INAIL BG     REATO DI TORTURA        INDEX

TRUFFA INAIL A  DANNO DEL LAVORATORE INFORTUNATO

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Il modus operandi INAIL di Bergamo, qualora un giudice onesto volesse ficcarci il naso, è penalmente perseguibile. La dirigenza INAIL, infatti, pur di fronte ad evidenze certificate, costringe l’infortunato a ricorrere alla via giudiziaria, sindacato e finanza permettendo. Si ricorda, che la via giudiziaria è tortuosa, lunga e dall’esito incerto. E prima bisogna fare una collegiale tra medico del sindacato e medico INAIL, la cui risposta è sempre in favore dell’INAIL nonostante il parere contrario del medico del sindacato.

In questo caso, in violazione dell’art.28 convenzione ONU recepito dal governo italiano nel marzo 2009, in violazione dell’art. 38 comma primo che stabilisce il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale per ogni cittadino dichiarato inabile al lavoro INAIL ed INPS giocano al rinpallo.

Tutti gli attori che devono decidere si conoscono tra di loro e tra cavilli e favori indirizzano il risultato finale.

Ricorrere alla suprema corte?

Per farlo occorre che nel ricorso ci sia autosufficienza e completezza. Occorre applicare il principio di deduzione ed allegazione della prova. La contestazione della CTU deve essere precisa, indicarne i motivi di dissenso e non deve essere solo un mero dissenso.

Ossia è necessario portare prova della evidente devianza dalle comuni nozioni tecniche e scientifiche. Occorre citare testi della dottrina e dei principi generali e scientifici che consentano di individuare la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica. Intanto passano gli anni e si arriva alla prescrizione. E ci si chiede: perché i giudici di prima istanza e di appello non hanno visto tali devianze? Qual è il gioco nascosto?

A nulla valgono prove e certificazione di terzi, di medici competenti, di medici del sistema Sanitario Nazionale. Dall’alto della loro posizione decidono che tali medici sono tutti degli incompetenti. Sul trono, infatti, ci sono i medici legali INAIL, i CTU che sotto lo’ala protettrice di giudici incompetenti, sanno di non dover mai rispondere delle loro reali responsabilità.

L’INAIL, una volta ricevuta segnalazione di infortunio, concede per grazia il minimo punteggio, che non da adito a nulla. Quindi chiude la pratica ed affida l’infortunato alle cure dell’INPS, il quale non da’ nulla se non raggiungi un’alta percentuale di danno.

A nulla servono leggi ed accordi.

Nel caso in questione n   pratica : DAAA-2017-009735   C6,  furbescamente affermano: “La menomazione dell’integrità psico-fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata ed è la seguente:

esiti di fasciotomia 002%  grado complessivo 002%.” Mentre era stato richiesto dal medico INCA il riconoscimento della sindrome post intervallare da intossicazione da monossido di carbonio.

La storia: Dopo il riconoscimento  dell’intossicazione con danno del 4%, le era stata riconosciuta come malattia professionale l’epi-trocleite assegnando 002% di danno. Conglobando tutto in una unica pratica confermando un danno totale del 6%.

Relazione presentata INAIL Direzione Territoriale Bergamo  Direttore Dr.ssa Santa Piconesanta picone.jpg

 

L’avvenuta  intossicazione del 07/02/2007 è certificata INAIL  ( allegato n.1) “ è stata accertata una menomazione dell’integrità psico-fisica che non da diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il  minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti di intossicazione acuta da fuga di gas con negativit esami funzionali, eeg, rmn. Grado accertato 004%. Grado complessivo 004%.”

La letteratura scientifica medica è concorde nel sostenere che, in effetti, EEG e RMN sono negativi in caso di intossicazione da monossido e servono solo ad escludere la presenza di altre patologie. Mentre gli unici esami in grado di confermare o no la sussistenza di esiti da intossicazione sono i test psicometrici, cui mai sono stata sottoposta dai  medici INAIL.

Numerose sono state le istanze presentate per ottenere il riconoscimento del maggior danno conseguente l’intossicazione da monossido e gas metano, (Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016  il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice ), ma nonostante il parere contrario di tutti i medici dei sindacati, ( INAS INCAS) in collegiale, i vari responsabili del procedimento INAIL hanno dato, senza motivazione a me conosciuta, parere negativo.

