INAIL BG REATO DI TORTURA INDEX
TRUFFA INAIL A DANNO DEL LAVORATORE INFORTUNATO
Il modus operandi INAIL di Bergamo, qualora un giudice onesto volesse ficcarci il naso, è penalmente perseguibile. La dirigenza INAIL, infatti, pur di fronte ad evidenze certificate, costringe l’infortunato a ricorrere alla via giudiziaria, sindacato e finanza permettendo. Si ricorda, che la via giudiziaria è tortuosa, lunga e dall’esito incerto. E prima bisogna fare una collegiale tra medico del sindacato e medico INAIL, la cui risposta è sempre in favore dell’INAIL nonostante il parere contrario del medico del sindacato.
In questo caso, in violazione dell’art.28 convenzione ONU recepito dal governo italiano nel marzo 2009, in violazione dell’art. 38 comma primo che stabilisce il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale per ogni cittadino dichiarato inabile al lavoro INAIL ed INPS giocano al rinpallo.
Tutti gli attori che devono decidere si conoscono tra di loro e tra cavilli e favori indirizzano il risultato finale.
Ricorrere alla suprema corte?
Per farlo occorre che nel ricorso ci sia autosufficienza e completezza. Occorre applicare il principio di deduzione ed allegazione della prova. La contestazione della CTU deve essere precisa, indicarne i motivi di dissenso e non deve essere solo un mero dissenso.
Ossia è necessario portare prova della evidente devianza dalle comuni nozioni tecniche e scientifiche. Occorre citare testi della dottrina e dei principi generali e scientifici che consentano di individuare la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica. Intanto passano gli anni e si arriva alla prescrizione. E ci si chiede: perché i giudici di prima istanza e di appello non hanno visto tali devianze? Qual è il gioco nascosto?
A nulla valgono prove e certificazione di terzi, di medici competenti, di medici del sistema Sanitario Nazionale. Dall’alto della loro posizione decidono che tali medici sono tutti degli incompetenti. Sul trono, infatti, ci sono i medici legali INAIL, i CTU che sotto lo’ala protettrice di giudici incompetenti, sanno di non dover mai rispondere delle loro reali responsabilità.
L’INAIL, una volta ricevuta segnalazione di infortunio, concede per grazia il minimo punteggio, che non da adito a nulla. Quindi chiude la pratica ed affida l’infortunato alle cure dell’INPS, il quale non da’ nulla se non raggiungi un’alta percentuale di danno.
A nulla servono leggi ed accordi.
Nel caso in questione n
pratica : DAAA-2017-009735
C6, furbescamente affermano: “La menomazione dell’integrità psico-fisica
resta confermata nella misura precedentemente comunicata ed è la seguente:
esiti di fasciotomia 002%
grado complessivo 002%.” Mentre era stato richiesto dal medico INCA
il riconoscimento della sindrome post intervallare da intossicazione da
monossido di carbonio.
La storia: Dopo il riconoscimento dell’intossicazione con danno del 4%, le era stata riconosciuta come malattia professionale l’epi-trocleite assegnando 002% di danno. Conglobando tutto in una unica pratica confermando un danno totale del 6%.
Relazione
presentata INAIL Direzione Territoriale Bergamo
Direttore Dr.ssa Santa Picone
L’avvenuta intossicazione del 07/02/2007 è certificata
INAIL ( allegato n.1) “ è stata
accertata una menomazione dell’integrità psico-fisica che non da diritto ad
indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge
il minimo indennizzabile previsto dal
DLGS 38/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti di
intossicazione acuta da fuga di gas con negativit
esami funzionali, eeg, rmn.
Grado accertato 004%. Grado complessivo 004%.”
La letteratura
scientifica medica è concorde nel sostenere che, in effetti, EEG e RMN sono
negativi in caso di intossicazione da monossido e servono solo ad escludere la
presenza di altre patologie. Mentre gli unici esami in grado di confermare o no
la sussistenza di esiti da intossicazione sono i test psicometrici, cui mai
sono stata sottoposta dai medici INAIL.
Numerose sono state le
istanze presentate per ottenere il riconoscimento del maggior danno conseguente
l’intossicazione da monossido e gas metano, (Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016 il Medico INAIL ritiene che il quadro menomativo ben documentato di cui la Pz
è portatrice ), ma nonostante il parere contrario di tutti i medici dei
sindacati, ( INAS INCAS) in collegiale, i vari responsabili del procedimento
INAIL hanno dato, senza motivazione a me conosciuta, parere negativo.
