge 1083/1971 e legge n.46/90

 

Il tubo di scarico ed il tubo del metano

pag. 2 punto 10 della memoria difensiva di C S l’avv. Franchina scrive:

In data 07\02\2007 la  risultava avere un malessere nel reparto di lavanderia per asserita inalazione ed intossicazione di CO, per il quale la ricorrente rimaneva assente dapprima per infortunio fino al 27\04\2007 e, successivamente, dal 05\10\2007 al 18\02\2008.

Al punto 12 memoria difensiva di C Sa :

In realtà nel reparto non si era verificata alcuna fuoriuscita di monossido di carbonio poiché, come accertato dalla stessa ASL oltre che dai dipendenti della Fondazione, il tubo di scarico da cui avrebbe dovuto provenire la fuoriuscita di gas era normalmente installato ed inserito nella canna fumaria ( quella predisposta per la cappa d’aspirazione tuttora inesistente) essendovi stato solo un leggero allentamento della fascetta di chiusura del tubo medesimo attorno al tubo di adduzione dello scarico.

deposizione Pezzoli Maria Teresa pag. 210-211

io mi avvicino a vedere ed effettivamente un tubo, non del gas metano, ma quello che porta fuori i fumi di scarico era staccato completamente per circa 7-8 centimetri. (…) Mi sono subito diretta nel vicino locale cucina, ove ho trovato il cuoco signor Zilioli ed un altro ragazzo (…)a cui dissi quello che era successo e dissi loro se venivano a rimettere a posto il tubo che si era staccato ed era uscito dalla sede. Loro sono venuti subito ed hanno sistemato il tubo in pochissimo tempo.”

(registrazione Pezzoli)

Poi hanno detto che non abbiamo sentito odore di metano che è stato il fatto che ci ha fatto spegnere.

-Certo… poi è venuto Cornalba e l’ha messo a posto.”

(registrazione Bergamini pag. 8 17:34)

Sentendo odore di metano, solite vampate ? “ ti avrò detto spegni, ma è la solita vampata di metano, ma non c’era odore di metano, io non lo sentivo, non posso dire.)

A pag 6 della trascrizione Pezzoli minuto registrazione vocale 11:46

“Pezzoli: Il blu usciva un po’ di metano”. Ed il bianco aveva staccato il tubo.”

franchi: Il tubo era staccato.

Pezzoli: No, no…il tubo era staccato.

 
Pag 209 deposizione Bergamini

(…) personalmente non ho controllato i tubi del metano (…) quando sono scesa dopo essere andata dal ragionier P.Bosio ho visto nei locali di lavanderia il cuoco sig. Zilioli Arturo che diceva che aveva sistemato il tubo.

Invece: ( allegato 6 sommarie informazioni Zilioli Arturo)

Arturo Zilioli alla domanda “chi le ha detto che nel locale essiccatoio c’era un lavoro da fare?” risponde:

Maria Bergamini e M  mi hanno detto di venire in lavanderia a vedere il tubo di scarico dell’essiccatoio n. 2.

Invece:


 Alleg.4 sommarie informazioni Bergamini )

La Bergamini dice : “ Sono salita a chiamare RSPP P.Bosio, insieme siamo scesi con il dr. Schiattareggia.

Ho visto che Zilioli Arturo, il cuoco, ha poi aggiunto una specie di fascetta al tubo di scarico dell’essiccatoio n.2”


 (allegato n.6 Zilioli Arturo)

Afferma il cuoco: “E’ stata la Bergamini a dirmi che  è stata male…” Poi aggiunge: “ Maria Bergamini e  mi hanno detto di venire in lavanderia a vedere il tubo di scarico.

Il tubo non si era staccato, ma si era spostato dalla sua sede per via delle vibrazioni. Ho aperto la fascetta, l’ho rimesso nella sua sede, e ho chiuso la fascetta.”

(All.n.5 sommarie informazioni Pezzoli):

”Afferma Pezzoli. “ Nel frattempo è arrivato il cuoco e ha messo una fascetta sul tubo di scarico dell’essiccatoio n. 2.