Si allega, a dimostrazione, ( allegato n.1) l’ultimo del 16/12/2016.

Tale conseguenze sono compatibili con una intossicazione da monossido, per i vari motivi espressi nella relazione della CTU del 19/giugno 2013. Scrivono i periti: “La dinamica degli eventi mostra infatti l’esistenza di un legame temporale ( criterio cronologico) …  Le alterazioni cognitive osservate, infine, appaiono di maggior entità rispetto a quelle solitamente presenti nei quadri di alterazione dell’affettività e sono accumunabili a quelle più frequentemente riscontrate nei quadri di intossicazione da monossido …  ( Hopkins – Woon 2006 …) “ Allegato n. 4

L’inizio della sindrome post intervallare è già evidenziato e dimostrato nel libretto sanitario tenuto in esclusiva dal medico competente. Scrive dr Gatti: “15 maggio 2007:  lavanderia, intossicazione da CO per difetto di scarico essiccatoio e caldaia, con esiti di cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche. L’invio a Medicina del Lavoro Bg. per idoneità.allegato n.2  e  dalla medicina del lavoro ( allegato n. 3).

……………. , che  attualmente mi ritiene “non in grado di svolgere … attività lavorativa”  07-05-2015.  (allegato n.7)

Tramite il patronato INCA presentavo domanda di revisione all’’INAIL, che continuava nel suo atteggiamento di negazione.

Visto la risposta negativa dell’INAIL, mi sono rivolta all’INPS tramite l’INAS per ottenere, come consigliato a suo tempo dalla Medicina del Lavoro, almeno, l’invalidità civile. Sottoposta a visita, la commissione ASL certificava: “……………….  in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica ( RM ENCEFALO 27-04-2010)  della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015”. ( allegato n.5)

L’INAS presentava tale risposta all’INAIL, il 25- 11- 2015,  con il certificato medico dr. Carminati attestante “ …………... Intossicazione da monossido di carbonio.”( allegato n. 8).

Ancora negativa la risposta INAIL:  Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016  i sottoscritti collegialmente riuniti, dopo aver esaminato gli atti delle rispettive pratiche, concludono in maniera discorde che: esaminato il caso e tutta la documentazione agli atti, il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz è portatrice, non possa essere casualmente correlato all’evento in oggetto. Discorda per parere avverso il Consulente del Patronato.”

Per poter ripetere la domanda di invalidità civile mi rivolgevo a dr. ………. esperto di camera iperbarica, consulente etico del Ministero della Sanità, che, vista la documentazione allegata, certificava il 25-02-2017 ( allegato n.6) : “ Valutata la documentazione presentatami … Il tipo di sintomatologia, il rapporto temporale con una intossicazione da monossido di carbonio la cui gravità, dipendente da diversi fattori ed in particolare dal tempo di esposizione o esposizioni ripetute, in presenza di una fonte di CO identificata ed in assenza di sintomi prima dell’incidente fanno porre diagnosi di sindrome post intervallare o più genericamente sequele da intossicazione da Monossido di Carbonio.”

Motivo per il quale mi rivolgevo all’INCA e dr. Gianpiero Cassina inoltrava la richiesta di revisione INAIL.

………….. Per cui si mantiene in cura. ( allegato n.8)”

Il giorno 21-06-2017 sono stata sottoposta a visita medico legale INAIL da dr. Luca Perugini. Primario della sede inail e sindacalista AMNIL.

Documenti presentati:

1-      Certificazione INAIL riconoscimento infortunio di intossicazione monossido e gas metano, punteggio 4%.  Tra la documentazione la lettera firmata da lei stessa riguardante il procedimento penale n. 23300/2014 del 15 gennaio 2016.  Ed uno, tra i tanti verbali delle collegiali, attestante il discorde parere del medico del patronato. ( 16/12/2016.

2-      Richiesta visita medicina del lavoro 15 maggio 2007 da parte del medico competente attestante l’inizio della sindrome post intervallare. Libretto di lavoro attestante l’infortunio, la situazione sanitaria pre-infortunio e l’inizio della sindrome post intervallare.  Dal 30/03/2004 al 21/02/2008.