Si allega, a
dimostrazione, ( allegato n.1)
l’ultimo del 16/12/2016.
Tale conseguenze sono
compatibili con una intossicazione da monossido, per i vari motivi espressi
nella relazione della CTU del 19/giugno 2013. Scrivono i periti: “La dinamica degli eventi mostra infatti
l’esistenza di un legame temporale ( criterio cronologico) … Le alterazioni cognitive osservate, infine,
appaiono di maggior entità rispetto a quelle solitamente presenti nei quadri di
alterazione dell’affettività e sono accumunabili a quelle più frequentemente
riscontrate nei quadri di intossicazione da monossido … ( Hopkins – Woon
2006 …) “ Allegato n. 4
L’inizio della sindrome
post intervallare è già evidenziato e dimostrato nel libretto sanitario tenuto
in esclusiva dal medico competente. Scrive dr Gatti: “15 maggio 2007: lavanderia,
intossicazione da CO per difetto di scarico essiccatoio e caldaia, con esiti di
cefalea e saltuarie vertigini. Netta alterazione delle prove neurologiche.
L’invio a Medicina del Lavoro Bg. per idoneità. “
allegato n.2 e
dalla medicina del lavoro (
allegato n. 3).
…………….
, che attualmente mi ritiene “non in grado di svolgere … attività
lavorativa” 07-05-2015. (allegato
n.7)
Tramite il patronato
INCA presentavo domanda di revisione all’’INAIL, che continuava nel suo
atteggiamento di negazione.
Visto la risposta
negativa dell’INAIL, mi sono rivolta all’INPS tramite l’INAS per ottenere, come
consigliato a suo tempo dalla Medicina del Lavoro, almeno, l’invalidità civile.
Sottoposta a visita, la commissione ASL certificava: “………………. in esiti di infortunio
lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi
aspecifica ( RM ENCEFALO 27-04-2010)
della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015”.
( allegato n.5)
L’INAS presentava
tale risposta all’INAIL, il 25- 11- 2015,
con il certificato medico dr. Carminati
attestante “ …………... Intossicazione
da monossido di carbonio.”( allegato
n. 8).
Ancora negativa la
risposta INAIL: Verbale collegiale – sugli atti del 16-12-2016 i sottoscritti collegialmente riuniti, dopo
aver esaminato gli atti delle rispettive pratiche, concludono in maniera
discorde che: esaminato il caso e tutta la documentazione agli atti, il Medico
INAIL ritiene che il quadro menomativo ben
documentato di cui la Pz è portatrice, non possa
essere casualmente correlato all’evento in oggetto. Discorda per parere avverso
il Consulente del Patronato.”
Per poter ripetere la
domanda di invalidità civile mi rivolgevo a dr. ……….
esperto di camera iperbarica, consulente etico del Ministero della Sanità, che,
vista la documentazione allegata, certificava il 25-02-2017 ( allegato n.6) : “ Valutata la documentazione presentatami … Il tipo di sintomatologia,
il rapporto temporale con una intossicazione da monossido di carbonio la cui
gravità, dipendente da diversi fattori ed in particolare dal tempo di esposizione
o esposizioni ripetute, in presenza di una fonte di CO identificata ed in
assenza di sintomi prima dell’incidente fanno
porre diagnosi di sindrome post intervallare o più genericamente sequele da
intossicazione da Monossido di Carbonio.”
Motivo per il quale mi
rivolgevo all’INCA e dr. Gianpiero Cassina inoltrava
la richiesta di revisione INAIL.
………….. Per cui si mantiene in cura. ( allegato n.8)”
Il
giorno 21-06-2017 sono stata sottoposta a visita medico legale INAIL da
dr. Luca Perugini. Primario della sede inail e
sindacalista AMNIL.
Documenti presentati:
1- Certificazione
INAIL riconoscimento infortunio di intossicazione monossido e gas metano,
punteggio 4%. Tra la documentazione la
lettera firmata da lei stessa riguardante il procedimento penale n. 23300/2014 del
15 gennaio 2016. Ed uno, tra i tanti
verbali delle collegiali, attestante il discorde parere del medico del
patronato. ( 16/12/2016.
2- Richiesta
visita medicina del lavoro 15 maggio 2007 da parte del medico competente
attestante l’inizio della sindrome post intervallare. Libretto di lavoro
attestante l’infortunio, la situazione sanitaria pre-infortunio
e l’inizio della sindrome post intervallare.
Dal 30/03/2004 al 21/02/2008.
3- Relazione
medicina lavoro BG. 16 luglio 2007
4- CTU…………..
