INAIL BG     REATO DI TORTURA        INDEX

GIUSTIZIA? Una esosa puttana: accomodatevi.

Leggi, decreti… creano infiniti numeri cui richiamarsi per far valere il diritto, una probabilità psicanalitica tra la quale districarsi all’infinito, annullando e concedendo ai giudici, giudici? La possibilità di annullare la verità e le certezze del diritto.

E’ del tutto inutile chiedere giustizia. Liberatela dal libero convincimento, dalla furbizia, dalla non voglia di impegnarsi o dall’incapacità dei giudici;

liberatela dalla capacità contorta degli avvocati;

liberatela dalla certezza pseudo-scientifica dei professori, dei tecnici, dei CTU

liberatela…  verità fattuali, verità storiche non saranno mai addebitate alle elites, ai colletti bianchi, allo stato.

Se si entra nel supermercato denominato “ GIUSTIZIA” gestito ed offerto dallo stato italiano per mezzo dei giudici addetti alla scelta delle merci dopo aver consultato CTU che certificano l’origine doc, dop…e fatta assaggiare ai migliori avvocati vi chiedono un assegno in bianco prima di uscire con il carrello vuoto.

Ed è questo che l’apparato giudiziario vuole: lasciare che la bella giustizia sia la puttana a loro disposizione e poterla esporre  in vetrina come la vergine più bella a favore del popolo.

Forse hanno ragione i delinquenti: lo stato non esiste.

Ma veniamo ai fatti:      

n.3029\17 R.G.P. P.M. Mod. 45

All’udienza camerale di opposizione, il GIP non è piu la Dott.ssa Ilaria Sanesi, ma dr. Vito Iacopino.

Il seguente documento viene acquisito agli atti.

Obiezioni

REATO AMMINISTRATIVO O PENALE? GIUDICE DI COMPETENZA.

Vero che per l’art. 442 cpc la controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è di competenza del giudice civile, ma è pur vero che le azioni usate per perseguire il risultato ad verso l’art.38 comma 2 costituzione, sono reati di competenza penale. Motivo per il quale non può essere fatto valere l’articolo 442 Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Nel caso in questione, non c’è controversia previdenziale ( danno e causa sono già stati accertati), ma di attribuzione all’Ente.

Dietro tutto quanto c’è un disegno criminale, iniziato il giorno stesso dell’infortunio lavorativo, fatto di omissioni, connivenze, impedimenti, depistaggi, violazioni di legge … che sarebbero di competenza dell’antimafia..

 Reato violazione di giudicato: - violare il giudicato incide con il principio di certezza del diritto garantito dall'art. 3 della Costituzione. Ed è di competenza del PM ( art. 338 cpp)

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti D.Lgs. 231 –  Soggetti, giurisdizione e competenza.  Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001Sezione II  Soggetti, giurisdizione e competenza.

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale:

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1- L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che  questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2- L’illecito penale comporta ed integra la messa in pericolo di un bene giuridico sottoposto a tutela da parte del ordinamento, nel quadro dei valori costituzionali.

Reato di truffa: E’ prevista la responsabilità penale dell’Ente in relazione al tipo di reati commessi la truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico.

Reato di falso in atti di ufficio: I medici legali INAIL hanno certificato e certificano il falso in atti pubblici: La presunzione legale sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa  e l’insorgere di una determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali c.d. tabellate,  laddove la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la tabella redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare la prova del nesso di causalità sul terreno assicurativo Inail, così che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (così Cass. n. 23653/2016).

OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO INAIL: Il danno alla salute conseguito, causato dall’inadempimento della datrice di lavoro in termini di art. 2087 c.c.,  non è stato accertato dall’INAIL, nonostante l’indagine amministrativa. I documenti acquisiti, vedi prova dei fumi, deponeva per la responsabilità del datore di lavoro.  E neppure ha dato inizio all’azione penale prevista.  La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbigene investe il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch’esse tabellate).  La sig. Lanfranchi ha dimostrato la concreta esposizione al rischio ambientale e la sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso.

Nell’evoluzione in peius della malattia professionale, delle proiezioni temporali dei danni derivati da infortunio, il discrimine è rappresentato dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu dell’infortunio a fronte del carattere subdolo dell’evoluzione lenta della malattia (Corte cost. n. 351/1991.