Ed anche dopo sistemato il tubo dai cuochi:


 (allegato 3 sommarie informazioni)

P. Bosio dice: “ ho controllato il tubo… e non parla della fascetta, ma precisa: “ nel punto segnalato dalla franchi abbiamo aggiunto una fascetta per maggior sicurezza (quando?)…ho sentito il parere di diversi esperti(…) e tutti mi hanno detto che al limite potevo mettere una fascetta.”

(all.15 sommarie informazioni),

Il tubo di scarico, afferma Schiattareggia era posizionato leggermente di sbieco pur mantenendo le fascette che lo avvolgevano.

Dalla trascrizione della Pezzoli a pag 6, tempo registrazione vocale 13:07:

E dopo so che Paolo gli ha detto… gli ha dettooo: abbiamo messo la fascetta, abbiamo messo quello. ( Riferendosi al medico Competente Dr. Gatti, venuto a controllare il giorno 08\02\2007.)

In merito al rifiuto  di andare al Pronto soccorso:

(allegato n.5 sommarie informazioni Pezzoli:

, nonostante il i ripetuti inviti, si rifiuta di andare al Pronto Soccorso.”

Mentre dalla trascrizione Pezzoli pagina 10:

Sei andata in bagno, non arrivavi più, dopo sei venuta e Maria ti diceva “vai a casa” e tu no ed allora le ho detto “ vai a chiamare Paolo.

Pag 211 deposizione Pezzoli

Nel frattempo è ritornata la Bergamini e la informai che la franchi si sentiva male perché diceva di aver respirato il gas metano e le chiesi quindi di andare a chiamare il responsabile. La Bergamini andava via ed io sono stata vicina alla franchi per circa 5 minuti, sino a quando sono arrivati la Bergamini accompagnata da Dr. Schiattareggia, la suora superiora (suor Albina Giupponi) ed il responsabile P. Bosio.

all.3 sommarie informazioni P. Bosio:

Afferma P.Bosio: Ero appena arrivato in ufficio…quando mi hanno avvisato (non ricordo chi) del malore della franchi. Sono sceso in lavanderia e ho chiesto informazioni sull’accaduto a Bergamini M., Pezzoli M.T. e al ex direttore S.Schiattareggia. La  mi ha detto che…”

(All.15 sommarie informazioni Schiattareggia)

Dr. Schiattareggia afferma “ era in preda ad intensi conati di vomito e un semi-deliquio.

Sono sceso nel locale lavanderia dove c’erano, oltre a M che era su una sedia, altre due sue colleghe…

Verso le h 11,30 la sig.ra  manifesta il desiderio di andar via.

Dr. Schiattareggia le risponde che non può andarsene, e, se se ne vuole andare, deve firmare.

La  risponde di non essere ne una ricoverata, ne una prigioniera e che vuole tornarsene a casa sua.

Viene convinta a rimanere in ossigenoterapia per un’altra po’.

Dr Schiattareggia, in presenza del sig. S, si rivolge alla sig.ra dicendole: “ M…M, che hai fatto? Hai messo la testa dentro l’essicatoio?”.

Ore 11,40 : La  viene trasportata in carrozzina nella stanza adiacente di fisioterapia.

La ASL dice: “ viene accompagnata e messa a riposo (fino a mezzogiorno) in un'altra stanza della casa di riposo.”

 Verso le ore 12 S, decide di portarla via, contrariato Dr Schiattareggia, che avendo intuito dell’intenzione di portarla in ospedale per accertamenti, affermava: “te li do io i giorni di malattia.”

La sig.  rifiuta.

Verso le ore 12,40, viene accompagnata in carrozzina all’auto dello S che la trasporta all’Ospedale di C per le cure del caso.

Il medico di pronto soccorso riferisce, a S, che la denuncia del avvenuto infortunio era già stata fatta; riferisce che il valore della carbossiemoglobina è 3,7 e che era ovvio dopo circa 3 ore 4 ore di ossigenoterapia;

dice inoltre, che il metano è solo asfissiante e che non è rilevabile, afferma inoltre di non aver mai sentito puzzare il sangue così tanto e,visto il perdurare dello stato di malessere, decideva di ricoverarla.

Ne sono conseguiti 10 giorni di ricovero ed una inabilità assoluta al lavoro di altri 70 giorni.

