INAIL BG REATO DI TORTURA INDEX
GIUSTIZIA? Una esosa puttana: accomodatevi.
Leggi, decreti… creano infiniti numeri cui richiamarsi per far valere il
diritto, una probabilità psicanalitica tra la quale districarsi all’infinito,
annullando e concedendo ai giudici, giudici? La possibilità di annullare la
verità e le certezze del diritto.
E’ del tutto inutile chiedere giustizia. Liberatela dal libero convincimento,
dalla furbizia, dalla non voglia di impegnarsi o dall’incapacità dei giudici;
liberatela dalla capacità contorta degli avvocati;
liberatela dalla certezza pseudo-scientifica dei professori, dei tecnici, dei
CTU
liberatela… verità fattuali, verità
storiche non saranno mai addebitate alle elites, ai colletti bianchi, allo
stato.
Se si entra nel supermercato denominato “ GIUSTIZIA” gestito ed offerto dallo
stato italiano per mezzo dei giudici addetti alla scelta delle merci dopo aver
consultato CTU che certificano l’origine doc, dop…e fatta assaggiare ai migliori
avvocati vi chiedono un assegno in bianco prima di uscire con il carrello vuoto.
Ed è questo che l’apparato giudiziario vuole: lasciare che la bella giustizia
sia la puttana a loro disposizione e poterla esporre
in vetrina come la vergine più bella a
favore del popolo.
Forse hanno ragione i delinquenti: lo stato non esiste.
Ma veniamo ai fatti:
n.3029\17 R.G.P. P.M. Mod. 45
All’udienza camerale di opposizione, il GIP non è piu la
Dott.ssa Ilaria Sanesi, ma dr. Vito Iacopino.
Il seguente documento viene acquisito agli atti.
Obiezioni
REATO AMMINISTRATIVO O PENALE? GIUDICE DI COMPETENZA.
Vero che per l’art. 442 cpc la controversia in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è di competenza del giudice
civile, ma è pur vero che le azioni usate per perseguire il risultato ad
verso l’art.38 comma 2 costituzione, sono reati di competenza penale.
Motivo per il quale non può essere fatto valere
l’articolo 442 Codice di procedura civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) Controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie.
Nel caso in questione, non c’è controversia
previdenziale ( danno e causa sono già stati accertati), ma di attribuzione
all’Ente.
Dietro tutto quanto c’è un disegno criminale, iniziato il giorno stesso
dell’infortunio lavorativo, fatto di omissioni, connivenze, impedimenti,
depistaggi, violazioni di legge … che sarebbero di competenza dell’antimafia..
Reato
violazione di giudicato:
- violare il giudicato
incide con il principio di certezza del diritto garantito dall'art. 3 della
Costituzione. Ed è di competenza del PM ( art. 338 cpp)
Responsabilità amministrativa delle società e
degli enti
D.Lgs. 231 – Soggetti,
giurisdizione e competenza. Decreto
legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001Sezione II
Soggetti, giurisdizione e competenza.
Art. 36. Attribuzioni del giudice penale:
1. La competenza a
conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
Art. 39.
Rappresentanza dell'ente
1- L'ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che
questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2- L’illecito penale comporta ed integra la messa in
pericolo di un bene giuridico sottoposto a tutela da parte del ordinamento, nel
quadro dei valori costituzionali.
Reato di truffa:
E’ prevista la responsabilità penale dell’Ente
in relazione al tipo di reati
commessi la truffa ai danni dello
Stato o di un altro Ente Pubblico.
Reato di falso in atti di ufficio:
I medici legali INAIL hanno certificato e certificano il falso in atti pubblici:
La presunzione legale sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività
lavorativa e l’insorgere di una
determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle malattie
professionali c.d. tabellate,
laddove la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristallizzazione di giudizi
scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la tabella redatta ed
aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare la prova del
nesso di causalità sul terreno assicurativo Inail, così che, quando la malattia
è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere
stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perché il nesso
eziologico tra i due termini sia presunto per legge (così Cass. n. 23653/2016).
OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO INAIL: Il danno alla
salute conseguito, causato dall’inadempimento della datrice di lavoro in termini
di art. 2087 c.c., non è stato
accertato dall’INAIL, nonostante l’indagine amministrativa. I documenti
acquisiti, vedi prova dei fumi, deponeva per la responsabilità del datore di
lavoro. E neppure ha dato inizio
all’azione penale prevista. La
presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte
nell’esercizio delle lavorazioni morbigene investe il nesso tra la malattia
tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch’esse tabellate).