L’I.N.A.I.L. doveva e deve provare una diagnosi differente, ossia deve fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extra-lavorativi, con la precisazione che l’idoneità a superare l’efficacia della prova presuntiva richiede che tale elemento probatorio attinga a fattori causali dodati di efficacia esclusiva.

L’origine della malattia professionale, ( nonostante sia tabellata) la prova della causa di lavoro gravata sulla parte attrice in applicazione del generale principio della vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c. è stata dimostrata dallo stesso INAIL, pur non necessaria.

 

Il nesso causale, l’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, la natura professionale della malattia, la tipologia delle lavorazioni svolte, la natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, la durata della prestazione lavorativa e l’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia, sono evidenti sono state certificate dalla stessa datrice di lavoro e dal medico competente.

 Capacità lavorativa residua:

L’INAIL non ha mai considerato il concetto di  capacità  lavorativa  generica, ne ha sottoposta l’infortunata a test di valutazione. Il 4% potrebbe aver leso oltre la capacità specifica al lavoro, anche la capacità ad un qualsiasi lavoro.

 

Assoluta autonomia dell'azione civile rispetto al parallelo processo penale.

Obbligare un infortunato a ricorre ad un giudizio civile è elusivo, visto la durata ed i costi, di giustizia.

Bg 25\09\2019

LA DENUNCIA QUERELA è STATA ARCHIVIATA

Dr. Vito Iacopino si ritira in camera di consiglio e ne fuoriesce dopo qualche minuto con l’ordinanza di archiviazione.  (  la pubblicherò appena ne sarò in possesso).

Due sono i punti essenziali:

1-     afferma, erroneamente, che al momento dei fatti la dr.ssa Santa Picone non era più la dirigente dell’INAIL Bg. Se avesse osservato attentamente le date dei documenti, il nuovo dirigente INSAIL Bg dr. Virgilio Villanova, ha preso servizio il 01\09\2017 mentre la rimozione del 4% passato in giudicato, se avesse controllato il certificato INAIL che lo attesta, è del 07\09\2016 quando la dr.ssa Santa Picone era ancora la responsabile INAIL.

2-     Poiché la sentenza civile della giudice del lavoro dr.ssa Monica Bertoncini  ( sentenza passata in giudicato) aveva confermato il 4% a fronte di una domanda del sindacato del 20% l’INAIL aveva il diritto di rimuovere il 4%.

TRUFFA INAIL A  DANNO DEL LAVORATORE INFORTUNATO

ANCHE LA GIUSTIZIA E' UNA TRUFFA: Decreti, leggi, costituzione non valgono per i giudici ed i colletti bianchi. Consiglio ai cittadini italiani di non ricorrere a giustizia ed agli avvocati: saranno portati al fallimento.

doppia faccia inail.jpg

Il modus operandi INAIL di Bergamo, qualora un giudice onesto volesse ficcarci il naso, è penalmente perseguibile. La dirigenza INAIL, infatti, pur di fronte ad evidenze certificate, costringe l’infortunato a ricorrere alla via giudiziaria, sindacato e finanza permettendo. Si ricorda, che la via giudiziaria è tortuosa, lunga e dall’esito incerto. E prima bisogna fare una collegiale tra medico del sindacato e medico INAIL, la cui risposta è sempre in favore dell’INAIL nonostante il parere contrario del medico del sindacato.

In questo caso, in violazione dell’art.28 convenzione ONU recepito dal governo italiano nel marzo 2009, in violazione dell’art. 38 comma primo che stabilisce il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale per ogni cittadino dichiarato inabile al lavoro INAIL ed INPS giocano al rinpallo.

Tutti gli attori che devono decidere si conoscono tra di loro e tra cavilli e favori indirizzano il risultato finale.

Ricorrere alla suprema corte?

Per farlo occorre che nel ricorso ci sia autosufficienza e completezza. Occorre applicare il principio di deduzione ed allegazione della prova. La contestazione della CTU deve essere precisa, indicarne i motivi di dissenso e non deve essere solo un mero dissenso.