Durante il ricovero, ha sempre manifestato cefalea, deficit mnestici e difficoltà alla marcia, tanto che per andare in bagno doveva essere accompagnata.

L’INAIL, dopo una iniziale incertezza si ignora quale ne sia la causa, le quantifica il danno in 4 punti percentuale. Ma si è visto che C Se ha comunicato un mese dopo che il tubo etra staccato.

Ore 12,40: Il compagno la porta in Ospedale a Cl dove arriva alle 13,08.

 

Dalle ore 06,00 alle ore 08,00 nessuna delle colleghe è stata male:

L’avvocato Franchina, a pag.4 punto 11 memoria difensiva casa serena, scrive:

peraltro, nessuno dei dipendenti che si trovavano con la Lan nel locale interessato dalla pretesa fuoriuscita di monossido di carbonio, soffrivano di alcun malore…

a pag 14 punto f:

Le colleghe e coloro che sono intervenuti nel reparto hanno ignorato disturbi riportabili ad una esposizione di CO (la Bergamini, in particolare, aveva lavorato fianco a fianco con la ricorrente da inizio turno e, al momento del malore, si era assentata da pochi minuti (cfr. s.i.t. Bergamini).

Allegato n.4 Bergamini:

Posso solo ribadire che quel giorno io ho passato molto più tempo vicino agli essiccatoi in lavanderia rispetto alla franchi e né ho accusato malori né mi sono accorta di problematiche legate alla sicurezza del tubo.

Oltre al fatto, che un intossicazione da monossido può avere effetti diversi a parità di concentrazione, nelle persone, la sua affermazione è falsa:

E’ falsa l’affermazione di essere rimasta in lavanderia più della Lan se si riferisce dall’inizio turno all’istante dell’infortunio:

( Prima uscita dall’ambiente di lavoro, testimoniata dalla stessa interessata, prima delle ore 08:00)

A pag. 2 trascrizione registrazione della Bergamini, 05:08 la stessa afferma:

Questo mi ricordo: quando io sono scesa, dopo 15 minuti, 20 minuti o 10 minuti…quello che è…va bene, l’ora precisa non la so, è arrivata Teresa. Lei veniva alle ore 8.”

(Seconda uscita dall’ambiente di lavoro sig. Bergamini prima dell’avvenuto infortunio).

A pag. 207 deposizione Bergamini:

Quando è giunta la mia collega Pezzoli Maria Teresa, verso le ore 07,40 io mi sono portata nei reparti. (…)

Dopo circa una ventina di minuti, ritengo verso le ore 08,00 sono rientrata per andare in lavanderia.

allegato 6 sommarie deposizioni:

Mi sono allontanata dieci minuti ( erano circa le ore (08:00 ed era appena arrivata la collega Pezzoli M.T) per andare nei reparti a ritirare la biancheria sporca.”

Ossigenoterapia

Avvocato Franchina a pag 18 memoria difensiva casa serena scrive:

Infine, si rileva che l’effettuazione di ossigenoterapia normobarica per diverse ore prima del ricovero della franchi (tutto da dimostrare) che comporterebbe una COHB pari a 30.

Invece a pag 195 il PM dott.essa Maria Esposito scrive:

svolte ulteriori indagini disposte dal GIP in data 07\10\2009 rilevato che (…) Pacifico risulta pure come alla p.o. fosse stato somministrato ossigeno.”

 
Pag. 208 deposizione Bergamini

(…) sono andata subito a chiamare P. Bosio (…) questi chiamò (…) dr Schiattareggia ed insieme siamo andati nel locale lavanderia (…) Di li a poco dr. Schiattareggia chiamò l’OSS Luigi franchi, facendogli portare una bombola di ossigeno.

Pag 221 deposizione pezzoli:

In seguito, all’arrivo del dr. Schiattareggia, la Lan (…)gli è stato fatto inalare ossigeno.

(Dalla registrazione Pezzoli pagina 8):

Ma Paolo prima di scendere ha chiamato subito Schiattareggia. (…) Dopo sono stati li un po’ così. Ed a te veniva da vomitare e non mi vedevi.