La sig. Lanfranchi ha dimostrato la concreta esposizione al rischio
ambientale e la sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso.
Nell’evoluzione in peius della malattia professionale,
delle proiezioni temporali dei danni derivati da infortunio, il discrimine è
rappresentato dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu
dell’infortunio a fronte del carattere subdolo dell’evoluzione lenta della
malattia (Corte cost. n. 351/1991.
L’I.N.A.I.L. doveva e deve
provare una diagnosi differente, ossia deve fornire la prova contraria idonea a
vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori
patogeni extra-lavorativi, con la precisazione che l’idoneità a superare
l’efficacia della prova presuntiva richiede che tale elemento probatorio attinga
a fattori causali dodati di efficacia esclusiva.
L’origine della malattia
professionale, ( nonostante sia tabellata) la prova della causa di lavoro
gravata sulla parte attrice in applicazione del generale principio della
vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c. è stata dimostrata dallo stesso
INAIL, pur non necessaria.
Il nesso causale, l’entità
dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, la natura professionale
della malattia, la tipologia delle lavorazioni svolte, la natura dei macchinari
presenti nell’ambiente di lavoro, la durata della prestazione lavorativa e
l’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che
possano costituire causa della malattia, sono evidenti sono state certificate
dalla stessa datrice di lavoro e dal medico competente.
Capacità lavorativa residua:
L’INAIL non ha mai considerato il concetto di
capacità lavorativa
generica, ne ha sottoposta l’infortunata a test di valutazione. Il 4%
potrebbe aver leso oltre la capacità specifica al lavoro, anche la capacità ad
un qualsiasi lavoro.
Assoluta autonomia
dell'azione civile rispetto al parallelo processo penale.
Obbligare un infortunato a ricorre ad un giudizio civile è elusivo, visto la
durata ed i costi, di giustizia.
Bg 25\09\2019
LA DENUNCIA QUERELA è STATA ARCHIVIATA
Dr. Vito Iacopino si
ritira in camera di consiglio e ne fuoriesce dopo qualche minuto con l’ordinanza
di archiviazione. (
la pubblicherò appena ne sarò in possesso).
Due sono i punti
essenziali:
1-
afferma, erroneamente, che al momento dei fatti la
dr.ssa Santa Picone non era più la dirigente dell’INAIL Bg. Se avesse osservato
attentamente le date dei documenti, il nuovo dirigente INSAIL Bg dr. Virgilio
Villanova, ha preso servizio il 01\09\2017 mentre la rimozione del 4% passato in
giudicato, se avesse controllato il certificato INAIL che lo attesta, è del
07\09\2016 quando la dr.ssa Santa Picone era ancora la responsabile INAIL.
2-
Poiché la sentenza civile della giudice del lavoro
dr.ssa Monica Bertoncini ( sentenza
passata in giudicato) aveva confermato il 4% a fronte di una domanda del
sindacato del 20% l’INAIL aveva il diritto di rimuovere il 4%.
TRUFFA INAIL A DANNO DEL LAVORATORE INFORTUNATO
ANCHE LA GIUSTIZIA E' UNA TRUFFA: Decreti, leggi, costituzione non valgono per i giudici ed i colletti bianchi. Consiglio ai cittadini italiani di non ricorrere a giustizia ed agli avvocati: saranno portati al fallimento.
Il modus operandi INAIL di Bergamo, qualora un giudice onesto volesse ficcarci il naso, è penalmente perseguibile. La dirigenza INAIL, infatti, pur di fronte ad evidenze certificate, costringe l’infortunato a ricorrere alla via giudiziaria, sindacato e finanza permettendo. Si ricorda, che la via giudiziaria è tortuosa, lunga e dall’esito incerto. E prima bisogna fare una collegiale tra medico del sindacato e medico INAIL, la cui risposta è sempre in favore dell’INAIL nonostante il parere contrario del medico del sindacato.
In questo caso, in violazione dell’art.28 convenzione ONU recepito dal governo italiano nel marzo 2009, in violazione dell’art. 38 comma primo che stabilisce il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale per ogni cittadino dichiarato inabile al lavoro INAIL ed INPS giocano al rinpallo.