Ossia è necessario portare prova della evidente devianza dalle comuni nozioni tecniche e scientifiche. Occorre citare testi della dottrina e dei principi generali e scientifici che consentano di individuare la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica. Intanto passano gli anni e si arriva alla prescrizione. E ci si chiede: perché i giudici di prima istanza e di appello non hanno visto tali devianze? Qual è il gioco nascosto?

A nulla valgono prove e certificazione di terzi, di medici competenti, di medici del sistema Sanitario Nazionale. Dall’alto della loro posizione decidono che tali medici sono tutti degli incompetenti. Sul trono, infatti, ci sono i medici legali INAIL, i CTU che sotto lo’ala protettrice di giudici incompetenti, sanno di non dover mai rispondere delle loro reali responsabilità.

L’INAIL, una volta ricevuta segnalazione di infortunio, concede per grazia il minimo punteggio, che non da adito a nulla. Quindi chiude la pratica ed affida l’infortunato alle cure dell’INPS, il quale non da’ nulla se non raggiungi un’alta percentuale di danno.

A nulla servono leggi ed accordi.

Nel caso in questione n   pratica : DAAA-2017-009735   C6,  furbescamente affermano: “La menomazione dell’integrità psico-fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata ed è la seguente:

esiti di fasciotomia 002%  grado complessivo 002%.” Mentre era stato richiesto dal medico INCA il riconoscimento della sindrome post intervallare da intossicazione da monossido di carbonio.

La storia: Dopo il riconoscimento  dell’intossicazione con danno del 4%, le era stata riconosciuta come malattia professionale l’epi-trocleite assegnando 002% di danno. Conglobando tutto in una unica pratica confermando un danno totale del 6%.

Relazione presentata INAIL Direzione Territoriale Bergamo  Direttore Dr.ssa Santa Piconesanta picone.jpg

 

L’avvenuta  intossicazione del 07/02/2007 è certificata INAIL  ( allegato n.1) “ è stata accertata una menomazione dell’integrità psico-fisica che non da diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il  minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti di intossicazione acuta da fuga di gas con negativit esami funzionali, eeg, rmn. Grado accertato 004%. Grado complessivo 004%.”

La letteratura scientifica medica è concorde nel sostenere che, in effetti, EEG e RMN sono negativi in caso di intossicazione da monossido e servono solo ad escludere la presenza di altre patologie. Mentre gli unici esami in grado di confermare o no la sussistenza di esiti da intossicazione sono i test psicometrici, cui mai sono stata sottoposta dai  medici INAIL.

Numerose sono state le istanze presentate per ottenere il riconoscimento del maggior danno conseguente l’intossicazione da monossido e gas metano, (Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016  il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice ), ma nonostante il parere contrario di tutti i medici dei sindacati, ( INAS INCAS) in collegiale, i vari responsabili del procedimento INAIL hanno dato, senza motivazione a me conosciuta, parere negativo.

Si allega, a dimostrazione, ( allegato n.1) l’ultimo del 16/12/2016.

Tale conseguenze sono compatibili con una intossicazione da monossido, per i vari motivi espressi nella relazione della CTU del 19/giugno 2013. Scrivono i periti: “La dinamica degli eventi mostra infatti l’esistenza di un legame temporale ( criterio cronologico) …  Le alterazioni cognitive osservate, infine, appaiono di maggior entità rispetto a quelle solitamente presenti nei quadri di alterazione dell’affettività e sono accumunabili a quelle più frequentemente riscontrate nei quadri di intossicazione da monossido …  ( Hopkins – Woon 2006 …) “ Allegato n. 4

L’inizio della sindrome post intervallare è già evidenziato e dimostrato nel libretto sanitario tenuto in esclusiva dal medico competente. Scrive dr Gatti: “15 maggio 2007:  lavanderia, intossicazione da CO per difetto di scarico essiccatoio e caldaia, con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche. L’invio a Medicina del Lavoro Bg. per idoneità.allegato n.2  e  dalla medicina del lavoro ( allegato n. 3).

……………. , che  attualmente mi ritiene “non in grado di svolgere … attività lavorativa”  07-05-2015.  (allegato n.7)

Tramite il patronato INCA presentavo domanda di revisione all’’INAIL, che continuava nel suo atteggiamento di negazione.