Ti mettevo il golf e non mi vedevi (…) E lei continuava a dirmi che non mi vedeva, praticamente vedeva un luccichio, gli ho detto.

Nistagmo: è un movimento involontario dei globi oculari, orizzontale, verticale o rotatorio che

(allegato 15 sommarie deposizioni)

Schiattereggia, afferma :“ ricordo un’intensa tachicardia, ma non ho rilevato sintomi che potessero indurmi a supporre una condizione di pericolo di intossicazione da gas né segni meningei, per poi concludere dicendo: A mio avviso non ritengo che la sintomatologia della signora franchi M.P. potesse riferirsi ad una ipossigenazione per intossicazione da monossido o anidride carbonica.

I parametri al saturimetro, il dato obiettivo sui riflessi anche oculari erano nella norma; vi era solo tachicardia e riflessi rotulei molto vivaci, nonché uno stato di prostrazione senza peraltro perdita di conoscenza.

A pag 18 deposizione Bergamini:

Di li a poco il dr. Schiattareggia ha chiamato l’OSS franchi Luigi facendogli portare una bombola di ossigeno.

Schiattareggia, che ha testimoniato che la sig. franchi è in deliquio, che ha riflessi rotulei molto vivaci ed è in tachicardia, posiziona l’ossimetro ed afferma che i valori di saturazione O2 sono nella noma si fa portare la bombola di ossigeno.

Dr Schiattareggia sa che l’ossigeno è l’antidoto naturale del monossido come sa che l’ossimetro non misura i valori di carbossiemoglobina ed inoltre conosceva già il valore della carbossiemoglobina rilevata al pronto soccorso dell’ospedale di C.

Quindi se somministra l’ossigeno alla franchi è perché in realtà sospetta un’intossicazione da monossido.

Ed ancora più senza senso il rifiuto di fornire tutta la documentazione sanitaria della Lan.

Il libretto sanitario compilato dal medico competente ( Legge 626 : sicurezza sul lavoro. D.L.gs 19 Settembre 1994, n. 626. Legge 626 per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ) dr. Giorgio Gatti diventa, a questo punto, fondamentale nella ricostruzione della salute della Lan.

Dimostra infatti chiaramente un prima ed un dopo intossicazione da monossido e quando è stata adibita alla mansione di stiratrice a rullo che è ricavata dalla risposta della medicina del lavoro del 16\luglio\2007 aperta e protocollata il 9 agosto 2007 al n.704, dall’aministrazione di CS.


 Scrive avv. Franchina:

Lan veniva assunta dalla Fondazione CS Onlus (ex IPAB) in data 01\08\1979 con qualifica di 1°livello e la mansione di inserviente per l’assistenza agli anziani ricoverati.

Tale mansione veniva mantenuta fino al 1995-1996 circa, ovvero fino a quando la lavoratrice veniva adibita al servizio di lavanderia-stireria interno alla casa di ricovero.

La dipendente risultava sempre idonea alle mansioni svolte fino alla visita del medico competente, dottor Giorgio Gatti, in data 14\04\2005 (doc.3)

 

Alla visita del 16\05\2006, il dottor G. Gatti esprimeva l’idoneità della lavoratrice con le seguenti limitazioni: “evitare le mansioni che comportino sforzi a carico di braccia e spalle e flessioni del tronco” (cfr. sub doc.6 di controparte)

 

La Lan non ha superato il periodo di comporto. Il 18 ottobre 2006 veniva visitata dal dr. Flavio Motta e si sottoponeva a varie terapie.

Ed è anche possibile che le malattie di cui è accusata siano conseguenti, visto il rischio biologico chimico degli addetti alla lavanderia e la mancanza assoluta di manutenzione: problemi degenerativi alla colonna vertebrale, neurite ottica ed allargamento della macchia cieca, prolasso della mitrale, epicondilite, epitrocheite…oltre che dal non rispetto delle limitazioni certificate dal Dr Gatti.

Motivo per il quale si rivolgeva alla Medicina del Lavoro degli spedali Riuniti di Bg il 18\12\06.

Il 31\01\2006 si sottoponeva alla terapia del dolore presso la neurochirurgia dell’ospedale di Bergamo.