Tutti gli attori che devono decidere si conoscono tra di loro e tra cavilli e favori indirizzano il risultato finale.
Ricorrere alla suprema corte?
Per farlo occorre che nel ricorso ci sia autosufficienza e completezza. Occorre applicare il principio di deduzione ed allegazione della prova. La contestazione della CTU deve essere precisa, indicarne i motivi di dissenso e non deve essere solo un mero dissenso.
Ossia è necessario portare prova della evidente devianza dalle comuni nozioni tecniche e scientifiche. Occorre citare testi della dottrina e dei principi generali e scientifici che consentano di individuare la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica. Intanto passano gli anni e si arriva alla prescrizione. E ci si chiede: perché i giudici di prima istanza e di appello non hanno visto tali devianze? Qual è il gioco nascosto?
A nulla valgono prove e certificazione di terzi, di medici competenti, di medici del sistema Sanitario Nazionale. Dall’alto della loro posizione decidono che tali medici sono tutti degli incompetenti. Sul trono, infatti, ci sono i medici legali INAIL, i CTU che sotto lo’ala protettrice di giudici incompetenti, sanno di non dover mai rispondere delle loro reali responsabilità.
L’INAIL, una volta ricevuta segnalazione di infortunio, concede per grazia il minimo punteggio, che non da adito a nulla. Quindi chiude la pratica ed affida l’infortunato alle cure dell’INPS, il quale non da’ nulla se non raggiungi un’alta percentuale di danno.
A nulla servono leggi ed accordi.
Nel caso in questione n pratica : DAAA-2017-009735 C6, furbescamente affermano: “La menomazione dell’integrità psico-fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata ed è la seguente:
esiti di fasciotomia 002% grado complessivo 002%.” Mentre era stato richiesto dal medico INCA il riconoscimento della sindrome post intervallare da intossicazione da monossido di carbonio.
La storia: Dopo il riconoscimento dell’intossicazione con danno del 4%, le era stata riconosciuta come malattia professionale l’epi-trocleite assegnando 002% di danno. Conglobando tutto in una unica pratica confermando un danno totale del 6%.
Relazione presentata INAIL Direzione Territoriale Bergamo Direttore Dr.ssa Santa Picone
L’avvenuta intossicazione del 07/02/2007 è certificata INAIL ( allegato n.1) “ è stata accertata una menomazione dell’integrità psico-fisica che non da diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti di intossicazione acuta da fuga di gas con negativit esami funzionali, eeg, rmn. Grado accertato 004%. Grado complessivo 004%.”
La letteratura scientifica medica è concorde nel sostenere che, in effetti, EEG e RMN sono negativi in caso di intossicazione da monossido e servono solo ad escludere la presenza di altre patologie. Mentre gli unici esami in grado di confermare o no la sussistenza di esiti da intossicazione sono i test psicometrici, cui mai sono stata sottoposta dai medici INAIL.
Numerose sono state le istanze presentate per ottenere il riconoscimento del maggior danno conseguente l’intossicazione da monossido e gas metano, (Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016 il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice ), ma nonostante il parere contrario di tutti i medici dei sindacati, ( INAS INCAS) in collegiale, i vari responsabili del procedimento INAIL hanno dato, senza motivazione a me conosciuta, parere negativo.
Si allega, a dimostrazione, ( allegato n.1) l’ultimo del 16/12/2016.
Tale conseguenze sono compatibili con una intossicazione da monossido, per i vari motivi espressi nella relazione della CTU del 19/giugno 2013. Scrivono i periti: “La dinamica degli eventi mostra infatti l’esistenza di un legame temporale ( criterio cronologico) … Le alterazioni cognitive osservate, infine, appaiono di maggior entità rispetto a quelle solitamente presenti nei quadri di alterazione dell’affettività e sono accumunabili a quelle più frequentemente riscontrate nei quadri di intossicazione da monossido … ( Hopkins – Woon 2006 …) “ Allegato n. 4
L’inizio della sindrome post intervallare è già evidenziato e dimostrato nel libretto sanitario tenuto in esclusiva dal medico competente. Scrive dr Gatti: “15 maggio 2007: lavanderia, intossicazione da CO per difetto di scarico essiccatoio e caldaia, con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche. L’invio a Medicina del Lavoro Bg. per idoneità. “ allegato n.2 e dalla medicina del lavoro ( allegato n. 3).