Visto la risposta negativa dell’INAIL, mi sono rivolta all’INPS tramite l’INAS per ottenere, come consigliato a suo tempo dalla Medicina del Lavoro, almeno, l’invalidità civile. Sottoposta a visita, la commissione ASL certificava: “……………….  in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica ( RM ENCEFALO 27-04-2010)  della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015”. ( allegato n.5)

L’INAS presentava tale risposta all’INAIL, il 25- 11- 2015,  con il certificato medico dr. Carminati attestante “ …………... Intossicazione da monossido di carbonio.”( allegato n. 8).

Ancora negativa la risposta INAIL:  Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016  i sottoscritti collegialmente riuniti, dopo aver esaminato gli atti delle rispettive pratiche, concludono in maniera discorde che: esaminato il caso e tutta la documentazione agli atti, il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice, non possa essere casualmente correlato all’evento in oggetto. Discorda per parere avverso il Consulente del Patronato.”

Per poter ripetere la domanda di invalidità civile mi rivolgevo a dr. ………. esperto di camera iperbarica, consulente etico del Ministero della Sanità, che, vista la documentazione allegata, certificava il 25-02-2017 ( allegato n.6) : “ Valutata la documentazione presentatami … Il tipo di sintomatologia, il rapporto temporale con una intossicazione da monossido di carbonio la cui gravità, dipendente da diversi fattori ed in particolare dal tempo di esposizione o esposizioni ripetute, in presenza di una fonte di CO identificata ed in assenza di sintomi prima dell’incidente fanno porre diagnosi di sindrome post intervallare o più genericamente sequele da intossicazione da Monossido di Carbonio.”

Motivo per il quale mi rivolgevo all’INCA e dr. Gianpiero Cassina inoltrava la richiesta di revisione INAIL.

………….. Per cui si mantiene in cura. ( allegato n.8)”

Il giorno 21-06-2017 sono stata sottoposta a visita medico legale INAIL da dr. Luca Perugini. Primario della sede inail e sindacalista AMNIL.

Documenti presentati:

1-      Certificazione INAIL riconoscimento infortunio di intossicazione monossido e gas metano, punteggio 4%.  Tra la documentazione la lettera firmata da lei stessa riguardante il procedimento penale n. 23300/2014 del 15 gennaio 2016.  Ed uno, tra i tanti verbali delle collegiali, attestante il discorde parere del medico del patronato. ( 16/12/2016.

2-      Richiesta visita medicina del lavoro 15 maggio 2007 da parte del medico competente attestante l’inizio della sindrome post intervallare. Libretto di lavoro attestante l’infortunio, la situazione sanitaria pre-infortunio e l’inizio della sindrome post intervallare.  Dal 30/03/2004 al 21/02/2008.

3-      Relazione medicina lavoro BG. 16 luglio 2007

4-      CTU………….. Attestante che il danno è compatibile con l’intossicazione. ( dr. Marco Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno). 19 giugno 2013

5-      Risposta INPS attestante ……………..in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015

6-      Relazione ………, esperto di medicina iperbarica, e consulente etico del ministero della Sanità. 25/02/2017

7-      Certificazione ……..07/05/2015 e relazione della stessa al medico curante del 23/marzo 2017

8-      Certificato medico dr. Carminati. INAS 25-11-15

9-      RM ENCEFALO 27-04-2010

 BG.21-06-2017 Firma per presa visione della documentazione. Direttore Dr.ssa Santa Picone  …………………………………………………………………………………..

che si rifiuta di firmare.

 

La risposta INAIL alla domanda di aggravamento o revisione infortunio di intossicazione monossido e gas metano, con conseguente sindrome post intervallare è stata la seguente:

Patronato INCA uff. zonale: 010101

rif. pratica DAAA-2017-009735 n C6

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965,

n.1124 e successive modifiche, si comunica che :

LA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA RESTA CONFERMATA NELLA MISURA PRECEDENTEMENTE COMUNICATA ED E’ LA SEGUENTE:

esiti di fasciotomia per epitrocleite dx;

GRADO ACCERTATO: 002%   grado complessivo: 002

Il PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI REVISIONE.

Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione dell’integrità psico-fisica allegando certificato medico ( art. 104 D.P.R. 1124)

 

bg 14\06\2017-06-30

 

Con quest’ultima, si  sono permessi cioè di rimuovere gli inutili 4% assegnati per intossicazione monossido e gas metano,  e confermati con sentenza  giudiziaria ormai prescritta. 