3-      Relazione medicina lavoro BG. 16 luglio 2007

4-      CTU………….. Attestante che il danno è compatibile con l’intossicazione. ( dr. Marco Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno). 19 giugno 2013

5-      Risposta INPS attestante ……………..in esiti di infortunio lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi aspecifica della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015

6-      Relazione ………, esperto di medicina iperbarica, e consulente etico del ministero della Sanità. 25/02/2017

7-      Certificazione ……..07/05/2015 e relazione della stessa al medico curante del 23/marzo 2017

8-      Certificato medico dr. Carminati. INAS 25-11-15

9-      RM ENCEFALO 27-04-2010

 BG.21-06-2017 Firma per presa visione della documentazione. Direttore Dr.ssa Santa Picone  …………………………………………………………………………………..

che si rifiuta di firmare.

 

La risposta INAIL alla domanda di aggravamento o revisione infortunio di intossicazione monossido e gas metano, con conseguente sindrome post intervallare è stata la seguente:

Patronato INCA uff. zonale: 010101

rif. pratica DAAA-2017-009735 n C6

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965,

n.1124 e successive modifiche, si comunica che :

LA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA RESTA CONFERMATA NELLA MISURA PRECEDENTEMENTE COMUNICATA ED E’ LA SEGUENTE:

esiti di fasciotomia per epitrocleite dx;

GRADO ACCERTATO: 002%   grado complessivo: 002

Il PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI REVISIONE.

Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione dell’integrità psico-fisica allegando certificato medico ( art. 104 D.P.R. 1124)

 

bg 14\06\2017-06-30

 

Con quest’ultima, si  sono permessi cioè di rimuovere gli inutili 4% assegnati per intossicazione monossido e gas metano,  e confermati con sentenza  giudiziaria ormai prescritta. 

Questo perché l’INPS aveva certificato di competenza INAIL  le conseguenze certificate: “ già riconosciuta INAIL 4%. Non di competenza.” Lasciando solo il punteggio per epitrocleite

Ora per poter ignorare tutto quanto hanno deciso che non c’è stato alcun infortunio. Dopo 10 anni e con sentenza passato in giudicato. Una truffa da parte dell’INAIL a danno di un lavoratore infortunato sul lavoro.

Questo è l’INAIL di Bergamo. Questa la giustizia italiana: non vale niente quindi le sentenze non sono da rispettare.

“Le dichiarazioni rese dal datore di lavoro nel verbale di denuncia di un infortunio, infatti, possono avere natura confessoria e, in particolare, possono essere usate contro di lui per affermarne la responsabilità in merito alla produzione del danno subito da un lavoratore (Corte di cassazione, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013).
Riguardo gli infortuni sul lavoro l'onere della prova grava parzialmente sul lavoratore, considerata la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza; quindi, l'infortunio, la sua entità e il nesso di causalità con l'attività lavorativa devono essere provati dal dipendente.

La prova, tuttavia, secondo i principi generali, può essere ricavata anche da una confessione del datore di lavoro; su questo punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013, ha sostenuto che la confessione può essere ricavata anche dalla denuncia di infortunio presentata all'Inail al momento del sinistro.

La Suprema Corte ha infatti rilevato che, ai fini della valenza confessoria di una dichiarazione, è sufficiente che il dichiarante abbia piena conoscenza e consapevolezza dei contenuti di quello che afferma; non è, invece, necessario che siano conosciuti (e voluti) anche i potenziali effetti sfavorevoli di quello che si dichiara.

Il fatto che la dichiarazione sia breve e succinta, inoltre, non fa venire meno il carattere confessorio della dichiarazione: una prova può avere una minore o maggiore estensione, senza che l'eccessiva brevità possa far venir meno la sua rilevanza. Nella fattispecie il datore di lavoro (la denuncia è riportata nella parte in fatto di questo atto- pag……)

Pertanto, il giudicante avrebbe dovuto valutare quale prova dell’infortunio la suddetta denuncia, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo a parte resistente.

Si noti, tra l’altro, che lo stesso Tribunale di Bergamo (stesso giudice dott.ssa Bertoncini) ha condannato INAIL a riconoscere un punteggio per infortunio di cui in questione!

La sentenza è passata in giudicato.”

 

 regalo inail al popolo

 

 

 

adriano53s@hotmail.com