……………. , che attualmente mi ritiene “non in grado di svolgere … attività lavorativa” 07-05-2015. (allegato n.7)
Tramite il patronato INCA presentavo domanda di revisione all’’INAIL, che continuava nel suo atteggiamento di negazione.
Visto la risposta negativa dell’INAIL, mi sono rivolta all’INPS tramite l’INAS per ottenere, come consigliato a suo tempo dalla Medicina del Lavoro, almeno, l’invalidità civile. Sottoposta a visita, la commissione ASL certificava: “………………. in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica ( RM ENCEFALO 27-04-2010) della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015”. ( allegato n.5)
L’INAS presentava tale risposta all’INAIL, il 25- 11- 2015, con il certificato medico dr. Carminati attestante “ …………... Intossicazione da monossido di carbonio.”( allegato n. 8).
Ancora negativa la risposta INAIL: Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016 i sottoscritti collegialmente riuniti, dopo aver esaminato gli atti delle rispettive pratiche, concludono in maniera discorde che: esaminato il caso e tutta la documentazione agli atti, il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice, non possa essere casualmente correlato all’evento in oggetto. Discorda per parere avverso il Consulente del Patronato.”
Per poter ripetere la domanda di invalidità civile mi rivolgevo a dr. ………. esperto di camera iperbarica, consulente etico del Ministero della Sanità, che, vista la documentazione allegata, certificava il 25-02-2017 ( allegato n.6) : “ Valutata la documentazione presentatami … Il tipo di sintomatologia, il rapporto temporale con una intossicazione da monossido di carbonio la cui gravità, dipendente da diversi fattori ed in particolare dal tempo di esposizione o esposizioni ripetute, in presenza di una fonte di CO identificata ed in assenza di sintomi prima dell’incidente fanno porre diagnosi di sindrome post intervallare o più genericamente sequele da intossicazione da Monossido di Carbonio.”
Motivo per il quale mi rivolgevo all’INCA e dr. Gianpiero Cassina inoltrava la richiesta di revisione INAIL.
………….. Per cui si mantiene in cura. ( allegato n.8)”
Il giorno 21-06-2017 sono stata sottoposta a visita medico legale INAIL da dr. Luca Perugini. Primario della sede inail e sindacalista AMNIL.
Documenti presentati:
1- Certificazione INAIL riconoscimento infortunio di intossicazione monossido e gas metano, punteggio 4%. Tra la documentazione la lettera firmata da lei stessa riguardante il procedimento penale n. 23300/2014 del 15 gennaio 2016. Ed uno, tra i tanti verbali delle collegiali, attestante il discorde parere del medico del patronato. ( 16/12/2016.
2- Richiesta visita medicina del lavoro 15 maggio 2007 da parte del medico competente attestante l’inizio della sindrome post intervallare. Libretto di lavoro attestante l’infortunio, la situazione sanitaria pre-infortunio e l’inizio della sindrome post intervallare. Dal 30/03/2004 al 21/02/2008.
3- Relazione medicina lavoro BG. 16 luglio 2007
4- CTU………….. Attestante che il danno è compatibile con l’intossicazione. ( dr. Marco Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno). 19 giugno 2013
5- Risposta INPS attestante ……………..in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015
6- Relazione ………, esperto di medicina iperbarica, e consulente etico del ministero della Sanità. 25/02/2017
7- Certificazione ……..07/05/2015 e relazione della stessa al medico curante del 23/marzo 2017
8- Certificato medico dr. Carminati. INAS 25-11-15
9- RM ENCEFALO 27-04-2010
BG.21-06-2017 Firma per presa visione della documentazione. Direttore Dr.ssa Santa Picone …………………………………………………………………………………..
che si rifiuta di firmare.
La risposta INAIL alla domanda di aggravamento o revisione infortunio di intossicazione monossido e gas metano, con conseguente sindrome post intervallare è stata la seguente:
Patronato INCA uff. zonale: 010101
rif. pratica DAAA-2017-009735 n C6
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965,
n.1124 e successive modifiche, si comunica che :
LA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA RESTA CONFERMATA NELLA MISURA PRECEDENTEMENTE COMUNICATA ED E’ LA SEGUENTE:
esiti di fasciotomia per epitrocleite dx;
GRADO ACCERTATO: 002% grado complessivo: 002
Il PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI REVISIONE.
Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione dell’integrità psico-fisica allegando certificato medico ( art. 104 D.P.R. 1124)
bg 14\06\2017-06-30
Con quest’ultima, si sono permessi cioè di rimuovere gli inutili 4% assegnati per intossicazione monossido e gas metano, e confermati con sentenza giudiziaria ormai prescritta.
Questo perché l’INPS aveva certificato di competenza INAIL le conseguenze certificate: “ già riconosciuta INAIL 4%. Non di competenza.” Lasciando solo il punteggio per epitrocleite
Ora per poter ignorare tutto quanto hanno deciso che non c’è stato alcun infortunio. Dopo 10 anni e con sentenza passato in giudicato. Una truffa da parte dell’INAIL a danno di un lavoratore infortunato sul lavoro.
Questo è l’INAIL di Bergamo. Questa la giustizia italiana: non vale niente quindi le sentenze non sono da rispettare.
“Le dichiarazioni rese dal datore di lavoro nel verbale di denuncia di un infortunio, infatti, possono avere natura confessoria e, in particolare, possono essere usate contro di lui per affermarne la responsabilità in merito alla produzione del danno subito da un lavoratore (Corte di cassazione, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013).
Riguardo gli infortuni sul lavoro l'onere della prova grava parzialmente sul lavoratore, considerata la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza; quindi, l'infortunio, la sua entità e il nesso di causalità con l'attività lavorativa devono essere provati dal dipendente.
La prova, tuttavia, secondo i principi generali, può essere ricavata anche da una confessione del datore di lavoro; su questo punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio
La Suprema Corte ha infatti rilevato che, ai fini della valenza confessoria di una dichiarazione, è sufficiente che il dichiarante abbia piena conoscenza e consapevolezza dei contenuti di quello che afferma; non è, invece, necessario che siano conosciuti (e voluti) anche i potenziali effetti sfavorevoli di quello che si dichiara.
Il fatto che la dichiarazione sia breve e succinta, inoltre, non fa venire meno il carattere confessorio della dichiarazione: una prova può avere una minore o maggiore estensione, senza che l'eccessiva brevità possa far venir meno la sua rilevanza. Nella fattispecie il datore di lavoro (la denuncia è riportata nella parte in fatto di questo atto- pag……)
Pertanto, il giudicante avrebbe dovuto valutare quale prova dell’infortunio la suddetta denuncia, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo a parte resistente.
Si noti, tra l’altro, che lo stesso Tribunale di Bergamo (stesso giudice dott.ssa Bertoncini) ha condannato INAIL a riconoscere un punteggio per infortunio di cui in questione!
La sentenza è passata in giudicato.”
adriano53s@hotmail.com
Alla PROCURA DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
N.3029\17 R.G.N.R. mod.45
Alla D.ssa Maria Cristina
Rota F.F. piano 2 stanza n.10
Al Procuratore Generale di
Bg Dott. Walter Mapelli
Al GIP…………………………………………..
Opposizione alla richiesta di
archiviazione.
Pervenutaci la richiesta di
archiviazione il 22\06\2018 con la motivazione “i fatti esposti non
costituiscono notizia di reato” e
visionato il fascicolo il 25\06\2018, i sottoscritti denuncianti\querelanti
Ma Li fanno ferma opposizione a tale richiesta
per i seguenti motivi:
1-
Non si ritiene che
il non rispetto di una sentenza civile passata in giudicato non sia un reato.
2-
Non si ritiene che
non sia una truffa ai danni dell’INPS imputare a tale ente l’invalidità
conseguente un infortunio di intossicazione da monossido di carbonio sul lavoro
di competenza INAIL
3-
Che non ci sia
abuso di falso, abuso d’ufficio e di potere o di posizione dominante con
violazione art.3 e art.38 costituzione italiana. (
N. 93 SENTENZA 24 MAGGIO 1977 Deposito in cancelleria: 30 maggio 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 dell'8 giugno 1977. Pres. ROSSI - Rel.
AMADEI
)
4-
Per aver violato
l’art. 361 codice penale per non aver segnalato all’autorità giudiziaria la
notizia criminis dell’avvenuto infortunio di intossicazione da monossido di
carbonio, nonostante 10 giorni di ospedale ed ulteriori 70 giorni di inabilità
assoluta.