Questo perché l’INPS aveva certificato di competenza INAIL  le conseguenze certificate: “ già riconosciuta INAIL 4%. Non di competenza.” Lasciando solo il punteggio per epitrocleite

Ora per poter ignorare tutto quanto hanno deciso che non c’è stato alcun infortunio. Dopo 10 anni e con sentenza passato in giudicato. Una truffa da parte dell’INAIL a danno di un lavoratore infortunato sul lavoro.

Questo è l’INAIL di Bergamo. Questa la giustizia italiana: non vale niente quindi le sentenze non sono da rispettare.

“Le dichiarazioni rese dal datore di lavoro nel verbale di denuncia di un infortunio, infatti, possono avere natura confessoria e, in particolare, possono essere usate contro di lui per affermarne la responsabilità in merito alla produzione del danno subito da un lavoratore (Corte di cassazione, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013).
Riguardo gli infortuni sul lavoro l'onere della prova grava parzialmente sul lavoratore, considerata la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza; quindi, l'infortunio, la sua entità e il nesso di causalità con l'attività lavorativa devono essere provati dal dipendente.

La prova, tuttavia, secondo i principi generali, può essere ricavata anche da una confessione del datore di lavoro; su questo punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013, ha sostenuto che la confessione può essere ricavata anche dalla denuncia di infortunio presentata all'Inail al momento del sinistro.

La Suprema Corte ha infatti rilevato che, ai fini della valenza confessoria di una dichiarazione, è sufficiente che il dichiarante abbia piena conoscenza e consapevolezza dei contenuti di quello che afferma; non è, invece, necessario che siano conosciuti (e voluti) anche i potenziali effetti sfavorevoli di quello che si dichiara.

Il fatto che la dichiarazione sia breve e succinta, inoltre, non fa venire meno il carattere confessorio della dichiarazione: una prova può avere una minore o maggiore estensione, senza che l'eccessiva brevità possa far venir meno la sua rilevanza. Nella fattispecie il datore di lavoro (la denuncia è riportata nella parte in fatto di questo atto- pag……)

Pertanto, il giudicante avrebbe dovuto valutare quale prova dell’infortunio la suddetta denuncia, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo a parte resistente.

Si noti, tra l’altro, che lo stesso Tribunale di Bergamo (stesso giudice dott.ssa Bertoncini) ha condannato INAIL a riconoscere un punteggio per infortunio di cui in questione!

La sentenza è passata in giudicato.”

 

 regalo inail al popolo

adriano53s@hotmail.com

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO            N.3029\17 R.G.N.R. mod.45

 

Alla D.ssa Maria Cristina Rota  F.F. piano 2 stanza n.10

Al Procuratore Generale di Bg Dott. Walter Mapelli

Al GIP…………………………………………..

 

 

Opposizione alla richiesta di archiviazione.

 

Pervenutaci la richiesta di archiviazione il 22\06\2018 con la motivazione “i fatti esposti non costituiscono notizia di reato”  e visionato il fascicolo il 25\06\2018, i sottoscritti denuncianti\querelanti Ma Li fanno ferma opposizione a tale richiesta  per i seguenti motivi:

 

1-    Non si ritiene che il non rispetto di una sentenza civile passata in giudicato non sia un reato.

2-    Non si ritiene che non sia una truffa ai danni dell’INPS imputare a tale ente l’invalidità conseguente un infortunio di intossicazione da monossido di carbonio sul lavoro di competenza INAIL, rimuovendo la percentuale di danno determinata da sentenza passata in giudicato, per non rispondere delle conseguenze.

3-    Che non ci sia abuso di falso, abuso d’ufficio e di potere o di posizione dominante con violazione art.3 e art.38 costituzione italiana. ( N. 93 SENTENZA 24 MAGGIO 1977 Deposito in cancelleria: 30 maggio 1977. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 dell'8 giugno 1977. Pres. ROSSI - Rel. AMADEI )

4-    Per aver violato l’art. 361 codice penale per non aver segnalato all’autorità giudiziaria la notizia criminis dell’avvenuto infortunio di intossicazione da monossido di carbonio, nonostante 10 giorni di ospedale ed ulteriori 70 giorni di inabilità assoluta.