Attestante che il danno è compatibile con l’intossicazione. ( dr. Marco Garbarini e dr.ssa Elisa Zugno). 19
giugno 2013
5- Risposta
INPS attestante ……………..in esiti di infortunio
lavorativo intossicazione da ossido di carbonio con gliosi
aspecifica della corona radiata destra. ( non di competenza). 03/08/2015
6- Relazione
………, esperto di medicina iperbarica, e consulente
etico del ministero della Sanità. 25/02/2017
7- Certificazione
……..07/05/2015 e relazione della stessa al medico
curante del 23/marzo 2017
8- Certificato
medico dr. Carminati. INAS 25-11-15
9- RM
ENCEFALO 27-04-2010
BG.21-06-2017 Firma per presa visione della
documentazione. Direttore Dr.ssa Santa Picone …………………………………………………………………………………..
che si rifiuta di
firmare.
La risposta INAIL alla
domanda di aggravamento o revisione infortunio di intossicazione monossido e gas
metano, con conseguente sindrome post intervallare è stata la seguente:
Patronato INCA uff.
zonale: 010101
rif. pratica
DAAA-2017-009735 n C6
Ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965,
n.1124 e successive
modifiche, si comunica che :
LA MENOMAZIONE
DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA RESTA CONFERMATA NELLA MISURA PRECEDENTEMENTE
COMUNICATA ED E’ LA SEGUENTE:
esiti di fasciotomia per epitrocleite dx;
GRADO ACCERTATO:
002% grado complessivo: 002
Il PRESENTE
PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI REVISIONE.
Al presente
provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione
dell’integrità psico-fisica allegando certificato medico ( art. 104 D.P.R.
1124)
bg
14\06\2017-06-30
Con quest’ultima, si sono permessi cioè di rimuovere gli inutili 4% assegnati per intossicazione monossido e gas metano, e confermati con sentenza giudiziaria ormai prescritta.
Questo perché l’INPS aveva certificato di competenza INAIL le conseguenze certificate: “ già riconosciuta INAIL 4%. Non di competenza.” Lasciando solo il punteggio per epitrocleite
Ora per poter ignorare tutto quanto hanno deciso che non c’è stato alcun infortunio. Dopo 10 anni e con sentenza passato in giudicato. Una truffa da parte dell’INAIL a danno di un lavoratore infortunato sul lavoro.
Questo è l’INAIL di Bergamo. Questa la giustizia italiana: non vale niente quindi le sentenze non sono da rispettare.
“Le dichiarazioni rese dal datore di lavoro
nel verbale di denuncia di un infortunio, infatti, possono avere natura
confessoria e, in particolare, possono essere usate contro di lui per
affermarne la responsabilità in merito alla produzione del danno subito da un
lavoratore (Corte di cassazione, con la sentenza n. 8611 del 6 febbraio 2013).
Riguardo gli infortuni sul lavoro l'onere della prova grava parzialmente sul
lavoratore, considerata la natura contrattuale della responsabilità del datore
di lavoro in materia di sicurezza; quindi, l'infortunio, la sua entità e il
nesso di causalità con l'attività lavorativa devono essere provati dal
dipendente.
La prova, tuttavia, secondo i principi
generali, può essere ricavata anche da una confessione del datore di lavoro; su questo punto la Suprema Corte, con
la sentenza n. 8611 del 6 febbraio
La Suprema Corte ha infatti rilevato che, ai
fini della valenza confessoria di una dichiarazione, è sufficiente che il
dichiarante abbia piena conoscenza e consapevolezza dei contenuti di quello che
afferma; non è, invece, necessario che siano conosciuti (e voluti) anche i
potenziali effetti sfavorevoli di quello che si dichiara.
Il fatto che la dichiarazione sia breve e
succinta, inoltre, non fa venire meno il carattere confessorio della
dichiarazione: una prova può avere una minore o maggiore estensione, senza che
l'eccessiva brevità possa far venir meno la sua rilevanza. Nella fattispecie il
datore di lavoro (la denuncia è riportata nella parte in fatto di questo atto- pag……)
Pertanto, il giudicante avrebbe dovuto valutare
quale prova dell’infortunio la suddetta denuncia, con conseguente inversione
dell’onere della prova in capo a parte resistente.
Si noti, tra l’altro, che lo stesso
Tribunale di Bergamo (stesso giudice dott.ssa Bertoncini)
ha condannato INAIL a riconoscere un punteggio per infortunio di cui in
questione!
La
sentenza è passata in giudicato.”
adriano53s@hotmail.com