Scrive dr. Gatti sul libretto sanitario della Lan:

 

Il 5 maggio 2007 lavanderia: intossicazione da CO per difetto scarico essicatoio e caldaia con esiti di cefalea e saltuarie vertiggini. Netta alterazione delle prove neurologiche, l’invio alla Medicina del lavoro per idoneità”.

 

15 maggio 2007 Dr. G.Gatti:

Invio la sig. Lan (1964) per visita neurologica circa idoneità lavorativa. Ausiliaria di C Riposo S. Dopo intossicazione da CO (7\2\07) presenta prove neurologiche (postura, indice naso, marcia, … ) nettamente alterate. Allego Libretto Sanitario.

 

La risposta della Medicina del lavoro è del 16\luglio\2007 ed è indirizzata al Medico Competente, ma viene aperta e protocollata aperta e protocollata il 9 agosto 2007 al n.704 un mese prima che ne venisse a conoscenza il medico del lavoro.

La Lan inizia a lavorare senza essere sottoposta a visita da parte del medico competente

e le informazioni ivi scritte sono usate per adibirla alla mansione di stiratrice a rullo. Ed è la prima volta che vengono rispettate le mansioni.

 

Il 5\settembre\2007 Dr Gatti, dopo aver visionato la risposta, scrive:

La signora Lan presenta idoneità al lavoro di lavanderia con limitazioni: no sforzi intensi, no sovraccarico del braccio dex,no torsioni e flesso estensioni della colonna vertebrale. Controllo trimestrale.


 Scrive sul libretto:

Lo stiraggio al rullo s’è molto ridotto perché le lenzuola vengono affidate a ditta esterna. La USC Lavoro di Bergamo riconosce idoneità con limitazioni.

Addirittura impossibili le prove neurologiche. (però guida l’auto||) Controllo trimestrale.

Da questo momento vengono rispettate le limitazioni. Il fatto provoca un dissidio tra le colleghe e gli amministratori e con la Lan.

Registrazione vocale minuto 14,00 Bergamini trascrizione pag. 11

 M.- A voi magari…sai quando è successa quella…ti ricordi quando è successa quella storia là, quando le avete detto. “portatela via.”

Bergamini T.- Io l’ho detto chiaro e netto a tutti sul muso davanti a tutti.

f M. – “non la vogliamo qui portatela via”

Pag 12 minuto 26,53

(…) urlava quando ti portavo là le cose da fare, M, ce l’avevo al collo e mi guardava male (…)

Sono entrata alle ore 06,00 ho avviato le macchine, poi è entrata anche lei…giustamente sai che io venivo prima, avviavo alle ore 05,30 (…) Però a me del tuo stato di salute non hanno chiesto niente. Ho detto aveva dei limiti dei carichi di lavoro.

Al sorgere dei sintomi della sindrome post intervallare o sequele neuro-psichiatrice tardive, che colpiscono in % molto alta gli intossicati da CO, il 05\10\2007, la sig. Lan M. si rivolgeva all’INAIL per riaprire l’infortunio ed i medici INAIL le certificavano malattia in riserva INPS sino al 18\02\2008.

Nel frattempo licenziata in tronco.

Dopo l’intossicazione, certificata dallo stesso dr. G.Gatti, la situazione di salute della franchi peggiora lentamente ed in maniera drammatica e spinge lo stesso a dichiararla inabile ;

ma invece di metterla a riposo per motivi di salute, (DPR 461/2001 comma 1) e fare denuncia di malattia professionale ( art.139 DPR n.1124/1965 e DM 14\01\2008 lista I MP (di elevata probabilità 26), e nonostante le conseguenze dell’infortunio fossero ancora in fase di accertamento INAIL e non ancora stabilizzate, la licenziavano il 24\aprile\2008

( senza il preavviso cui aveva diritto ai sensi dell’art.12,comma 5 del contratto di lavoro 2004\2005 e dell’art.39 del contratto di lavoro 1994\1997 (prot. 736 di C srifiuto di essere monetizzata)

e che è pronta a restituire ( Prot. 518 di CS: restituzione indennità preavviso).)

decidendo in base ad una inesistente visita medica eseguita da dr. G.Gatti il 23\aprile,2008 che diceva: “ inidonea ad aiuto cuoca ed ausiliaria delle pulizie, specificando che “ se cessa l’attività di stiratrice a rullo, non individuo altre mansioni compatibili “( cfr. doc. 4 sub-fascicolo cautelare)

licenziamento


 Ostacolando ed opponendosi alla sua richiesta di essere sottoposta a visita per un eventuale trattamento pensionistico INPDAP. Tanto da costringere il sindacato ad inviare a CS una lettera di minaccia.