5-    Che non vi sia violazione del D.P.R. n.1124 del 1965,a rt.83 comma 8 e D.Lgs n.38 del 2000 art.13 commi 4 e 7 in relazione all’art.38 Cost, comma 2. (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 17.1.2018 n. 1048)

6-    Dalla visione del fascicolo non risulta effettuata alcuna delle indagini richieste. Motivo per il quale si chiede al Procuratore Generale di sostituirsi al PM.

 

Si richiede al GIP di ordinare al Pubblico Ministero” di formulare l’imputazione qualora ritenga esaustive le prove già presentate e fissare l’udienza camerale o, in caso negativo, di ordinare le indagini richieste e non eseguite.

 Pubblichero presto la risposta del procuratore generale.

Intanto:

Quando anche i PM affermano che non è reato non rispettare una sentenza passata in giudicato, lo stato di diritto non esiste. Esiste soltanto un sistema giudiziario fascistoide e la polizia a suo servizio non diventa altro che una banda armata, uno squadrone della morte.

Il diplomatico gioco al pin pong tra istituzioni ( INAIL, INPS, SINDACATI, GIUSTIZIA... impone al cittadino l'uso dell'arma del terrore. Non basta più il ricorrere ai tribunali amministrativi, alle commissioni, ai sindacati, ai giudici: è TUTTO UNA PRESA PER I FONDELLI, PER IL CULO, DIREBBE QUALCUNO. Oggi serve l'arma del terrore. E' necessario attivare la guerra asimmetrica e colpire un qualsiasi cittadino, che si ritiene innocente, ed innocente non è. Ed in una società tecnologicamente avanzata e, quindi, molto fragile,  eludere i controlli, la polizia, l'esercito, i droni, le telecamere e colpire.

Una società civile che non ammette la giustizia è una società che deve morire.

Bg 27\07\2018

Fissata, dal GIP, udienza camerale per settembre 2019. 

n.3029\17 R.G.P. P.M. Mod. 45

Spett. Dott.ssa Ilaria Sanesi: Stanza n. 220. Tel: 035/4120873.

MEMORIA PER CAMERALE INAIL 25 settembre 2019

 

A seguito della richiesta all’INAIL di riconoscimento della “ sindrome post intervallare” come conseguenza del infortunio da intossicazione da monossido e metano, ( infortunio già riconosciuto INAIL n. 506579680 del 07-02-2007,  l’INAIL dopo aver visionato e messo agli atti la seguente risposta INPS, riportata qui integralmente:

DOMANDA INVALIDITA’ CIVILE

“Data visita: 9\7\2015 Data definizione 9\7\2015

Tipo accertamento: ambulatoriale\primo accertamento

Data domanda 15\06\2015 N. Domanda: 3930674009282

Tipo domanda: invalidità civile. LA8D952T Data nascita: 64 Luogo di nascita: Gg.)

Stato civile: Coniugato\a

Residenza: )

Documento di riconoscimento: Carta di Identità A

Comune --- Attività lavorativa--- Altro---

Dati anamnestici: Già riconosciuta INAIL 4% - infortunio sul lavoro intossicazione da CO con successiva comparsa di sintomatologia polimorfa ( atassia, cefalea frontalesubcontinua, sindrome vertiginosa) d......................insorti in correlazione all’evento la cui sintomatologia non appare negli anni essere stata modificata dalla terapia medica intrapresa ed assunta in maniera adeguata

Esame obiettivo:--- Accertamenti disposti:---

Documentazione acquisita: consulenza tecnica ...............l 19-6-2013 – Referto ...... 7\5\2015- Verbale INAIL 4\2008 e 10\2009 – referto medicina lavoro-

Diagnosi: Disturbo............................ in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata destra ( non di competenza)), “

E, nonostante la certificazione dr.ssa ... del 7\5\2015, dirigente medico Azienda Ospedaliera................, cui sono in carico Si ritiene la paziente non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.”

Nonostante la certificazione Dr. Gisi di esperto di rianimazione e camera iperbarica, consulente etico del mi nistero di Sanità, di “sindrome post intervallare da intossicazione da monossido”

( L’INAIL) EMETTEVA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

“ Il presente provvedimento viene emesso a seguito di revisione. E’ stato accertato un miglioramento delle sue condizioni. La menomazione della integrità psico.fisica è la seguente:

esiti fasciotomia per epitrocleite dx

grado accertato002%; grado complessivo 002%

Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione dell’integrità psicofisica allegando certificato medico.