5-
Che non vi sia
violazione del D.P.R. n.1124 del 1965,a rt.83 comma 8 e D.Lgs n.38 del 2000
art.13 commi 4 e 7 in relazione all’art.38 Cost, comma 2.
(Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 17.1.2018 n. 1048)
6-
Dalla visione del
fascicolo non risulta effettuata alcuna delle indagini richieste. Motivo per il
quale si chiede al Procuratore Generale di sostituirsi al PM.
Si richiede al GIP di
ordinare al Pubblico Ministero” di formulare
l’imputazione qualora ritenga esaustive le prove già presentate e fissare
l’udienza camerale o, in caso negativo, di ordinare le indagini richieste e non
eseguite.
Quando anche i PM affermano che non è reato non rispettare una sentenza passata in giudicato, lo stato di diritto non esiste. Esiste soltanto un sistema giudiziario fascistoide e la polizia a suo servizio non diventa altro che una banda armata, uno squadrone della morte.
Il diplomatico gioco al pin pong tra istituzioni ( INAIL, INPS, SINDACATI, GIUSTIZIA... impone al cittadino l'uso dell'arma del terrore. Non basta più il ricorrere ai tribunali amministrativi, alle commissioni, ai sindacati, ai giudici: è TUTTO UNA PRESA PER I FONDELLI, PER IL CULO, DIREBBE QUALCUNO. Oggi serve l'arma del terrore. E' necessario attivare la guerra asimmetrica e colpire un qualsiasi cittadino, che si ritiene innocente, ed innocente non è. Ed in una società tecnologicamente avanzata e, quindi, molto fragile, eludere i controlli, la polizia, l'esercito, i droni, le telecamere e colpire.
Una società civile che non ammette la giustizia è una società che deve morire.
Bg 27\07\2018
n.3029\17 R.G.P. P.M. Mod. 45
Spett. Dott.ssa
Ilaria Sanesi: Stanza n. 220. Tel: 035/4120873.
MEMORIA PER CAMERALE INAIL 25 settembre 2019
A seguito della richiesta
all’INAIL di riconoscimento della “ sindrome post intervallare” come conseguenza
del infortunio da intossicazione da monossido e metano, (
infortunio già riconosciuto INAIL n. 506579680 del 07-02-2007,
l’INAIL dopo aver visionato e messo agli
atti la seguente risposta INPS, riportata qui integralmente:
DOMANDA INVALIDITA’ CIVILE
“Data visita:
9\7\2015 Data definizione 9\7\2015
Tipo accertamento:
ambulatoriale\primo accertamento
Data domanda
15\06\2015 N. Domanda: 3930674009282
Tipo domanda:
invalidità civile. LA8D952T Data nascita: 64 Luogo di nascita: Gg.)
Stato civile:
Coniugato\a
Residenza: )
Documento di riconoscimento: Carta di Identità A
Comune ---
Attività lavorativa--- Altro---
Dati anamnestici:
Già riconosciuta INAIL 4% - infortunio sul lavoro intossicazione da CO con
successiva comparsa di sintomatologia polimorfa ( atassia, cefalea
frontalesubcontinua, sindrome vertiginosa) d......................insorti in correlazione all’evento la cui sintomatologia
non appare negli anni essere stata modificata dalla terapia medica intrapresa ed
assunta in maniera adeguata
Esame obiettivo:---
Accertamenti disposti:---
Documentazione acquisita:
consulenza tecnica ...............l 19-6-2013 – Referto ...... 7\5\2015- Verbale
INAIL 4\2008 e 10\2009 – referto medicina lavoro-
Diagnosi:
Disturbo............................ in esiti di infortunio lavorativo
intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata
destra ( non di competenza)), “
E, nonostante la certificazione
dr.ssa ... del 7\5\2015, dirigente medico Azienda Ospedaliera................,
cui sono in carico “
Si ritiene la paziente non in grado di
svolgere alcuna attività lavorativa.”
Nonostante la certificazione Dr. Gisi di esperto di
rianimazione e camera iperbarica, consulente etico del mi nistero di Sanità, di
“sindrome post intervallare da intossicazione da monossido”
( L’INAIL) EMETTEVA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:
“ Il presente provvedimento viene emesso a seguito di revisione. E’ stato
accertato un miglioramento delle sue condizioni. La menomazione della integrità
psico.fisica è la seguente:
esiti fasciotomia per epitrocleite dx
grado accertato002%; grado complessivo 002%
Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla
menomazione dell’integrità psicofisica allegando certificato medico.