La risposta INPDAP è stata negativa in quando la domanda doveva essere fatta in servizio. La risposta negativa è stata tra l’altro il motivo che l’ha indotta a controllare se era stata fatta la denuncia penale dell’infortunio.

Scrive Avv. Franchina a (pag.7)

La fondazione esaminava le attività lavorative svolte nella struttura e verificava l’impossibilità di adibire la Lan a mansioni compatibili con il suo stato di salute non esistendo nulla nella casa di riposo mansioni che potessero messere fatte svolgere.

In forza di tale accertamento, in data 28\04\2008, la fondazione si vedeva costretta a licenziare la lavoratrice per giustificato motivo oggettivo.

Scrive avv. Franchina:

ammesso e non concesso che in tutti i suoi 29 anni lavorativi la ricorrente abbia acquisito l’esperienza necessaria per svolgere ogni mansione non sanitaria…”Da quando è stata assunta Lan veniva assunta dalla F C S Onlus (ex IPAB) in data 01\08\1979 con qualifica di 1°livello e la mansione di inserviente per l’assistenza agli anziani ricoverati.

 

La sig.lan ha lavorato per quasi 20 come addetta ai pazienti di casa serena, prima di assumere le mansioni di lavanderia, di cui è stata anche la responsabile, per convenienza di orari…

Ha frequentato con successo il corso e faceva parte della squadra antincendio.

A pag 10 Franchina scrive:

quanto all’illazione che, dopo il licenziamento della franchi, altra lavoratrice presterebbe servizio presso la Fondazione (…)

 Nel procedimento ex 700 viene riconosciuto dalla stessa Presidente Galizzioli la presenza di una volontaria a lavorare in lavanderia e di aver assunto, a termine, una straniera di cui non ricordava il nome.

 Continua l’avv. Franchina a pag 11-12

Infine in merito alla contestata mancata comunicazione per iscritto alla franchi della relazione medica del 23\04\2008 (si precisa che alla data del licenziamento (24\04\2008) era ancora in vigore il D.Lgs. 626/1994(…)il cui art. 17 prevedeva che il medico competente (…) informa (…) e, a richiesta dello stesso gli rilascia copia(…)”

A riguardo vada a rileggersi il D.Lgs. 626/1994. ART. 17 -

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigiza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Franchina pag. 7 n.23:

Il licenziamento veniva impugnato dalla Lan che, nel settembre del 2008, ricorreva al Giudice del Lavoro per ottenere, con provvedimento d’urgenza, la reintegrazione immediata nel posto di lavoro.

Il giudice, ritenendo infondate le pretese della LAn, nel gennaio 2009, rigettava l’istanza cautelare. (doc. 8).

Il giudice non entra in merito del fumus boni iuris, anzi reputa necessaria una CTU; e su dati errati ritiene che non sussisteva il periculum in mora.

Franchina pag 7 n. 24

Non paga, in data 07\01\2009, la Lan sporgeva denuncia-querela nei confronti della Fondazione per lesioni colpose in riferimento all’episodio di presunta intossicazione del 07\02\2007.

Solo quando si è accorta che la loro sicurezza derivava dal fatto che la denuncia non era stata fatta d’ufficio come prevedeva la legge, e quando l’INPDAP respinge la domanda di Pensione di Privilegio, decide di controllare e avuta conoscenza che non era stata fatta nessuna denuncia d’ufficio decideva di sporgere una denuncia querela.

Tutto quanto è stato detto e scritto per indurre il GIP Esposito a richiedere l’archiviazione, sembra un castello di menzogna verosimile, basata sull’ignoranza dei meccanismi di diffusione dei gas, della tossicologia e quanto altro, costruito ad hoc per imbrogliare, più che per descrivere la realtà dei fatti.