Il responsabile del provvedimento

Vanoli Agostino”

Con questo provvedimento, l’INAIL, rimuoveva la percentuale del 4% conseguenza dell’intossicazione, ma la rimuoveva solo dopo che la commissione ASL aveva negato l’invalidità civile ritenendola non di competenza INPS, ma INAIL e chiusa la pratica.

Il ricorso, tramite medico del sindacato, e la collegiale conseguente, è stato vano: l’INAIL confermava la rimozione del 4%. L’indagine amministrativa INAIL aveva accertato e certificato l’infortunio di intossicazione da fumi accaduto sul luogo di lavoro durante l’orario di lavoro ed aveva riconosciuto alla sottoscritta un danno permanente quantificandolo al 4%. Tale percentuale, 4%, è stata poi confermata da sentenza civile, giudice Monica Bertoncini, passata in giudicato. (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c)

Numerosi e vani sono state le richieste fatte all’INAIL per farmi riconoscere la gravità delle conseguenze dell’intossicazione da monossido. L’Inail ha sempre riconfermato il 4% di danno, rimuovendolo solo quanto l’INPS gli ha addebitato le conseguenze, con grave violazione del giudicato e truffa ai danni dell’INPS e della sottoscritta.

La sintomatologia che mi costrinse ad accedere al servizio... presso il quale sono ancora in carico, è presente sin dai primi giorni. Come da certificati medici persiste disabilità ed incapacità lavorativa al 75% riconosciuta dalla commissione ASL per l’INPS ed addebitata all’INAIL e mi chiedo come l’INAIL abbia potuto certificare un miglioramento.

Ora, non si tratta solo di denuncia querela riconducibile a controversia civilistica di carattere previdenziale (giudizio di ottemperanza? Non è una sentenza amministrativa la sentenza non rispettata, ma del giudice del lavoro), ma anche di reati di competenza penale:

1-     La rimozione del 4% di indennizzabilità da infortunio sul lavoro attribuiti da una sentenza passata in giudicato, per non riconoscerne le conseguenze invalidanti ed addebitarle all’INPS, è un reato che compete al PM nell’esercizio delle sue funzioni.

2-     -L’INAIL certifica il falso ( falsità ideologica per l’art.481 c.p ) , in atto pubblico rimuovendo il 4%, danno permanente di percentuale inferiore alla soglia indennizzabile, un miglioramento, contrariamente alla certificazione ASL di  invalidità e disabilità, contrariamente la certificazione dr. M...esi, contrariamente la certificazione .......) e contrariamente la certificazione della commissione ASL per l’INPS, contrariamente alla certificazione di tutti i medici del sindacato che hanno fatto la collegiale.. ( tutti i documenti sono in possesso Inail ed agli atti di questo procedimento).  

3-     Per ben 10 accessi, l’INAIL,  ha confermato il 4% di danno, ma, solo dopo che l’INPS addebitava loro le conseguenze, rimuoveva, senza accertamenti e motivazioni , il 4%. Le conseguenze dell’infortunio sono: un danno all’integrità psicofisica ed il 75% di invalidità lavorativa.  Configurando il reato di abuso di potere, disciplinato dall'art. 323 c.p. Reato doloso compiuto allo scopo specifico di recar danno sia alla sottoscritta che all’INPS. Configurando il reato di omissione di atti di ufficio. Infatti la sussistenza di una struttura amministrativa gerarchicamente organizzata quale è l’INAIL, fa si che il reato  sussista allorquando i poteri spettanti alla dipendente, dirigente non vengano da questa esercitati nei limiti dell'incarico ricevuto dalla struttura di appartenenza:  l'omissione di atti di ufficio  si è realizzata in quanto la dipendente Santa Picone non si è attenuta  alla Mission, alle istruzioni impartite dall'Istituto in accordo con l’INPS sulle modalità di svolgimento dell'attività.