Il responsabile del provvedimento
Vanoli Agostino”
Con questo provvedimento,
l’INAIL, rimuoveva la percentuale del 4% conseguenza dell’intossicazione,
ma la
rimuoveva solo dopo che la commissione ASL aveva negato l’invalidità civile
ritenendola non di competenza INPS, ma INAIL e chiusa la pratica.
Il ricorso, tramite medico del
sindacato, e la collegiale conseguente, è stato vano: l’INAIL confermava la
rimozione del 4%. L’indagine amministrativa INAIL aveva accertato e certificato
l’infortunio di intossicazione da fumi accaduto sul luogo di lavoro durante
l’orario di lavoro ed aveva riconosciuto alla sottoscritta un danno permanente
quantificandolo al 4%. Tale
percentuale, 4%, è stata poi confermata da sentenza civile, giudice Monica
Bertoncini, passata in giudicato. (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c)
Numerosi e vani sono state le
richieste fatte all’INAIL per farmi riconoscere la gravità delle conseguenze
dell’intossicazione da monossido. L’Inail ha sempre riconfermato il 4% di danno,
rimuovendolo solo quanto l’INPS gli ha addebitato le conseguenze, con grave
violazione del giudicato e truffa ai danni dell’INPS e della sottoscritta.
La sintomatologia che mi
costrinse ad accedere al servizio... presso il quale sono ancora in carico, è
presente sin dai primi giorni. Come da
certificati medici persiste disabilità ed incapacità lavorativa al 75%
riconosciuta dalla commissione ASL per l’INPS ed addebitata all’INAIL e mi
chiedo come l’INAIL abbia potuto certificare un miglioramento.
Ora, non si tratta solo di
denuncia querela riconducibile a controversia civilistica di carattere
previdenziale (giudizio di ottemperanza? Non è una sentenza amministrativa la
sentenza non rispettata, ma del giudice del lavoro), ma anche di reati di
competenza penale:
1-
La rimozione del 4% di indennizzabilità da infortunio sul lavoro attribuiti da
una sentenza passata in giudicato, per non riconoscerne le conseguenze
invalidanti ed addebitarle all’INPS, è un reato che compete al PM nell’esercizio
delle sue funzioni.
2-
-L’INAIL certifica il falso
( falsità ideologica per l’art.481 c.p )
,
in atto pubblico
rimuovendo il 4%, danno permanente di percentuale inferiore alla soglia
indennizzabile, un miglioramento, contrariamente alla certificazione ASL di
invalidità e disabilità, contrariamente
la certificazione dr. M...esi, contrariamente la certificazione .......) e
contrariamente la certificazione della commissione ASL per l’INPS,
contrariamente alla certificazione di tutti i medici del sindacato che hanno
fatto la collegiale.. ( tutti i documenti sono in possesso Inail ed agli atti di
questo procedimento).
3-
Per ben 10 accessi, l’INAIL, ha
confermato il 4% di danno, ma, solo dopo che l’INPS addebitava loro le
conseguenze, rimuoveva, senza accertamenti e motivazioni , il 4%. Le conseguenze
dell’infortunio sono: un danno all’integrità psicofisica ed il 75% di invalidità
lavorativa. Configurando il
reato di abuso di potere, disciplinato dall'art. 323 c.p.
Reato doloso compiuto allo scopo specifico di recar danno sia alla sottoscritta
che all’INPS. Configurando il reato di
omissione di atti di ufficio. Infatti la sussistenza di una struttura
amministrativa gerarchicamente organizzata quale è l’INAIL, fa si che il reato
sussista allorquando i poteri spettanti alla dipendente, dirigente non
vengano da questa esercitati nei limiti dell'incarico ricevuto dalla struttura
di appartenenza: l'omissione di atti
di ufficio si è realizzata in quanto
la dipendente Santa Picone non si è attenuta
alla Mission, alle istruzioni impartite dall'Istituto in accordo con
l’INPS sulle modalità di svolgimento dell'attività.
4-
La sottoscritta denuncia quindi il vizio di motivazione da parte della
dirigente Santa Picone responsabile INAIL Bg. che non ha effettuato il raffronto
tra la situazione accertata con la sentenza passata in giudicato e la situazione
accertata al momento della revisione. La procedura di revisione doveva essere
legata ad un miglioramento verificatosi dopo la sentenza passata in giudicato,
pena la violazione del giudicato e non per addebitare all’INPS le conseguenze
dell’Infortunio. L’art 137 T.U.
stabilisce che “La misura di inabilità da malattia conseguente un infortunio
lavorativo può essere riveduta su domanda del titolare o per disposizione
dell’Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare purché, quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dal infortunio. La percentuale del danno
può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell’attitudine al lavoro. La stessa norma prescrive i termini entro i
quali è possibile chiedere o disporre la revisione: (cfr SSUU n. 6402/2005,
24702/2013) “in tema di revisione di
infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale
del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura
inferiore a quello provocato dall’infortunio i cui postumi sono consolidati. Il
giudicato, infatti, copre l’indennizzabilità dell’infermità, ovvero la
qualificazione della medesima in termini di malattia post infortunio, ma non
anche il grado di invalidità conseguente essendo questo suscettibile di
variazioni nel tempo come disciplinato dall’art. 137 T.U. (cfr. Cass. n.
7670/2002).
Ma non c’è alcun
documento INAIL in base al quale è stato accertato un miglioramento della
patologia ed il grado di invalidità, anzi la documentazione dimostra addirittura
il contrario. Va osservato
che in base all’art. 38 Cost. per le ricadute derivanti dagli infortuni sul
lavoro la tutela che si concretizza poi, sul piano fattuale, con la
realizzazione di un interesse pubblico a che si garantiscono mezzi adeguati alle
esigenze di vita a quei lavoratori che finiscono per essere colpiti da eventi
lesivi a causa dell’attività lavorativa spiegata. Conclusione questa che trova
conforto nell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha sovente
riconosciuto una indisponibilità degli interessi in materia previdenziale o
assistenziale, rinvenibile, ad esempio, in materia di diritti alle prestazioni
della assicurazione obbligatoria ritenuti costituzionalmente protetti ex art. 3
Cost. (cfr. al riguardo Cass. 1 marzo 2001, n. 2939)
5-
La responsabilità penale è personale ed il dato oggettivo è stato ampliamente
dimostrato. Per quanto riguarda il dato soggettivo c’è da dire che è impensabile
che un dirigente INAIL non sia a conoscenza delle norme che regolano la materia
e che non abbia saputo, visto che era stato anche avvisato, che incorreva in
reati penali.
In conclusione:
non si tratta in modo assoluto soltanto di una questione da sottoporre al
giudice dell’ottemperanza, ma anche di reati di competenza penale per violazione
di giudicato di sentenza del giudice del lavoro, per violazione di articoli
costituzionali, per violazione della Mission stessa dell’INAIL, per violazione
dei protocolli esistenti tra Inail ed INPS,
per truffa ai danni dell’INPS e truffa ai miei danni: obbligandomi, dopo
essere resa disabile, inabile ed indigente da un infortunio lavorativo, ad un
costoso e lungo percorso giudiziario, senza motivazione alcuna se non per abuso
d’ufficio e di posizione dominante.
Il PM incaricato delle indagini,
per contro, non ha effettuato alcuna indagine, non ha richiesto all’INAIL alcun
documento riguardante visite e o collegiali volte a dimostrare un miglioramento,
non ha richiesto alla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro copia del
verbale dell’inchiesta amministrativa per infortunio sul lavoro per inabilità
superiore ai 30 giorni (D.P.R. n. 1124/1965), mai rilasciata alla sottoscritta,
limitandosi a iscrivere la denuncia
querela a mod.45 per poi richiedere l’archiviazione senza indagine alcuna. Di
qui la richiesta di avocazione al procuratore la cui risposta è allegata.
Si richiede al GIP, qualora
ritenesse i reati provati e rilevabili dal GIP stesso, di ordinare al PM di
disporre l’iscrizione a mod.21, di effettuare le indagini richieste o di
procedere con l’imputazione ad verso la dirigente INAIL di Bg. Santa Picone.
Risultato opposizione: archiviazione.
COMMENTO: Per la procura di Bg. la violazione di giudicato, in
violazione dell'art.3 della Costituzione che certifica la certezza del diritto,
non
ALLEGATI:
-
Risposta procuratore
generale della repubblica, procura generale di Brescia, Dr. Gian Paolo Volpe –
Sost.