4-     La sottoscritta denuncia quindi il vizio di motivazione da parte della dirigente Santa Picone responsabile INAIL Bg. che non ha effettuato il raffronto tra la situazione accertata con la sentenza passata in giudicato e la situazione accertata al momento della revisione. La procedura di revisione doveva essere legata ad un miglioramento verificatosi dopo la sentenza passata in giudicato, pena la violazione del giudicato e non per addebitare all’INPS le conseguenze dell’Infortunio.  L’art 137 T.U. stabilisce che “La misura di inabilità da malattia conseguente un infortunio lavorativo può essere riveduta su domanda del titolare o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dal infortunio. La percentuale del danno  può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro. La stessa norma prescrive i termini entro i quali è possibile chiedere o disporre la revisione: (cfr SSUU n. 6402/2005, 24702/2013)  “in tema di revisione di infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall’infortunio i cui postumi sono consolidati. Il giudicato, infatti, copre l’indennizzabilità dell’infermità, ovvero la qualificazione della medesima in termini di malattia post infortunio, ma non anche il grado di invalidità conseguente essendo questo suscettibile di variazioni nel tempo come disciplinato dall’art. 137 T.U. (cfr. Cass. n. 7670/2002). Ma non c’è alcun documento INAIL in base al quale è stato accertato un miglioramento della patologia ed il grado di invalidità, anzi la documentazione dimostra addirittura il contrario.  Va osservato che in base all’art. 38 Cost. per le ricadute derivanti dagli infortuni sul lavoro la tutela che si concretizza poi, sul piano fattuale, con la realizzazione di un interesse pubblico a che si garantiscono mezzi adeguati alle esigenze di vita a quei lavoratori che finiscono per essere colpiti da eventi lesivi a causa dell’attività lavorativa spiegata. Conclusione questa che trova conforto nell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha sovente riconosciuto una indisponibilità degli interessi in materia previdenziale o assistenziale, rinvenibile, ad esempio, in materia di diritti alle prestazioni della assicurazione obbligatoria ritenuti costituzionalmente protetti ex art. 3 Cost. (cfr. al riguardo Cass. 1 marzo 2001, n. 2939)

5-     La responsabilità penale è personale ed il dato oggettivo è stato ampliamente dimostrato. Per quanto riguarda il dato soggettivo c’è da dire che è impensabile che un dirigente INAIL non sia a conoscenza delle norme che regolano la materia e che non abbia saputo, visto che era stato anche avvisato, che incorreva in reati penali.

In conclusione:  non si tratta in modo assoluto soltanto di una questione da sottoporre al giudice dell’ottemperanza, ma anche di reati di competenza penale per violazione di giudicato di sentenza del giudice del lavoro, per violazione di articoli costituzionali, per violazione della Mission stessa dell’INAIL, per violazione dei protocolli esistenti tra Inail ed INPS,  per truffa ai danni dell’INPS e truffa ai miei danni: obbligandomi, dopo essere resa disabile, inabile ed indigente da un infortunio lavorativo, ad un costoso e lungo percorso giudiziario, senza motivazione alcuna se non per abuso d’ufficio e di posizione dominante.

Il PM incaricato delle indagini, per contro, non ha effettuato alcuna indagine, non ha richiesto all’INAIL alcun documento riguardante visite e o collegiali volte a dimostrare un miglioramento, non ha richiesto alla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro copia del verbale dell’inchiesta amministrativa per infortunio sul lavoro per inabilità superiore ai 30 giorni (D.P.R. n. 1124/1965), mai rilasciata alla sottoscritta,  limitandosi a iscrivere la denuncia querela a mod.45 per poi richiedere l’archiviazione senza indagine alcuna. Di qui la richiesta di avocazione al procuratore la cui risposta è allegata.

Si richiede al GIP, qualora ritenesse i reati provati e rilevabili dal GIP stesso, di ordinare al PM di disporre l’iscrizione a mod.21, di effettuare le indagini richieste o di procedere con l’imputazione ad verso la dirigente INAIL di Bg. Santa Picone. 

 

Risultato opposizione: archiviazione. 

COMMENTO: Per la procura di Bg. la violazione di giudicato, in violazione dell'art.3 della Costituzione che certifica la certezza del diritto, non è un reato. 

ALLEGATI:

-         Risposta procuratore generale della repubblica, procura generale di Brescia, Dr. Gian Paolo Volpe – Sost.